LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.
 7687/1990 dal r.g.  aa.cc.,  proposto  dall'Inadel,  in  persona  del
 commissario  straordinario  p.t.,  elettivamente domiciliato in Roma,
 via Santa Maria Maggiore n. 112, presso lo studio dell'avv.  Aldo  Di
 Lauro  che  lo  rappresenta  e  difende  giusta  delega a margine del
 ricorso, ricorrente, contro Panareo Raffaella, intimata,  avverso  la
 sentenza  n.  1469/89  del  tribunale  di  Taranto, lavoro dep. il 24
 ottobre 1989;
    Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 13  dicembre  1991
 la relazione della causa svolta dal cons. rel.
 dott. Finocchiaro;
    Udito l'avv. L. Storace;
    Udito  il  p.m., nella persona del dott. M. Caristo, avv. generale
 c/o la Corte suprema di cassazione che ha  concluso  per  il  rigetto
 della  prima  parte  del  motivo  e  della  questione di legittimita'
 costituzionale della seconda parte (artt. 2 e 4 primo e quarto comma,
 della legge n. 486/1985).
                            FATTO E DIRITTO
    Con sentenza 10 aprile 1987 il pretore di Taranto, in funzione  di
 giudice del lavoro, condannava l'Inadel a pagare a Raffaella Panareo,
 ved.   Ariano,   la   somma   di   L.  6.993.426  per  riliquidazione
 dell'indennita' premio fine servizio e ad un parziale rimborso  della
 trattenuta  Irpef  operata  dall'Istituto all'atto della liquidazione
 dell'indennita' predetta,  in  misura  pari  alla  percentuale  della
 indennita'  premio  di  servizio corrispondente al rapporto esistente
 alla data del collocamento a riposo tra il contributo  a  carico  del
 dipendente e l'aliquota complessiva del contributo dovuto al fondo di
 previdenza dell'Istituto.
    Questa   sentenza,   appellata  dall'Inadel,  era  confermata  dal
 tribunale di Taranto, con decisione 24 ottobre 1989.
    A sostegno della pronuncia il tribunale, fra l'altro, osservava:
      che il principio affermato dal pretore - il quale aveva  escluso
 dall'imponibile   del  trattamento  di  fine  rapporto  quella  parte
 corrispondente alla incidenza del contributo a  carico  del  pubblico
 dipendente  -  era  stato  sancito  espressamente dal legislatore con
 legge 13 maggio 1988, n. 154, e a decorrere dal 17  luglio  1986,  ai
 sensi  della  legge  26  luglio  1988,  n. 251, mentre per il periodo
 precedente tale principio trovava il suo fondamento nella sentenza n.
 178/1986 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato la parziale
 incostituzionalita' degli artt. 2 e 4, primo e  quarto  comma,  della
 legge n. 482/1985;
      che   la   normativa   risultante   dal   dictum   della   Corte
 costituzionale doveva ritenersi applicabile in via di interpretazione
 analogica anche all'analoga indennita' premio di servizio  di  natura
 identica  all'indennita'  di  buonuscita  erogata  dall'Enpas  cui si
 riferiva la sentenza della Corte costituzionale.
    Avverso  questa  sentenza  ha  proposto  ricorso  per   cassazione
 articolato su un'unico complesso motivo l'Inadel.
    Con  sentenza non definitiva, emessa in data odierna, questa Corte
 ha rigettato il primo profilo  del  motivo  di  ricorso  relativo  al
 difetto  di  giurisdizione  del  giudice  ordinario a conoscere della
 controversia in tema di  trattenuta  dell'acconto  Irpef,  attesa  la
 formazione del giudicato sulla questione di giurisdizione.
    Con  il secondo profilo dell'unico motivo di censura si deduce che
 solo a far data  dal  17  luglio  1986  -  laddove  l'intimata  aveva
 maturato  il  diritto  il 2 luglio 1985 - era possibile applicarne le
 norme che  stabiliscono  la  parziale  imponibilita'  dell'indennita'
 premio  di  servizio anche per l'Inadel, sicche', per le liquidazioni
 effettuate in data precedente, era legittimo il  prelievo  tributario
 effettuato su tutto l'ammontare di tale indennita'.
    Il motivo di ricorso sarebbe fondato sulla base della legislazione
 vigente, ma tale legislazione - tenendo presente gli interventi della
 Corte   costituzionale   -  pone  una  questione  non  manifestamente
 infondata di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3
 e 53 della Costituzione, che questa Corte ritiene di dovere sollevare
 d'ufficio.
    A seguito alla riforma tributaria, la tassazione delle  indennita'
 di  fine  rapporto  e'  stata  regolata  dall'art.  14  del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 597, modificato (con effetto dal 1› gennaio  1976)
 dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.
    L'art.  14  e'  stato  poi  riscritto  dall'art.  2 della legge 26
 settembre 1985, n. 482 (entrato in vigore il giorno 1› ottobre  1985)
 e  gli  artt.  4  e  5  di  tale legge prevedevano poi, a determinate
 condizioni, l'applicazione retroattiva di tale disciplina.
    Lo stesso art. 14 e' stato, infine,  trasfuso  nell'art.  176  del
 d.P.R.  22  dicembre  1986,  n. 917 e, successivamente, con l'art. 4,
 comma 3- ter, del  d.-l.  14  marzo  1988,  n.  70  (convertito,  con
 modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154) e' stato esteso il
 beneficio  della  detrazione  di  un  importo  pari  al  rapporto tra
 contributi versati dal lavoratore e contributi  versati  dall'ente  a
 tutte   le  indennita',  comunque  denominate,  alla  cui  formazione
 concorrono contributi previdenziali posti a carico dei  lavoratori  e
 con  l'art.  6,  comma  1-  bis,  del  d.-l.  30  maggio 1988, n. 173
 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1988,  n.  291)
 ne  e'  stata disposta l'applicazione retroattiva, con effetto dal 17
 luglio 1986.
    La  Corte   costituzionale,   con   la   sentenza   n.   178/1986,
 nell'affermare  la  tassabilita'  -  ai fini dell'imposta sul reddito
 delle persone  fisiche  -  delle  indennita'  di  buonuscita  erogate
 dall'Enpas   ai   dipendenti   statali,  ha  dichiarato  la  parziale
 illegittimita' costituzionale degli  artt.  2  e  4  della  legge  26
 settembre 1985, n. 482, i quali sottoponevano allo stesso trattamento
 tributario  delle  indennita'  e  quelle  di  fine rapporto dovute in
 relazione al contratto di lavoro privato, senza tener conto che, alla
 formazione delle indennita' erogate dall'Enpas - e non delle altre  -
 concorrono i contributi degli aventi diritto, cosicche', per la parte
 a  queste  afferenti, tali indennita' non potevano essere considerate
 reddito.
    Per l'effetto i richiamati artt.  2  e  4  sono  stati  dichiarati
 illegittimi nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da
 assoggettare   ad   Irpef   andasse  detratta  una  somma  pari  alla
 percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispodente  al  rapporto
 esistente,  alla  data del collocamento a riposo, tra il contributo a
 carico del dipendente statale e l'aliquota complessiva del contributo
 previdenziale obbligatorio versato all'Enpas.
    Con   successive   pronunce   la  Corte  costituzionale  ha  fatto
 applicazione  dello  stesso  principio,  con  riferimento  ad   altre
 indennita' di fine rapporto (cfr., fra le varie C. cost. n. 400/1987;
 C.  cost.  n.  877/1988;  C. cost. n. 513/1990; C. cost. n. 231/1991)
 enunciando il principio di carattere generale secondo cui  l'art.  53
 della  Costituzione  impone  che  a  situazioni  uguali corrispondano
 uguali regimi impositivi e, correlativamente, a  situazioni  diverse,
 trattamenti  tributari  differenziati,  con  la  conseguenza  che  il
 legislatore "nel disciplinare il regime tributario  delle  indennita'
 di  fine  rapporto,  e'  tenuto ad osservare il principio, secondo il
 quale, per le indennita' che siano costituite  anche  dai  contributi
 degli  aventi  diritto,  deve provvedersi ad una detrazione che tenga
 adeguato conto di cio'".
    L'indennita' premio di servizio erogata dall'Inadel e'  costituita
 anche  da  contributi corrisposti dagli aventi diritto e, pertanto, a
 tale indennita' - ai fini della tassazione Irpef - e' da applicare il
 principio in precedenza enunciato.
    Tale principio, sulla base della normativa vigente,  mentre  trova
 applicazione  a  decorrere  dal 17 luglio 1986 (in base agli artt. 6,
 comma 1- bis del d.-l. n. 173/1988 e 2- bis del  d.-l.  n.  69/1989),
 non  si  applica  nell'ipotesi  in cui - come nel caso di specie e da
 cio' la rilevanza della questione di costituzionalita' - il  rapporto
 d'impiego sia cessato in epoca precedente a tale data.
    La   tassativita'   della   normativa  vigente  non  consente  una
 applicazione  analogica  delle  richiamate   pronunce   della   Corte
 costituzionale   con   riferimento   ad  istituti  previdenziali  non
 direttamente incisi dalle sue decisioni.
    Nella specie il trattamento e' stato erogato prima dell'entrata in
 vigore del t.u. delle  imposte  dirette  sui  redditi  approvato  con
 d.P.R.  22  dicembre 1986, n. 917, che all'art. 17, sopra richiamato,
 reca una nuova disciplina della tassazione delle indennita'  di  fine
 rapporto  e  cio'  determina  la  non  manifesta  infondatezza  -  in
 riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - della questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto  comma,
 della  legge 26 settembre 1985, n. 485 (modificazione del trattamento
 tributario  delle  indennita'  di  fine  rapporto  e   dei   capitali
 corrisposti  in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita),
 applicabili alla fattispecie, nella parte in cui non  prevedono,  per
 l'indennita'  premio  di  servizio erogata dall'Inadel a favore degli
 iscritti,  che  dall'imponibile  da  assoggettare  ad  imposta   vada
 detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di premio di
 servizio   corrispondente   al  rapporto  esistente,  alla  data  del
 collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto
 e l'aliquota complessiva del  contributo  previdenziale  obbligatorio
 versato all'Inadel.
    In  applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
 soluzione di tale questione va  rimessa  alla  Corte  costituzionale,
 previa sospensione del presente giudizio;