LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso  iscritto  al  n.
 7391/1990  del  r.g. aa.cc. proposto da Istituto nazionale dipendenti
 enti locali, Inadel, in persona  del  suo  commissario  straordinario
 p.t.,  elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20 c/o lo
 studio dell'avv. Luigi Storace che lo rappresenta  e  difende  giusta
 delega   a   margine  del  ricorso,  ricorrente,  Maccarini  Evelina,
 elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 28 c/o/ lo  studio
 dell'avv.  Franco Agostini che la rappresenta e difende giusta delega
 a margine del controricorso, controricorrente, avverso la sentenza n.
 869 del tribunale di Taranto, sez. lavoro dep. il 23 giugno 1989;
    Udita  nella  pubblica udienza tenutasi il giorno 13 dicembre 1991
 la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. Finocchiaro;
    Udito l'avv. L. Storace;
    Udito il p.m., nella persona del dott. M.  Caristo  avv.  generale
 c/o la Corte suprema di cassazione che ha concluso per il rigetto del
 primo  motivo  e  sollevata  questione di legittimita' costituzionale
 artt. 2 e 4 (primo e quarto comma, della legge n. 482/1985);
                            FATTO E DIRITTO
    Con sentenza 4 marzo 1987 il pretore di Taranto,  in  funzione  di
 giudice  del lavoro, condannava l'Inadel a pagare a Evelina Maccarini
 la somma di L. 11.378.395 per riliquidazione  dell'indennita'  premio
 fine  servizio  e  ad  un  parziale  rimborso  della trattenuta Irpef
 operata dall'Istituto  all'atto  della  liquidazione  dell'indennita'
 predetta.
    Questa   sentenza,   appellata  dall'Inadel,  era  confermata  dal
 tribunale di Taranto, con decisione 23 giugno 1989.
    A sostegno della pronuncia il tribunale, tra l'altro, osservava:
      che il principio affermato dal pretore - il quale aveva  escluso
 dall'imponibile   del  trattamento  di  fine  rapporto  quella  parte
 corrispondente alla incidenza del contributo a  carico  del  pubblico
 dipendente  -  era  stato  sancito  espressamente dal legislatore con
 legge 13 maggio 1988, n. 154, e a decorrere dal 17  luglio  1986,  ai
 sensi  della  legge  26  luglio  1988,  n. 251, mentre per il periodo
 precedente tale principio tovava il suo fondamento nella sentenza  n.
 178/1986 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato la parziale
 incostituzionalita'  degli  artt.  2 e 4, primo e quarto comma, della
 legge n. 482/1985;
      che   la   normativa   risultante   dal   dictum   della   Corte
 costituzionale doveva ritenersi applicabile in via di interpretazione
 analogica  anche all'indennita' premio di servizio di natura identica
 all'indennita' di buonuscita erogata dall'Enpas cui  si  riferiva  la
 sentenza della Corte costituzionale.
    Avverso   questa  sentenza  ha  proposto  ricorso  per  cassazione
 articolato su due motivi l'Inadel, cui ha resistito con controricorso
 la Maccarini.
    Con sentenza non definitiva, emessa in data odierna, questa  Corte
 ha  rigettato il primo motivo di ricorso relativo alla pretesa omessa
 pronuncia sulla gestione di giurisdizione relativa alla  controversia
 sulla ritenuta Irpef, per essersi sulla stessa formato il giudicato.
    Con  il  secondo  motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa
 applicazione di leggi (artt. 11 del d.P.R. n. 602/1973; 33 del d.P.R.
 n. 600/1973; 12, lett. e) del d.P.R. n. 597/1973 e 34 del  d.P.R.  n.
 601/1973)  per  non avere il tribunale ritenuto la piena legittimita'
 della  trattenuta  operata  dall'Inadel   sulla   somma   pari   alla
 percentuale  dell'indennita'  premio  di  servizio  corrispondente al
 rapporto esistente  alla  data  del  collocamento  a  riposo  tra  il
 contributo  posto a carico dell' ex iscritto e l'aliquota complessiva
 del contributo previdenziale.
    Secondo l'istituto ricorrente, solo dopo l'entrata in vigore della
 legge 13 maggio 1988, n. 154, e della legge 26 luglio 1988,  n.  291,
 era  possibile  applicare  -  a  far  tempo  dal  17 luglio 1986 - il
 principio enunciato dal tribunale, con la  conseguenza  che  siffatto
 principio non poteva operare in relazione al rapporto di lavoro della
 dipendente cessato in epoca anteriore.
    Il motivo di ricorso sarebbe fondato sulla base della legislazione
 vigente, ma tale legislazione - tenendo presente gli interventi della
 Corte   costituzionale   -  pone  una  questione  non  manifestamente
 infondata di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3
 e  53  della  Costituzione,  che  questa  Corte  ritiene  di  doversi
 prospettare d'ufficio.
    A  seguito alla riforma tributaria, la tassazione delle indennita'
 di fine rapporto  e'  stata  regolata  dall'art.  14  del  d.P.R.  29
 settembre  1973, n. 597, modificato (con effetto dal 1› gennaio 1976)
 dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.
    L'art. 14 e' stato  poi  riscritto  dall'art.  2  della  legge  26
 settembre  1985, n. 482 (entrato in vigore il giorno 1› ottobre 1985)
 e gli artt. 4 e 5  di  tale  legge  prevedevano  poi,  a  determinate
 condizioni, l'applicazione retroattiva di tale disciplina.
    Lo  stesso  art.  14  e'  stato, infine, trasfuso nell'art. 17 del
 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e,  successivamente,  con  l'art.  4,
 comma  3-  ter,  del  d.-l.  14  marzo  1988,  n. 70 (convertito, con
 modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154) e' stato esteso il
 beneficio della  detrazione  di  un  importo  pari  al  rapporto  tra
 contributi  versati  dal  lavoratore e contributi versati dall'ente a
 tutte  le  indennita',  comunque  denominate,  alla  cui   formazione
 concorrono  contributi  previdenziali posti a carico dei lavoratori e
 con l'art. 6, comma  1-  bis,  del  d.-l.  30  maggio  1988,  n.  173
 (convertito,  con  modificazioni, nella legge 26 maggio 1988, n. 291)
 ne e' stata disposta l'applicazione retroattiva, con effetto  dal  17
 luglio 1986.
    La   Corte   costituzionale,   con   la   sentenza   n.  178/1986,
 nell'affermare la tassabilita' - ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
 delle  persone  fisiche  -  delle  indennita'  di  buonuscita erogate
 dall'Enpas  ai  dipendenti  statali,  ha   dichiarato   la   parziale
 illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  2  e  4  della legge 26
 settembre 1985, n. 482, i quali sottoponevano allo stesso trattamento
 tributario delle indennita' e  quelle  di  fine  rapporto  dovute  in
 relazione al contratto di lavoro privato, senza tener conto che, alla
 formazione  delle indennita' erogate dall'Enpas - e non delle altre -
 concorrono i contributi degli aventi diritto, cosicche', per la parte
 a queste afferenti, tali indennita' non potevano  essere  considerate
 reddito.
    Per  l'effetto  i  richiamati  artt.  2  e 4 sono stati dichiarati
 illegittimi nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da
 assoggettare  ad  Irpef  andasse  detratta  una   somma   pari   alla
 percentuale  dell'indennita'  di buonuscita corrispodente al rapporto
 esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il  contributo  a
 carico del dipendente statale e l'aliquota complessiva del contributo
 previdenziale obbligatorio versato all'Enpas.
    Con   successive   pronunce   la  Corte  costituzionale  ha  fatto
 applicazione  dello  stesso  principio,  con  riferimento  ad   altre
 indennita' di fine rapporto (cfr., fra le varie C. cost. n. 400/1987;
 C.  cost.  n.  877/1988;  C. cost. n. 513/1990; C. cost. n. 231/1991)
 enunciando il principio di carattere generale secondo cui  l'art.  53
 della  Costituzione  impone  che  a  situazioni  uguali corrispondano
 uguali regimi impositivi e, correlativamente, a  situazioni  diverse,
 trattamenti  tributari  differenziati,  con  la  conseguenza  che  il
 legislatore  "nel  disciplinare il regime tributario delle indennita'
 di fine rapporto, e' tenuto ad osservare  il  principio,  secondo  il
 quale,  per  le  indennita' che siano costituite anche dai contributi
 degli aventi diritto, deve provvedersi ad una  detrazione  che  tenga
 adeguato conto di cio'".
    L'indennita'  premio di servizio erogata dall'Inadel e' costituita
 anche da contributi corrisposti dagli aventi diritto e,  pertanto,  a
 tale indennita' - ai fini della tassazione Irpef - e' da applicare il
 principio in precedenza enunciato.
    Tale  principio,  sulla base della normativa vigente, mentre trova
 applicazione a decorrere dal 17 luglio 1986 (in base  agli  artt.  6,
 comma  1-  bis  del d.-l. n. 173/1988 e 2- bis del d.-l. n. 69/1989),
 non si applica nell'ipotesi in cui - come nel caso  di  specie  e  da
 cio'  la rilevanza della questione di costituzionalita' - il rapporto
 d'impiego sia cessato in epoca precedente a tale data.
    La  tassativita'  della  normativa  vigente   non   consente   una
 applicazione   analogica   delle   richiamate  pronunce  della  Corte
 costituzionale  con  riferimento  ad   istituti   previdenziali   non
 direttamente incisi dalle sue decisioni.
    Nella specie il trattamento e' stato erogato prima dell'entrata in
 vigore  del  t.u.  delle  imposte  dirette  sui redditi approvato con
 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917  sopra  richiamato,  reca  una  nuova
 disciplina  della tassazione delle indennita' di fine rapporto e cio'
 determina la non manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3
 e  53  della  Costituzione  -   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge
 26 settembre 1985, n. 485 (modificazione del  trattamento  tributario
 delle  indennita'  di  fine  rapporto  e  dei capitali corrisposti in
 dipendenza di contratti di  assicurazione  sulla  vita),  applicabili
 alla  fattispecie, nella parte in cui non prevedono, per l'indennita'
 premio di servizio erogata dall'Inadel a favore degli  iscritti,  che
 dall'imponibile  da  assoggettare  ad imposta vada detratta una somma
 pari  alla  percentuale  dell'indennita'  di   premio   di   servizio
 corrispondente  al  rapporto  esistente, alla data del collocamento a
 riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto  e  l'aliquota
 complessiva   del   contributo   previdenziale  obbligatorio  versato
 all'Inadel.
    In applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  la
 soluzione  di  tale  questione  va rimessa alla Corte costituzionale,
 previa sospensione del presente giudizio;