LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7391/1990 del r.g. aa.cc. proposto da Istituto nazionale dipendenti enti locali, Inadel, in persona del suo commissario straordinario p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20 c/o lo studio dell'avv. Luigi Storace che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso, ricorrente, Maccarini Evelina, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 28 c/o/ lo studio dell'avv. Franco Agostini che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso, controricorrente, avverso la sentenza n. 869 del tribunale di Taranto, sez. lavoro dep. il 23 giugno 1989; Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 13 dicembre 1991 la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. Finocchiaro; Udito l'avv. L. Storace; Udito il p.m., nella persona del dott. M. Caristo avv. generale c/o la Corte suprema di cassazione che ha concluso per il rigetto del primo motivo e sollevata questione di legittimita' costituzionale artt. 2 e 4 (primo e quarto comma, della legge n. 482/1985); FATTO E DIRITTO Con sentenza 4 marzo 1987 il pretore di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, condannava l'Inadel a pagare a Evelina Maccarini la somma di L. 11.378.395 per riliquidazione dell'indennita' premio fine servizio e ad un parziale rimborso della trattenuta Irpef operata dall'Istituto all'atto della liquidazione dell'indennita' predetta. Questa sentenza, appellata dall'Inadel, era confermata dal tribunale di Taranto, con decisione 23 giugno 1989. A sostegno della pronuncia il tribunale, tra l'altro, osservava: che il principio affermato dal pretore - il quale aveva escluso dall'imponibile del trattamento di fine rapporto quella parte corrispondente alla incidenza del contributo a carico del pubblico dipendente - era stato sancito espressamente dal legislatore con legge 13 maggio 1988, n. 154, e a decorrere dal 17 luglio 1986, ai sensi della legge 26 luglio 1988, n. 251, mentre per il periodo precedente tale principio tovava il suo fondamento nella sentenza n. 178/1986 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato la parziale incostituzionalita' degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge n. 482/1985; che la normativa risultante dal dictum della Corte costituzionale doveva ritenersi applicabile in via di interpretazione analogica anche all'indennita' premio di servizio di natura identica all'indennita' di buonuscita erogata dall'Enpas cui si riferiva la sentenza della Corte costituzionale. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi l'Inadel, cui ha resistito con controricorso la Maccarini. Con sentenza non definitiva, emessa in data odierna, questa Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso relativo alla pretesa omessa pronuncia sulla gestione di giurisdizione relativa alla controversia sulla ritenuta Irpef, per essersi sulla stessa formato il giudicato. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione di leggi (artt. 11 del d.P.R. n. 602/1973; 33 del d.P.R. n. 600/1973; 12, lett. e) del d.P.R. n. 597/1973 e 34 del d.P.R. n. 601/1973) per non avere il tribunale ritenuto la piena legittimita' della trattenuta operata dall'Inadel sulla somma pari alla percentuale dell'indennita' premio di servizio corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo posto a carico dell' ex iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale. Secondo l'istituto ricorrente, solo dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1988, n. 154, e della legge 26 luglio 1988, n. 291, era possibile applicare - a far tempo dal 17 luglio 1986 - il principio enunciato dal tribunale, con la conseguenza che siffatto principio non poteva operare in relazione al rapporto di lavoro della dipendente cessato in epoca anteriore. Il motivo di ricorso sarebbe fondato sulla base della legislazione vigente, ma tale legislazione - tenendo presente gli interventi della Corte costituzionale - pone una questione non manifestamente infondata di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, che questa Corte ritiene di doversi prospettare d'ufficio. A seguito alla riforma tributaria, la tassazione delle indennita' di fine rapporto e' stata regolata dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, modificato (con effetto dal 1 gennaio 1976) dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576. L'art. 14 e' stato poi riscritto dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (entrato in vigore il giorno 1 ottobre 1985) e gli artt. 4 e 5 di tale legge prevedevano poi, a determinate condizioni, l'applicazione retroattiva di tale disciplina. Lo stesso art. 14 e' stato, infine, trasfuso nell'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e, successivamente, con l'art. 4, comma 3- ter, del d.-l. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154) e' stato esteso il beneficio della detrazione di un importo pari al rapporto tra contributi versati dal lavoratore e contributi versati dall'ente a tutte le indennita', comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori e con l'art. 6, comma 1- bis, del d.-l. 30 maggio 1988, n. 173 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1988, n. 291) ne e' stata disposta l'applicazione retroattiva, con effetto dal 17 luglio 1986. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 178/1986, nell'affermare la tassabilita' - ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - delle indennita' di buonuscita erogate dall'Enpas ai dipendenti statali, ha dichiarato la parziale illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, i quali sottoponevano allo stesso trattamento tributario delle indennita' e quelle di fine rapporto dovute in relazione al contratto di lavoro privato, senza tener conto che, alla formazione delle indennita' erogate dall'Enpas - e non delle altre - concorrono i contributi degli aventi diritto, cosicche', per la parte a queste afferenti, tali indennita' non potevano essere considerate reddito. Per l'effetto i richiamati artt. 2 e 4 sono stati dichiarati illegittimi nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare ad Irpef andasse detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispodente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo a carico del dipendente statale e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'Enpas. Con successive pronunce la Corte costituzionale ha fatto applicazione dello stesso principio, con riferimento ad altre indennita' di fine rapporto (cfr., fra le varie C. cost. n. 400/1987; C. cost. n. 877/1988; C. cost. n. 513/1990; C. cost. n. 231/1991) enunciando il principio di carattere generale secondo cui l'art. 53 della Costituzione impone che a situazioni uguali corrispondano uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse, trattamenti tributari differenziati, con la conseguenza che il legislatore "nel disciplinare il regime tributario delle indennita' di fine rapporto, e' tenuto ad osservare il principio, secondo il quale, per le indennita' che siano costituite anche dai contributi degli aventi diritto, deve provvedersi ad una detrazione che tenga adeguato conto di cio'". L'indennita' premio di servizio erogata dall'Inadel e' costituita anche da contributi corrisposti dagli aventi diritto e, pertanto, a tale indennita' - ai fini della tassazione Irpef - e' da applicare il principio in precedenza enunciato. Tale principio, sulla base della normativa vigente, mentre trova applicazione a decorrere dal 17 luglio 1986 (in base agli artt. 6, comma 1- bis del d.-l. n. 173/1988 e 2- bis del d.-l. n. 69/1989), non si applica nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie e da cio' la rilevanza della questione di costituzionalita' - il rapporto d'impiego sia cessato in epoca precedente a tale data. La tassativita' della normativa vigente non consente una applicazione analogica delle richiamate pronunce della Corte costituzionale con riferimento ad istituti previdenziali non direttamente incisi dalle sue decisioni. Nella specie il trattamento e' stato erogato prima dell'entrata in vigore del t.u. delle imposte dirette sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sopra richiamato, reca una nuova disciplina della tassazione delle indennita' di fine rapporto e cio' determina la non manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 485 (modificazione del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), applicabili alla fattispecie, nella parte in cui non prevedono, per l'indennita' premio di servizio erogata dall'Inadel a favore degli iscritti, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'Inadel. In applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la soluzione di tale questione va rimessa alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio;