ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23,  comma
 terzo, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la
 cooperazione),  promosso  con  ordinanza emessa il 3 ottobre 1991 dal
 Giudice istruttore presso il tribunale di  Ravenna  nel  procedimento
 civile  vertente  tra  Tognacci Mirca e s.r.l. Cooperativa Muratori e
 Cementisti di Ravenna, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1991
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  51,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  1›  aprile  1992  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che, nel corso di un giudizio civile promosso davanti al
 Tribunale di Ravenna da  Mirca  Tognacci,  dipendente  amministrativo
 della  s.r.l.  Cooperativa Muratori e Cementisti, al fine di ottenere
 l'accertamento  del  suo  diritto  ad  essere  ammessa   alla   detta
 cooperativa  in  qualita'  di  socio, il giudice istruttore sollevava
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23,  terzo  comma,
 del  D.L.C.P.S.  14  dicembre  1947,  n.  1577  (Provvedimenti per la
 cooperazione), norma invocata dalla societa' convenuta nel giudizio a
 quo, quale fondamento normativo della propria delibera  di  reiezione
 della  domanda  di ammissione alla cooperativa, gia' presentata dalla
 Tognacci medesima;
      che, ad avviso del giudice istruttore di  Ravenna,  tale  norma,
 nella  parte  in  cui  prescrive  che l'ammissione a soci di elementi
 tecnici e amministrativi  possa  avvenire  "nel  numero  strettamente
 necessario  al  buon  funzionamento  dell'ente,  ma  non superiore al
 dodici per  cento  del  numero  complessivo  dei  soci",  sarebbe  in
 contrasto  con  l'art.  45  della  Costituzione e con il principio di
 favore per la cooperazione ivi  affermato,  perche'  tale  norma  non
 terrebbe   conto   dell'evoluzione   tecnologica   e   del  mutamento
 dell'organizzazione del lavoro che, complessivamente, hanno aumentato
 l'incidenza della componente tecnica e amministrativa  delle  imprese
 rispetto a quella operaia o professionale e, pertanto, produrrebbe un
 effettivo  svantaggio  per  le societa' cooperative, vincolate, nella
 loro organizzazione, al rispetto di un rigido limite numerico, da cui
 sono esenti le altre imprese operanti sul mercato;
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei Ministri chiedendo,  in  via  preliminare,  che  la
 questione  sia dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione
 del  giudice  a   quo   e,   nel   merito,   che   sia   riconosciuta
 l'inammissibilita' o l'infondatezza per la non irragionevolezza della
 scelta  discrezionalmente  compiuta dal legislatore ed espressa nella
 norma impugnata;
    Considerato che, secondo la giurisprudenza consolidata  di  questa
 Corte  (si  vedano,  tra  le  altre, ordd. nn. 147 del 1992 e 199 del
 1990; sentt. nn. 1104 e 333 del  1988),  il  giudice  istruttore  nel
 processo  civile  e' legittimato a proporre questioni di legittimita'
 costituzionale relative a norme di cui egli  puo'  fare  applicazione
 per  l'emanazione di provvedimenti di sua esclusiva competenza e che,
 pertanto,  la  sua  legittimazione  non  sussiste  quando  la   norma
 impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel merito della causa,
 in quanto in tal caso la competenza a decidere spetta al collegio;
     che,  nel  caso  di  specie,  la  norma  impugnata  e' risolutiva
 dell'intera controversia dedotta nel giudizio a quo  e  che,  quindi,
 deve negarsi la legittimazione del giudice istruttore a farne oggetto
 di questione di legittimita' costituzionale davanti a questa Corte;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9 delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;