ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23, comma
 quarto, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la
 finanza locale) convertito nella  legge  29  ottobre  1987,  n.  440,
 promosso  con  ordinanza  emessa  il 19 settembre 1991 dalla Corte di
 cassazione  sul  ricorso  proposto  dall'I.N.A.D.E.L.  contro  Ingemi
 Giuseppa,  iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
 dell'anno 1992;
    Visto l'atto di costituzione di Ingemi Giuseppa;
    Udito nella camera di consiglio del  15  aprile  1992  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che  nel  giudizio  sul  ricorso  proposto dall'Istituto
 nazionale  assistenza   dipendenti   enti   locali   -   INADEL   per
 l'annullamento  della  sentenza  5  dicembre  1988  del  Tribunale di
 Messina confermativa della sentenza del  pretore  che  ha  condannato
 l'Istituto  a  corrispondere  a  Giuseppa  Ingemi  la  maggior  somma
 spettantele a titolo  di  riliquidazione  dell'indennita'  premio  di
 servizio  con gli interessi e la rivalutazione monetaria, la Corte di
 cassazione,  con  ordinanza  del  19  settembre  1991,  ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 4, del
 d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre  1987,
 n.  440,  nella  parte  in  cui  dispone che le somme dovute al detto
 titolo "non danno luogo a rivalutazione monetaria";
     che, ad  avviso  del  giudice  remittente,  la  norma  denunciata
 contrasta    con    l'art.    3    Cost.,   attesa   l'ingiustificata
 discriminazione, sopravvenuta dopo la sentenza di questa Corte n. 156
 del  1991,  del  credito  de  quo   rispetto   agli   altri   crediti
 previdenziali, e con l'art. 38, provvedendosi in modo inadeguato alle
 comuni esigenze di vita del lavoratore cessato dal servizio;
      che   nel   giudizio   davanti   alla  Corte  si  e'  costituita
 l'assicurata, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata;
    Considerato che, successivamente all'ordinanza di  rimessione,  e'
 stata  emanata  la  legge  30  dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in
 materia di finanza pubblica), che all'art. 16, comma  6,  ha  dettato
 una   nuova  disciplina  in  materia  di  rivalutazione  dei  crediti
 previdenziali disponendo che "l'importo dovuto a titolo di  interessi
 e'  portato  in  detrazione  dalle  somme  eventualmente  spettanti a
 ristoro del maggior danno subi'to dal titolare della prestazione  per
 la diminuzione del valore del credito";
      che,  pertanto,  si  rende necessario il riesame della rilevanza
 della questione da parte del giudice  remittente,  al  quale,  a  tal
 fine, vanno restituiti gli atti;