IL GIUDICE PER LE UDIENZE PRELIMINARI Riunito in camera di consiglio; esaminati gli atti del processo penale n. 982/91 giudice per le udienze preliminari a carico di Zagarella Giancarlo, nato a Siracusa il 18 gennaio 1975; Vista la richiesta di revoca del provvedimento ammissivo di giudizio abbreviato emesso da questo collegio all'udienza del 29 gennaio 1992, avanza del p.m.; Sentita la difesa; O S S E R V A Lo Zagarella e' imputato per come segue: A) reato p. e p. dagli artt. 110, 628, primo e terzo comma, prima e terza ipotesi del c.p. per essersi impossessato, in concorso ed in riunione con i minorenni Montalto Emanuele e De Carolis Luciano nonche' con altri, presumibilmente maggiorenni, dei quali risulta allo stato identificato solo Vincenzo Cassia, di numerosi orologi sottratti al fine di trarne ingiusto profitto, mediante minaccia esercitata con le armi di cui al capo g) della rubrica, nonche' mediante violenza consistita nella consumazione dei reati di cui ai capi b) e c) della rubrica, della gioielleria Mama di Siracusa; B) delitto di cui agli artt. 110, 575 e 576, primo comma n. 1 del c.p. per avere, in concorso come al precedente capo di imputazione nonche' al fine di commettere il reato ivi contemplato cagionato, mediante colpi di arma da fuoco, la morte di Mamo Mario; C) delitto di cui agli artt. 110, 582 e 585 primo comma (in relazione all'art. 576 primo comma n. 1) e secondo comma del c.p. per avere, in concorso come sopra cagionato a Mamo Manlio ed al fine di commettere il reato di cui al precedente capo a) della rubrica, mediante colpo d'arma da fuoco che lo attingeva di striscio, una lesione personale giudicata guaribile in giorni sei; D) delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 110 del c.p. 2, 4 e 7 della legge n. 895/1967 per avere, in concorso come al capo a) della presente ed al fine di perpetrare il reato ivi contemplato, illecitamente detenuto e portato in luogo pubblico n. 2 armi comuni da sparo avente marca e calibro non identificati. Reati tutti commessi in Siracusa il 19 gennaio 1991. Il secondo comma dell'art. 442, del c.p.p. laddove prevedeva che alla pena dell'ergastolo si sostituisse quella della reclusione di anni trenta, implicitamente consentiva ammissione del giudizio abbreviato anche a riguardo di delitti puniti in estratto con l'ergastolo. Tale disposizione e' stata caducata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 176 del 23 aprile 1991. Cio' posto, e tenuto conto per consolidata interpretazione della suprema Corte di cassazione (sez. II 82/142708; sez. I 80/145250) il combinato disposto degli artt. 98 e 69, del c.p. consente di ritenere applicabile a colui che ha commesso reato nel corso della minore eta' la pena dell'ergastolo, l'ordinanza ammissiva di cui detto andrebbe revocata perche' emessa al di fuori dei casi consentiti dal vigente artt. 442, del c.p.p. Ma proprio l'ammissibilita', a riguardo di minore, di un tale tipo di pena suscita dubbi di costituzionalita' non manifestamente infondati. Poiche', come s'e' detto, si palesa necessario verificare l'ammissibilita'del giudizio abbreviato, che sarebbe escluso laddove fosse consentito condannare persona minore d'eta' alla pena dell'ergastolo, la questione e' rilevante. 1) Contrasto con l'art. 2 della Costituzione. Verrebbe indubbiamente meno il dovere della Repubblica di garantire i diritti inviolabili dell'infanzia (particolare periodo nel quale l'uomo transita, proiettato verso la maggiore eta', in situazione di particolare debolezza e bisognoso di speciali attenzioni) e quello di adempiere i doveri inderogabili di solidarieta', ove fosse consentito condannare persona minore d'eta' alla pena dell'ergastolo. 2) Contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione. L'urgenza rieducativa verrebbe fortemente compromessa dall'irrogazione a persona minore d'eta' di una pena che nella sua astratta e rigorosa previsione non poco ostacolerebbe il trattamento pedagogico, il quale deve avere funzione essenziale a riguardo di condannato che versa nella speciale condizione nella quale l'eta' lo pone. inoltre, non puo' non evidenziarsi che la misura dell'ergastolo applicata a persona minore d'eta', e per le altre ragioni che si andranno a svolgere, sia contraria al corrente senso di umanita', fatto proprio dalla attuale coscenza sociale, ben interpretata dalle numerosissime convenzioni internazionali a tutela dell'infanzia alle quali l'Italia ha prestato adesione. 3) Contrasto con l'art. 31, secondo comma, della Costituzione. Appare violato il precetto costituzionale invocato in quanto la suprema Corte impone al legislatore un particolare dovere di protezione dell'infanzia, di talche' trattare la persona minore con un adulto, senza tenere conto della sua speciale, condizione, sotto una apparente esigenza di formale eguaglianza, finisce col pregiudicare il diritto del minore a ricevere particolare protezione. 4) Contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione. Nell'ipotesi in cui il minore debba rispondere di delitto punito con l'ergastolo per effetto dell'operare di una aggravante (come nel caso di specie) l'astratta possibilita' che la diminuente della minore eta' soccomba nella comparizione (art. 69 del c.p.) lo pone in una posizione irragionevolmente deteriore rispetto al caso in cui il minore debba rispondere di un gravissimo delitto punito edittalmente con l'ergastolo, che, allo operare necessario della diminuente della minore eta' (dovuta per legge), si trasforma in delitto punito con la reclusione da venti a ventiquattro anni (art. 65, del c.p. n. 2), cosicche' resta sempre escluso l'ergastolo ed ammissibile, pertanto, il giudizio abbreviato. 5) Contrasto con l'art. 10, primo comma, della Costituzione aderendo a consolidata opinione dottrinaria non puo' negarsi che anche attraverso il diritto internazionale pattizio, consolidato, reiterato nel tempo, sempre in funzione via via piu' evolutiva, i principi fondamentali in esso affermati divengono generalmente riconosciuti dalla comunita' degli Stati. Fra questi, ritiene il collegio, debbono rientrarvi quelli che impongono trattamento penale del minore del tutto diverso da quello riservato al maggiorenne, che descrivono come assai diversa la funzione della pena e le modalita' della sua esecuzione, essenziale la funzione rieducativa e bandiscono ogni tipo di pena contraria ad una soglia di umanita' certamente piu' alta rispetto a quanto possa tollerarsi per un adulto (sul punto si ricordano tra le tante: Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 10 dicembre 1948; dichiarazione di Ginevra, 24 novembre 1924; dichiarazione dei diritti del fanciullo, 1959; risoluzione, 29 novembre 1985 cod. "regole di Pechino"; convezione sui diritti del fanciullo, 20 novembre 1989). Per queste ragioni appare violato l'art. 10, primo comma della Costituzione invocato. E' noto a questo giudice che la Corte costituzionale con sentenza n. 264/1974 ha risolto in senso negativo il dubbio di costituzionalita' dell'istituto dello ergastolo; ma nel caso di spe- cie il dubbio permane trattandosi di verificare la compatibilita' costituzionale dell'istituto, conseguita ad aggravamento di ipotesi delittuosa, a riguardo di persona minore d'eta'; ne' in senso contrario puo' addursi che l'ordinamento penitenziario finisce con l'incrinare l'assolutezza dell'ergastolo. La questione e' a monte: occorre accertare se e' conforme alla Costituzione condanare persona minore ad una pena che potrebbe in astratto negargli per sempre la liberta'; e se una tale condanna, in se', non possa avere effetti irreversibilmente pregiudicanti d'ogni trattamento rieducativo, per cio' stesso conforme alle esigenze di umanita' che sopra si sono rappresentate, e, comunque, non possa portare irragionevole disparita' di trattamento.