IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza collegiale nella causa civile iscritta a ruolo il 1ยบ febbraio 1990 al n. 745/90 r.g., promossa da Vivian Nadia, attrice, con il proc. e dom. avv. G.M. Balduin con stu- dio in Padova, via R. Rinaldi n. 25 contro Pessarello Luigina - Vivian Silvano convenuti, con il proc. e dom. avv. A. Clo' con studio in Padova, via S. Biagio n. 15, Vivian Amalia, convenuta con il proc. e dom. avv. B. Ceretta con studio in Padova, via E. Filiberto n. 3, Vivian Lorenzo, convenuto contumace. Oggetto: divisione ereditaria. Il Collegio, atteso che: Vivian Nadia ha convenuto in giudizio i coeredi Pessarello Luigina, Vivian Amalia, Vivian Silvano e Vivian Lorenzo, proponendo domanda di divisione dell'eredita' relitta da Vivian Giovanni; si sono costituiti tutti i convenuti ad eccezione di Vivian Lorenzo; dal certificato dell'ANFFAS di Padova, prodotto dalla difesa di Pessarello Luigina e Vivian Silvano, risulta che Vivian Lorenzo e' affetto da sindrome di Down con conseguente grave insufficienza mentale, difficolta' di ragionamento ed incapacita' di stabilire relazioni complesse tra gli oggetti: l'art. 75 del c.p.c. stabilisce che sono capaci di stare in giudizio le persone, che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere; la norma e' comunemente intesa nel senso che l'incapacita' naturale non ha alcuna rilevanza ai fini processuali e che solamente a seguito di sentenza di interdizione, ovvero della nomina durante il giudizio di un tutore provvisorio, il soggetto e' posto in stato di incapacita' legale e perde la propria capacita' processuale; poiche' l'incapace naturale e' considerato processualmente capace, allo stesso non puo' essere nominato un curatore provvisorio, ai sensi degli artt. 78 e seguenti del c.p.c., atteso che tali norme trovano applicazione solamente nei confronti dei soggetti ritenuti incapaci, ai sensi del precedente art. 75 del c.p.c.; del pari inapplicabile nei confronti dell'incapace naturale e' il disposto dell'art. 182 del c.p.c., che prevede pur sempre la sussistenza di una situazione di incapacita' legale e che non puo' essere interpretato nel senso di attribuire al giudice istruttore il potere di invitare l'attore a promuovere l'azione di interdizione nei confronti del convenuto naturalmente incapace, ai fini della nomina di un tutore, nei confronti del quale rinnovare la citazione entro un dato termine (argomento ex Corte costituzionale 16 ottobre 1986, n. 220); ove consti che il convenuto e' naturalmente incapace il giudice istruttore non ha neppure il potere di dichiarare l'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 299 o 300 del c.p.c., posto che alla stregua di tali norme l'interruzione consegue solamente alla perdita della capacita' di stare in giudizio e tale perdita, come ricordato in precedenza, non si verifica in ipotesi di incapacita' naturale; colui che, non interdetto, versi in una situazione di abituale incapacita' di intendere e di volere si trova pertanto, allorche' venga convenuto in giudizio, in una situazione di menomata difesa, alla quale, in base alle norme processuali vigenti, non e' possibile ovviare, con la conseguenza che il processo, nel quale sia convenuto un soggetto, che risulti essere naturalmente incapace e che non si sia costituito, non risponde al modello di "processo giusto", che il primo e secondo comma dell'art. 24 della Costituzione mirano a garantire (Corte costituzionale 16 ottobre 1986, n. 220); l'incapace naturale, infatti, non solo puo' non essere in grado di difendersi in modo adeguato, ma puo' non essere neppure in grado di rendersi conto del fatto che nei suoi confronti e' stato instaurato un giudizio; la fattispecie in esame e' per certi versi analoga a quella esaminata dalla Corte costituzionale con la citata sentenza 16 ottobre 1986, n. 220, sentenza con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 75 e 300 del c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di "scomparsa" del convenuto, l'interruzione del processo e la segnalazione, ad op- era del giudice, del caso al pubblico ministero perche' promuova la nomina del curatore, nei cui confronti l'attore debba riassumere il giudizio; ove emerga che il convenuto, sibbene non interdetto, versi in condizioni di abituale infermita' di mente, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, gli artt. 75 e 300 del c.p.c. appaiono costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono l'interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, al pubblico ministero perche' promuova la procedura di interdizione e la nomina di un tutore provvisorio, nei cui confronti l'attore debba riassumere il giudizio; la questione di legittimita' costituzionale, come detto non manifestamente infondata, e' rilevante nel caso di specie, in quanto dal citato certificato dell'ANFFAS di Padova emerge che il convenuto non costituito Vivian Lorenzo e' affetto da sindrome di Down, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi; la questione e' rilevante ancorche' l'attrice, in quanto sorella del convenuto incapace, sia legittimata, ai sensi dell'art. 417 del c.c., a promuovere la procedura di interdizione, non potendosi ravvisare a carico di chi intenda agire in giudizio contro un soggetto naturalmente incapace l'onere di promuovere la procedura di interdizione e la nomina del tutore, al fine di instaurare validamente il giudizio.