ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 6, secondo
 comma,  della  legge  15  aprile  1985,  n.  140   (Miglioramento   e
 perequazione  di  trattamenti  pensionistici e aumento della pensione
 sociale), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1991 dal Pretore
 di Ancona nel procedimento civile vertente tra  Ferroni  Nazzareno  e
 l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  649  del  registro  ordinanze  1991  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  42,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991.
    Visti  l'atto  di costituzione di Ferroni Nazzareno nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio  1992  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un procedimento civile vertente tra
 Nazzareno Ferroni e l'I.N.P.S., il Pretore di Ancona,  con  ordinanza
 del  17  maggio  1991  (r.o. n. 649/91), ha sollevato, in riferimento
 all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
 6,  secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in
 cui - letto in connessione con l'art. 6 della successiva legge n. 544
 del 1988 - prevede che il  beneficio  accordato  agli  ex-combattenti
 spetti  per  il  periodo  1›  gennaio  1985-31  dicembre 1988 ai soli
 titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e  non
 anche  a  quelli  (come il ricorrente nel giudizio a quo) titolari di
 pensione con decorrenza anteriore a tale ultima data;
      che nel giudizio  davanti  a  questa  Corte  e'  intervenuto  il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  a  mezzo  dell'Avvocatura
 Generale dello Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
 manifestamente infondata;
      che  nel  giudizio  si  e' costituito Nazzareno Ferroni aderendo
 alle argomentazioni svolte dal Giudice rimettente;
    Considerato che questioni sostanzialmente identiche alla  presente
 sono  state  dichiarate  infondate  con  sentenza  n.  101 del 1990 e
 manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990,  28  e
 127 del 1991;
      che   pertanto  la  questione,  non  essendo  stati  prospettati
 argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;