IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile promossa
 da Locafit - Locazione macchinari industriali S.p.a., in persona  del
 suo  a.d.  dott.  Massimo  Fuzio con sede in Milano, difesa dall'avv.
 Nives Parimbelli del foro di Milano in  virtu'  di  procura  generale
 alle  liti  autenticata  dal notaio Silvia Zardi di Milano in data 30
 giugno 1989, rep. n. 14676, unitamente all'avv. Domenico Casella  che
 la  rappresenta  in  virtu'  di  mandato sociale in calce all'atto di
 riassunzione notificato il 13 luglio 1990 presso  il  cui  studio  di
 Genova,  piazza  della  Vittoria, 10/11, ha eletto domicilio, attore,
 contro  il  Servizio  riscossione  dei  tributi,  concessione   della
 provincia di Genova, ambito "A", concessionario Cassa di risparmio di
 Genova   e  Imperia  elettivamente  domiciliato  in  Genova,  via  XX
 Settembre, 34/3z, presso lo studio  dell'avv.  Roberto  Bado  che  lo
 rappresenta  e  difende  giusta  procura alle liti not. G. Gaggero di
 Genova 12 marzo 1955,  convenuto,  nonche'  contro  Bossola  Susanna,
 convenuto contumace.
                           RITENUTO IN FATTO
    Il  servizio  riscossione  dei  tributi della provincia di Genova,
 ambito "A",  gia'  esattoria  consorziale  delle  ii.dd.  di  Genova,
 vantando  un  credito di complessive L. 6.657.500 nei confronti della
 signora Bossola Susanna, in data 16  novembre  1989  presso  la  sede
 dell'azienda, sottoponeva a pignoramento mobiliare una fotocopiatrice
 "Canon" e relativi accessori.
    In  data  12 e 13 dicembre 1989 venivano esperiti infruttuosamente
 due tentativi d'incanto.
    Il  16   dicembre   1989   la   Locafit,   venuta   a   conoscenza
 dell'esecuzione  in  corso  proponeva  davanti  al  pretore di Genova
 opposizione di terzo ex artt. 619 del  c.p.c.  e  52  del  d.P.R.  n.
 602/1973,  rivendicando  la  proprieta'  della fotocopiatrice e degli
 accessori su cui era caduto il pignoramento, oggetto del contratto di
 leasing n. 150221 in  data  10  gennaio  1988,  e  registrato  il  15
 febbraio 1989.
    Il   pretore,   sospesa   l'esecuzione,   dichiarava   la  propria
 incompetenza per valore e rimetteva le parti  davanti  al  tribunale,
 concedendo termine per la riassunzione.
    La Locafit ha tempestivamente riassunto il processo ed ha concluso
 per  il  riconoscimento  della  sua  esclusiva  proprieta'  dei  beni
 pignorati in data 16 novembre 1990 dall'esattoria di Genova in odio a
 Bossola Susanna, e conseguentemente per la declaratoria  di  nullita'
 ed inefficacia del pignoramento.
    Il  Servizio  riscossione  tributi  ha  concluso invece perche' la
 domanda fosse dichiarata  improponibile,  inammissibile  e,  comunque
 respinta,  per  la tardivita' dell'opposizione proposta dopo che gia'
 erano stati effettuati due successivi incanti dei beni pignorati.
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
    L'art. 52 del d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  602,  dispone  che
 l'opposizione  prevista  dall'art. 619 del c.p.c. dev'essere proposta
 prima della data fissata per il primo incanto.
    L'art. 73 del medesimo d.P.R. dispone che qualora i beni pignorati
 restino invenduti anche al secondo incanti essi vengano consegnati al
 sindaco affinche' provveda alla vendita a trattativa privata; qualora
 la vendita non possa avere luogo per mancanza di compratori  e'  data
 facolta'  all'intendente  di  finanza  di tentare la vendita anche in
 altri comuni.
    L'art.  620  del  c.p.c.  prevede  che  quando  l'opposizione  sia
 proposta dopo la vendita dei beni pignorati i diritti  del  terzo  si
 fanno valere sulla somma ricavata.
    La  Corte  costituzionale  con sentenza n. 85/1973 ha ritenuto non
 fondata la questione di  perpetuita'  costituzionale  dell'art.  207,
 primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. delle ii.dd. in
 vigore   anteriormente  alla  riforma  del  1973)  che,  analogamente
 all'art. 52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevedeva  che  nel
 procedimento  di  esecuzione esattoriale l'opposizione di terzo "deve
 essere proposta prima della data fissata per il primo  incanto",  non
 ravvisando  la  violazione  dell'art.  24  della  Costituzione per la
 brevita' del termine che puo' ridursi a dieci giorni dal pignoramento
 (artt. 223 del t.u.  n.  645/1958  e  69  del  d.P.R.  n.  603/1973),
 considerando  che  esso  non rende meramente apparente o estremamente
 difficile la tutela l'esercizio del diritto  e  che  e'  giustificato
 dall'interesse  alla  celerita'  del  processo  esecutivo  in materia
 esattoriale; neppure e'  stato  ritenuto  violato  l'art.  113  della
 Costituzione che lungi dall'affermare la perpetuita' della tutela dei
 diritti  nei confronti della p.a., ne garantisce la possibilita'; in-
 fine,  non  si  e'  ravvisato  il  contrasto  con  l'art.   3   della
 Costituzione  che  il  giudice remittente aveva ipotizzato sulla base
 dell'erroneo presupposto  che  nell'esecuzione  esattoriale  non  sia
 consentita l'opposizione tardiva prevista dall'art. 620 del c.p.c.;
      che nel caso di specie non sembra potere trovare applicazione il
 rimedio  dell'art.  620  del  c.p.c.,  poiche': a) i due incanti sono
 stati infruttuosi e nessuna somma e' stata ricavata dalla vendita; b)
 l'esecuzione  esattoriale  in  corso  e'  attualmente   sospesa   con
 provvedimento del pretore, seppure contestato dalla procedente; c) il
 terzo  fa  valere il suo diritto sul bene pignorato e non sulla somma
 ricavata;
      che appare pertanto rilevante e non manifestamente infondata  la
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 602, per violazione degli  artt.  24  e  42  della
 Costituzione;  al  terzo, infatti, e' ingiustificatamente precluso di
 fare valere il proprio  diritto  di  proprieta'  sui  beni  pignorati
 nell'ambito  della  procedura  di  riscossione coattiva delle ii.dd.,
 nonostante essi non siano stati alienati per l'esito infruttuoso  del
 secondo  incanto,  restando cosi' espropriato di tali beni, senza che
 ricorra alcun motivo di interesse generale e senza indennizzo.