IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale n. 207/90 nei confronti di Buonaurio Mattia, al quale e' riunito il procedimento n. 326/91 per i reati di cui in epigrafe; Rilevato che, all'esito dell'escussione dei testi addotti dall'accusa, all'udienza del 9 marzo 1992 il p.m. ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, primo comma, della legge regione Campania 13 dicembre 1985 in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, 32 della Costituzione, poiche' la norma denunciata creerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento tra coloro i quali hanno intrapreso l'esercizio di attivita' estrattiva in epoca anteriore o rispettivamente posteriore alla citata legge, nonche' costituirebbe un'illegittima interferenza della Regione nella potesta' punitiva riservata in via esclusiva al legislatore statale, ed infine creerebbe irreparabile danno alla tutela del diritto all'integrita' dell'ambiente; Sentita la parte civile, che si e' associata all'eccezione sollevata dal p.m., e la difesa dell'imputato, che si e' rimessa alle determinazioni del giudicante; Cio' premesso; O S S E R V A L'attivita' di esercizio di cava espletata dal prevenuto sin dal 1984, come risulta dagli atti di causa, trova regolamentazione nella legge regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54, che, per quanto concerne la coltivazione delle cave in atto, quale quella in oggetto, alla data di entrata in vigore della legge predetta, all'art. 36, primo comma, stabilisce che l'attivita' puo' essere proseguita, purche' l'esercente abbia presentato nelle forme e nei termini ivi previsti domanda di proseguimento per ottenere il relativo provvedimento autorizzatorio. Il Buonaurio ha presentato la relativa domanda ed ha continuato l'attivita' estrattiva, in zona peraltro soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1, lett. c), della legge n. 431/1985, in zona cioe' in cui l'autorizzazione va denegata, come previsto dall'art. 36, terzo comma, della citata legge regionale. Essendo peraltro seguito alla domanda di autorizzazione un mero silenzio (inadempimento) da parte dell'ente regione, l'attivita' in oggetto verrebbe ad essere resa lecita sine die dalla norma dell'art. 36, primo comma, cit. della l.r. A giudizio dello scrivente, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal p.m. va dichiarata non manifestamente infondata in relazione ai parametri costituzionali indicati, con riferimento peraltro all'art. 9 della Costituzione in luogo del richiamato art. 32. In effetti la norma denunciata della citata legge regionale ha l'effetto di rendere lecita, subordinatamente alla presentazione di istanza di autorizzazione nei sei mesi dall'entrata in vigore della l.r. 13 dicembre 1985, n. 54, peraltro successiva alla legge dello Stato n. 431/1985, un'attivita' che la predetta normativa statale all'art. 1-sexies considera penalmente rilevante, essendovi ivi vietata ogni modificazione dello stato dei luoghi. A parere di questo Pretore risulterebbero cosi' violati: a) l'art. 3 della Costituzione, per disparita' di trattamento ingiustificato tra i coltivatori di cava della regione Campania e quelli di altre regioni, nonche' tra i coltivatori di cava della stessa regione Campania che esercitino attivita' estrattiva in zona vincolata, a seconda della data di inizio della coltivazione di cava; b) l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, avendo la regione illegittimamente interferito in materia penale; c) l'art. 9 della Costituzione, consentendo di fatto l'art. 36, primo comma, della l.r. n. 54/1985, anche in assenza dell'esercizio del potere-dovere (in questo caso) di diniego della autorizzazione da parte dell'ente regione, la grave lesione del bene soggetto alla tutela del vincolo paesaggistico. Oltre che non manifestamente infondata, la prospettata questione di legittimita' costituzionale della norma regionale in oggetto, e' altresi' rilevante ai fini della decisione del presente processo, dipendendone o meno l'affermazione della penale responsabilita' del prevenuto in ordine al reato di cui all'art. 1-sexies della legge n. 43/1985.