IL TRIBUNALE DELLA LIBERTA' Riunito in camera di consiglio per deliberare sull'istanza presentata con atto del 18 gennaio 1992 dal difensore di De Benedictis Gaetano per il riesame del decreto di convalida di sequestro di trentasette cambiali e cinque assegni bancari dell'importo complessivo di L. 131.750.000 emesso in data 23 dicembre 1991 dal p.m. della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Bari; atti pervenuti in cancelleria il 3 marzo 1992; Udita la relazione del giudice delegato, dott. La Malfa; Sentito il difensore, comparso alla fissata udienza in camera di consiglio; O S S E R V A Con il primo motivo di riesame di eccepisce l'inefficacia del sequestro per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 355 del c.p.p. atteso che il sequestro era stato operato dai carabinieri di Palo del Colle il 22 novembre 1991 ed era stato convalidato dal p.m. con decreto datato 23 dicembre 1991. In merito rileva il tribunale che certamente nella specie risulta violata la disposizione dell'art. 355, secondo comma, del c.p.p. che impone al pubblico ministero di convalidare il sequestro operato dalla polizia giudiziaria nelle quarantotto ore successive alla trasmissione del relativo verbale. E' necessario dunque stabilire la natura dei termini sanciti dalla indicata norma, se cioe' essi siano perentori o ordinatori, al fine di valutare le conseguenze della loro inosservanza. In proposito non puo' non osservarsi come la norma non prevede alcuna sanzione, a differenza di quanto risulta espressamente sancito in altre norme attinenti ad altri provvedimenti coercitivi dalla polizia giudiziaria. Cosi' in materia di sequestro preventivo, l'art. 321, commi 3- bis e 3- ter del c.p.p. prevede che nell'ipotesi in cui non siano osservati i termini imposti alla polizia giudiziaria per la trasmissione del verbale e al p.m. per la richiesta di convalida, il sequestro perde efficacia. In assenza di cui espressa previsione normativa dunque il termine di cui all'art. 355 del c.p.p. non puo' che considerarsi ordinatorio. Infatti l'art. 173 del c.p.p. precisa che i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge, di talde', in assenza di un'espressa comunicatoria, essi vanno qualificati come ordinatori. Ne' potrebbe ravvisarsi una ipotesi di nullita' del decreto di convalida emesso dal p.m. oltre il termine atteso il principio di tassativita' dei casi di nullita' sancito dall'art. 117 del c.p.p. Si deve quindi concludere che se il legislatore avesse voluto prevedere un'analoga conseguenza anche in tema di sequestro, l'avrebbe detto espressamente. Risulta cosi' confermata anche nel rigore del nuovo codice di procedura penale quella interpretazione in ordine alla natura ordinatoria del termine imposto per la convalida del sequestro affermatasi nella prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione con riferimento all'art. 224- bis del c.p.p. abrogato (in tal senso Cass. 2 dicembre 1985, Cerbone: 20 giugno 1985, Curvo; 14 giugno 1985, Littera), orbene, ritiene il tribunale che l'art. 355 del c.p.p. cosi' interpretato legittimi dubbi di incostituzionalita'. E' chiaro che il tribunale del riesame, ove ritenesse perentorio il termine di cui all'art. 355 del c.p.p., dovrebbe annullare il provvedimento di convalida emesso oltre il termine stesso: laddove invece tale termine dovesse ritenersi ordinatorio, la convalida, anche fuori termine, resterebbe legittima e non passibile di censura. Cio' indica la rilevanza concreta della questione. Orbene il riconoscimento della natura ordinatoria del termine imposto dal sistema codicistico permette un'illimitata compressione del potere del privato di disporre dei propri beni, consentendo che il sequestro possa protrarsi per un tempo non breve e comunque addirittura indeterminato, essendo la convalida sempre legittima, in qualunque momento venga emessa. Il provvedimento di sequestro puo' porre cosi' in pericolo beni garantiti dalla costituzione: nel caso di specie, colpendo il provvedimento dei titoli dicredito, esso viene a pregiudicare il diritto di proprieta' dei privati tutelato dall'art. 42 della Costituzione. Sotto altro profilo, in caso di mancata convalida, potrebbe configurarsi anche una violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto, in base all'art. 355, terzo comma, del c.p.p. mancherebbe ogni mezzo di impugnazione contro l'atto di sequestro essendo la richiesta di riesame prevista solo contro il decreto di convalida, la cui emanazione, non e' soggetta ad alcun termine perentorio (cfr. Cass. VI, sen. 2669 del 10 gennaio 1991). Sembra infine irrazionale che il legislatore, pur dettando una norma che per la brevita' dei termini appare rigorosa nel tutelare il cittadino da ingiustificate o eccessive compressioni di suoi beni e diritti costituzionalmente garantiti, ometta poi la previsione di una qualsiasi sanzione, vanificando cosi' la sua stessa prescrizione e realizzando una disparita' di trattamento tra coloro che vedono sottoposti i propri beni a sequestro ad opera della polizia giudiziaria a seconda della finalita' probatoria o preventiva perseguita. Ne discende sotto questo profilo anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione. Per i motivi sopra indicati la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 355 del c.p.p. appare rilevante in giudizio e non manifestamente infondata.