IL TRIBUNALE DELLA LIBERTA'
    Riunito   in  camera  di  consiglio  per  deliberare  sull'istanza
 presentata  con  atto  del  18  gennaio  1992  dal  difensore  di  De
 Benedictis  Gaetano  per  il  riesame  del  decreto  di  convalida di
 sequestro  di  trentasette  cambiali   e   cinque   assegni   bancari
 dell'importo complessivo di L. 131.750.000 emesso in data 23 dicembre
 1991  dal  p.m.  della  procura  della  Repubblica  presso la pretura
 circondariale di Bari; atti pervenuti in cancelleria il 3 marzo 1992;
    Udita la relazione del giudice delegato, dott. La Malfa;
    Sentito il difensore, comparso alla fissata udienza in  camera  di
 consiglio;
                             O S S E R V A
    Con  il  primo  motivo  di  riesame di eccepisce l'inefficacia del
 sequestro per mancato rispetto dei termini di cui  all'art.  355  del
 c.p.p.  atteso  che il sequestro era stato operato dai carabinieri di
 Palo del Colle il 22 novembre 1991 ed era stato convalidato dal  p.m.
 con decreto datato 23 dicembre 1991.
    In  merito rileva il tribunale che certamente nella specie risulta
 violata la disposizione dell'art. 355, secondo comma, del c.p.p.  che
 impone  al  pubblico  ministero  di  convalidare il sequestro operato
 dalla polizia  giudiziaria  nelle  quarantotto  ore  successive  alla
 trasmissione del relativo verbale.
    E' necessario dunque stabilire la natura dei termini sanciti dalla
 indicata  norma,  se cioe' essi siano perentori o ordinatori, al fine
 di valutare le conseguenze della loro inosservanza. In proposito  non
 puo'  non  osservarsi  come  la  norma non prevede alcuna sanzione, a
 differenza di quanto risulta espressamente  sancito  in  altre  norme
 attinenti   ad   altri   provvedimenti   coercitivi   dalla   polizia
 giudiziaria.
    Cosi' in materia di sequestro preventivo, l'art. 321, commi 3- bis
 e  3-  ter  del  c.p.p.  prevede  che  nell'ipotesi  in cui non siano
 osservati  i  termini  imposti  alla  polizia  giudiziaria   per   la
 trasmissione  del verbale e al p.m. per la richiesta di convalida, il
 sequestro perde efficacia.
    In assenza di cui espressa previsione normativa dunque il  termine
 di cui all'art. 355 del c.p.p. non puo' che considerarsi ordinatorio.
 Infatti  l'art.  173  del c.p.p. precisa che i termini si considerano
 stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge,
 di talde',  in  assenza  di  un'espressa  comunicatoria,  essi  vanno
 qualificati come ordinatori.
    Ne'  potrebbe  ravvisarsi  una  ipotesi di nullita' del decreto di
 convalida emesso dal p.m. oltre il termine  atteso  il  principio  di
 tassativita' dei casi di nullita' sancito dall'art. 117 del c.p.p. Si
 deve  quindi concludere che se il legislatore avesse voluto prevedere
 un'analoga conseguenza anche in tema di  sequestro,  l'avrebbe  detto
 espressamente.
    Risulta  cosi'  confermata  anche  nel  rigore del nuovo codice di
 procedura  penale  quella  interpretazione  in  ordine  alla   natura
 ordinatoria  del  termine  imposto  per  la  convalida  del sequestro
 affermatasi nella prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione
 con riferimento all'art. 224- bis del c.p.p. abrogato (in  tal  senso
 Cass.  2  dicembre  1985,  Cerbone:  20 giugno 1985, Curvo; 14 giugno
 1985, Littera), orbene, ritiene  il  tribunale  che  l'art.  355  del
 c.p.p. cosi' interpretato legittimi dubbi di incostituzionalita'.
    E'  chiaro  che il tribunale del riesame, ove ritenesse perentorio
 il termine di cui all'art. 355  del  c.p.p.,  dovrebbe  annullare  il
 provvedimento  di  convalida  emesso oltre il termine stesso: laddove
 invece tale termine  dovesse  ritenersi  ordinatorio,  la  convalida,
 anche fuori termine, resterebbe legittima e non passibile di censura.
 Cio'   indica  la  rilevanza  concreta  della  questione.  Orbene  il
 riconoscimento della  natura  ordinatoria  del  termine  imposto  dal
 sistema  codicistico  permette  un'illimitata compressione del potere
 del privato di disporre dei propri beni, consentendo che il sequestro
 possa protrarsi  per  un  tempo  non  breve  e  comunque  addirittura
 indeterminato,  essendo  la  convalida sempre legittima, in qualunque
 momento venga emessa. Il provvedimento di sequestro puo' porre  cosi'
 in  pericolo  beni  garantiti dalla costituzione: nel caso di specie,
 colpendo  il  provvedimento  dei  titoli  dicredito,  esso  viene   a
 pregiudicare  il diritto di proprieta' dei privati tutelato dall'art.
 42 della Costituzione.
    Sotto altro  profilo,  in  caso  di  mancata  convalida,  potrebbe
 configurarsi  anche una violazione dell'art. 24 della Costituzione in
 quanto, in base all'art. 355, terzo  comma,  del  c.p.p.  mancherebbe
 ogni  mezzo  di  impugnazione  contro  l'atto di sequestro essendo la
 richiesta di riesame prevista solo contro il decreto di convalida, la
 cui emanazione, non e' soggetta ad  alcun  termine  perentorio  (cfr.
 Cass. VI, sen. 2669 del 10 gennaio 1991).
    Sembra  infine  irrazionale  che  il legislatore, pur dettando una
 norma che per la brevita' dei termini appare rigorosa nel tutelare il
 cittadino da ingiustificate o eccessive compressioni di suoi  beni  e
 diritti costituzionalmente garantiti, ometta poi la previsione di una
 qualsiasi  sanzione,  vanificando  cosi' la sua stessa prescrizione e
 realizzando una disparita'  di  trattamento  tra  coloro  che  vedono
 sottoposti   i  propri  beni  a  sequestro  ad  opera  della  polizia
 giudiziaria   a  seconda  della  finalita'  probatoria  o  preventiva
 perseguita. Ne discende sotto  questo  profilo  anche  la  violazione
 dell'art. 3 della Costituzione.
    Per   i   motivi  sopra  indicati  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 355 del c.p.p. appare rilevante in  giudizio
 e non manifestamente infondata.