IL TRIBUNALE DELLA LIBERTA' Riunito in camera di consiglio per deliberare sulla richiesta di riesame proposta il 24 febbraio 1992 dal difensore di Nicola Porro, avverso il provvedimento con il quale in data 14 febbraio 1992 il p.m. presso la pretura di Trani convalido' il sequestro dell'autocarro tg. BA208072, operato dalla polizia giudiziaria; O S S E R V A All'udienza in camera di consiglio fissata innanzi a questo tribunale e' comparso il difensore ed il rappresentante della procura della Repubblica presso questo tribunale, il p.m. ha eccepito la nullita' dell'udienza, a norma dell'art. 324, sesto comma, del c.p.p., per omessa trasmissione dell'avviso al p.m. presso la pretura circondariale di Trani. Ha sollevato, in subordine, eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del c.p.p. Il difensore si e' opposto all'eccezione di nullita' ed il tribunale ha rigettato la stessa, ritenendola infondata. CONSIDERATO IN DIRITTO L'art. 324, sesto comma, del c.p.p., applicabile ex art. 322 del c.p.p. anche nel procedimento per il riesame del decreto di sequestro probatorio, sancisce che la legittimita' a partecipare al procedimento stesso ed a ricevere l'avviso dell'udienza camerale spetta al pubblico ministero. La genericita' della previsione normativa impone nella specie l'applicazione del principio, basilare del nostro sistema processuale, che vuole la competenza del pubblico ministero strettamente collegata con quella del giudice presso il quale il primo e' costituito. Trattasi di principio che trova il suo fondamento nell'art. 51 del c.p.p. e negli artt. 2 e 70 dell'ordinamento giudiziario (come sostituiti dagli artt. 2 e 20 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449) e rispetto al quale non sono previste deroghe per il riesame e l'appello in materia di misure cautelari. Una tale interpretazione del complesso sistema normativo, che impone l'esclusiva legittimazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale del riesame; e' stata di recente affermata a sezioni unite dalla suprema Corte di cassazione con decisione n. 278 del 31 maggio 1991. Pertanto, rilevante e non manifestamente infodanta si appalesa la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del c.p.p. La questione e' rilevante poiche' implica la individuazione del pubblico ministero legittimato a partecipare all'udienza camerale di discussione del ricorso per riesame. Cio' premesso, rileva il tribunale che l'art. 324, sesto comma, del c.p.p. nella parte in cui prevede la legittimazione a partecipare al procedimento del p.m. presso il giudice del riesame si pone in netto contrasto con la precisa volonta' del legislatore delegante. Invero con la direttiva n. 3 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e' stato imposto il principio per cui nel processo penale deve essere attuata la "partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parita' in ogni stato e grado del procedimento". Ritenuto che la locuzione "in ogni stato .. del procedimento" ricomprende anche lo sviluppo incidentale del procedimento di primo grado innanzi al tribunale della liberta', e' evidente come l'art. 324, sesto comma, del c.p.p. non consenta all'accusa di partecipare su basi di parita' con la difesa. La disparita' emerge ove si prenda in considerazione la delicatezza della fase delle indagini preliminari in cui si inserisce la fase incidentale del procedimento di riesame e la necessita' per il p.m. che quelle indagini conduce di effettuare una "discovery" degli indizi gia' raccolti che consenta da un lato di ottenere la conferma del provvedimento cautelare richiesto e dall'altro di non pregiudicare l'ulteriore corso delle indagini. La necessita', ai fini dell'attuazione del principio di parita' delle parti processuali, della partecipazione del p.m. che sta compiendo le indagini emerge ancor piu' evidente ove si consideri che, a norma del combinato disposto degli artt. 324, quarto e settimo comma, e 309, nono comma, del c.p.p., chi ha proposto la richiesta ha la facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame in sede di udienza comerale fino a che non abbia inizio la discussione e che il tribunale puo' decidere anche sulla base degli elementi nuovi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Ne consegue che un pubblico ministero diverso da quello procedente non e' in grado di sostenere l'accusa a fronte di prove a sorpresa addotte dal difensore. Ne' l'esigenza di parita' e' idoneamente soddisfatta mediante il coordinamento e la collaborazione tra i due uffici del p.m. a mente dell'art. 371 del c.p.p. Invero lo scambio di informazioni e la trasmissione di atti contemplati da detta norma sono istituzionalmente previsti in ipotesi di indagini collegate, ontologicamente diverse dal procedimento incidentale di riesame, ditalche' lo scambio di informazioni costituirebbe un informale rimedio di fatto rispetto ad una lacuna legislativa, comunque di per se' inidoneo a fronteggiare gli elementi nuovi addotti dalla difesa in udienza in considerazione della imprevedibilita' dei medesimi. La norma denunciata si pone allora in contrasto non solo con il principio della parita' fra le parti processuali sancito dalla legge delega, ma anche con quello affermato dall'art. 112 Cost. della obbligatorieta' dell'azione penale il cui esercizio viene necessariamente compromesso ove gestito da un p.m. diverso da quello che ha piena conoscenza delle indagini per averle dirette.