ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale, in relazione all'art.  3
 della  Costituzione,  dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392
 (Disciplina delle locazioni di immobili  urbani),  promosso  con  due
 ordinanze  emesse  il  23  ottobre  1991 dal Tribunale di Spoleto nei
 procedimenti civili vertenti tra:
      1) Massaroni Gaetano, ed altro, e Trincia Enrico;
      2) Massaroni Gaetano e Bianconi Sergio, iscritte rispettivamente
 ai nn. 3 e 4 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  5,  prima serie speciale, dell'anno
 1992;
    Udito nella camera di consiglio  del  6  maggio  1992  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Tribunale  di  Spoleto  con  due ordinanze emesse il 23
 ottobre 1991 nel corso di procedimenti di appello proposti da Gaetano
 Massaroni avverso due sentenze con  le  quali  il  Pretore  lo  aveva
 condannato  a  corrispondere  ad  Enrico Trincia ed a Sergio Bianconi
 somme di danaro a titolo di indennita' per avviamento commerciale  in
 relazione alla locazione ad uso non abitativo di due immobili siti in
 Norcia,  ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge 27
 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, nella parte  in  cui
 "pone  a carico del locatore di immobile adibito ad uso non abitativo
 l'obbligazione  di  corrispondere  al  conduttore  l'indennita'   per
 avviamento  commerciale  anche nel caso in cui un provvedimento della
 P.A. abbia ordinato  l'evacuazione  totale  dell'immobile,  facendone
 cosi'  venir  meno la utilizzabilita' economica". Il giudice di primo
 grado aveva ritenuto irrilevante la causa di cessazione del  rapporto
 di  locazione,  costituita  dalla ordinanza di evacuazione totale del
 fabbricato emessa dal sindaco  di  Norcia,  a  seguito  degli  eventi
 sismici del 1979.
    2. - Le ordinanze di rimessione rilevano che l'art. 34 della legge
 n. 392 del 1978, che determina i casi in cui il conduttore ha diritto
 alla  indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale, e' stato
 dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella  parte  in  cui  non
 prevede  i  provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause
 di cessazione del rapporto che escludono il  diritto  del  conduttore
 alla  indennita' per la perdita dell'avviamento" (sentenza n. 542 del
 1989). La fattispecie all'esame del giudice a quo concerne  contratti
 di  locazione  sorti  anteriormente alla legge n. 392 del 1978, per i
 quali  trova  applicazione  l'art.  69  della  stessa  legge.  Questa
 disposizione  disciplina  il  diritto  di prelazione in caso di nuova
 locazione  e  la  indennita'  per  l'avviamento  commerciale,   senza
 prevedere  la  esclusione  della indennita' stessa quando il rapporto
 cessa per provvedimento della pubblica Amministrazione. Il  Tribunale
 di   Spoleto   ha   sollevato   pertanto  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 69 della legge 392 del 1978, che e' chiamato
 ad applicare, in quanto la indennita' di  avviamento  spetterebbe  al
 conduttore  in un caso di "mancata prosecuzione della locazione di un
 immobile per la  cui  sopravvenuta  inabitabilita'  e'  stata  emessa
 ordinanza di evacuazione totale".
    Il  giudice rimettente ha ritenuto la questione non manifestamente
 infondata in relazione  all'art.  3  della  Costituzione,  in  quanto
 l'art. 69 della legge n. 392 del 1978 disciplina i casi di esclusione
 del  diritto  del conduttore all'indennita' di avviamento in modo del
 tutto analogo all'art. 34 della stessa legge, senza che vi sia alcuna
 fondata ragione che  giustifichi  una  differenza  di  trattamento  a
 seconda   che   l'indennita'   concerna  i  contratti  soggetti  alla
 disciplina  transitoria  ovvero  quelli  soggetti   alla   disciplina
 ordinaria.
    3.  -  Le  due  ordinanze  sono  state  pubblicate  sulla Gazzetta
 Ufficiale n. 5, prima serie speciale, del 29 gennaio 1992.
                        Considerato in diritto
    1. - Il  Tribunale  di  Spoleto,  con  due  ordinanze  di  analogo
 contenuto,  ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in
 relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 69 della legge  27
 luglio  1978,  n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani)
 nella parte in cui pone a carico del locatore di immobile adibito  ad
 uso  non  abitativo  l'obbligazione  di  corrispondere  al conduttore
 l'indennita' di avviamento commerciale  anche  nel  caso  in  cui  un
 provvedimento   della   pubblica   Amministrazione   abbia   ordinato
 l'evacuazione  totale  dell'immobile,  facendone  cosi'  venir   meno
 l'utilizzabilita' economica.
    Il  giudice rimettente sottolinea che la disciplina dettata per il
 regime transitorio dall'art. 69 della  legge  n.  392  del  1978,  da
 applicare  ai  contratti  di  locazione  stipulati anteriormente alla
 entrata in vigore della legge  stessa,  e'  del  tutto  analoga  alla
 disciplina   prevista   dall'art.   34   per  i  contratti  stipulati
 successivamente alla entrata in vigore della legge. Questa disciplina
 e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima  nella  parte
 in  cui  l'art.  34  della  legge n. 392 del 1978 non prevede, tra le
 cause di esclusione dell'obbligo  di  corresponsione  dell'indennita'
 per  l'avviamento  commerciale,  i  provvedimenti amministrativi che,
 impedendo la utilizzabilita' economica dell'immobile, escludono  ogni
 possibile arricchimento del locatore.
    I  due  giudizi,  riferiti  alla stessa disposizione e di identico
 contenuto, sono evidentemente connessi e  possono  essere  riuniti  e
 decisi congiuntamente.
    2. - La questione e' fondata.
    Questa  Corte  ha piu' volte affermato che e' conforme ai precetti
 costituzionali  una  disciplina  diretta  a   tutelare   l'avviamento
 commerciale  mediante  la  previsione,  a  favore  del conduttore che
 rilascia l'immobile, di una speciale indennita'  compensatrice  della
 perdita  che  egli  subisce e che, secondo una valutazione tipica del
 legislatore, tiene conto dell'arricchimento del locatore per  effetto
 dell'incremento di valore incorporatosi nell'immobile per l'attivita'
 svolta dal conduttore (sentenze n. 300 del 1983, n. 882 del 1988 e n.
 116 del 1989).
    L'esigenza di ripristinare l'equilibrio dei soggetti del rapporto,
 bilanciando   la   perdita   dell'avviamento   per  il  conduttore  e
 l'arricchimento senza causa propria del locatore, viene meno quando a
 porre fine  al  rapporto  di  locazione,  senza  responsabilita'  del
 locatore,  e'  un  provvedimento  della  pubblica Amministrazione che
 vieta sine die l'utilizzazione dell'immobile ed esclude ogni  effetto
 lucrativo  della  cessata relazione contrattuale. Questo principio e'
 stato gia' affermato nella sentenza n. 542 del 1989 che ha dichiarato
 la illegittimita' costituzionale dell'art. 34 della legge  27  luglio
 1978,  n.  392, nella parte in cui, disciplinando l'indennita' per la
 perdita dell'avviamento, non prevede i provvedimenti  della  pubblica
 Amministrazione  tra le cause di cessazione del rapporto di locazione
 che escludono il diritto del conduttore alla indennita'.  Difatti  e'
 stato   ritenuto  irragionevole  non  riconoscere  a  tale  causa  di
 cessazione del rapporto gli stessi effetti che  si  verificano  negli
 altri  casi  di  cessazione  del  rapporto che, secondo la previsione
 legislativa, non danno titolo alla indennita' di avviamento.
    Lo stesso principio  deve  trovare  applicazione  per  la  analoga
 disciplina  dettata  dall'art.  69  della legge n. 392 del 1978 per i
 rapporti sorti anteriormente alla  entrata  in  vigore  della  legge.
 Anche  per questi rapporti la cessazione della locazione o la mancata
 prosecuzione di essa determinata da  un  provvedimento  autoritativo,
 adottato  senza  responsabilita'  del  locatore  e che vieta sine die
 l'uso dell'immobile, esclude ogni  effetto  lucrativo  derivante  dal
 cessato  rapporto  di  locazione.  Ne segue la irragionevolezza, gia'
 valutata per la analoga disciplina dettata dall'art. 34  della  legge
 392  del  1978  e  che  si  estende  anche  alla ipotesi ora presa in
 considerazione.
    Deve  essere pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale,
 in riferimento all'art. 3  della  Costituzione,  dell'art.  69  della
 legge  27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
 urbani) nella parte in cui non prevede che l'obbligo per il  locatore
 di   corrispondere  al  conduttore  la  indennita'  per  l'avviamento
 commerciale non ricorre  quando  causa  di  cassazione  del  rapporto
 locativo  e'  un  provvedimento  della  pubblica Amministrazione che,
 senza che vi abbia dato  causa  il  locatore,  esclude  sine  die  la
 utilizzazione   economica   dell'immobile  e  non  determina  per  il
 conduttore  alcun  effetto  lucrativo  per   la   cessata   relazione
 contrattuale.