ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di  Bolzano
 notificati rispettivamente il 24 aprile 1991
 e  l'11  ottobre 1991, depositati in Cancelleria rispettivamente il 3
 maggio 1991 ed il 17 ottobre  1991,  per  conflitti  di  attribuzione
 sorti   a  seguito  del  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
 commercio e dell'artigianato 15 febbraio 1991, recante direttive alle
 regioni  e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  per
 uniformare  i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le
 modalita' di concessione e  di  erogazione  dei  contributi  previsti
 dalla  legge  9  gennaio  1991,  n.  10  e  del  decreto del Ministro
 dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  17  luglio  1991,
 recante  modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui
 all'art.  14  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  ed   iscritti
 rispettivamente ai nn. 25 e 38 del registro conflitti 1991;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  4  febbraio  1992  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Uditi  gli  avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
 autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato  Franco  Favara  per  il
 Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.1.  - La Provincia autonoma di Bolzano, con distinti ricorsi, ha
 proposto conflitti di  attribuzione  nei  confronti  dello  Stato  in
 ordine  a  due  decreti  del Ministro dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato emanati in esecuzione di norme contenute nella legge
 9 gennaio 1991, n. 10, che ha dettato disposizioni  per  l'attuazione
 del   piano   energetico   nazionale  in  materia  di  uso  razionale
 dell'energia, di risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti
 rinnovabili di energia.
    1.2.  - Con il primo atto di gravame la ricorrente ha impugnato il
 decreto ministeriale 15  febbraio  1991  (pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  n.  46  del  1991) con il quale, in attuazione dell'art. 9
 della legge, si dettano le direttive alle  Regioni  e  alle  Province
 autonome  di Trento e Bolzano - destinatarie della delega, in tema di
 contributi, disposta dalla  legge  -  per  uniformare  i  criteri  di
 valutazione delle domande, le procedure e le modalita' di concessione
 e  di erogazione dei contributi indicati negli artt. 8, 10 e 13 della
 stessa  legge  per  il  settore  dell'edilizia,  nonche'  per  quelli
 industriale, artigianale, terziario ed agricolo.
    La  Provincia  autonoma,  che  aveva  gia'  sollevato questione di
 legittimita' costituzionale in via principale del citato art. 9 della
 legge, ritenendolo invasivo  di  proprie  competenze  statutariamente
 garantite,  ripropone  le  stesse  censure  contro l'atto applicativo
 della previsione legislativa, ribadendo  la  violazione  di  numerosi
 parametri  statutari  (artt.  8, nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20,
 21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14;  16,  primo  comma;
 104 e 107 dello Statuto speciale di autonomia approvato con d.P.R. 31
 agosto  1972,  n.  670;  norme  di attuazione approvate con d.P.R. 22
 marzo 1974, n. 381 e 26 marzo 1977, n. 235; titolo VI dello  Statuto,
 integrato  dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; articolo unico della
 legge 21 aprile 1983, n. 127) e  la  lesione  di  proprie  competenze
 nelle diverse materie indicate nei suddetti parametri di riferimento.
    Dell'impugnato   decreto   ministeriale   la   ricorrente   chiede
 l'annullamento in parte qua, per illegittimita' derivata dall'art.  9
 della  legge,  che  illegittimamente  ha  ricompreso nella delega ivi
 prevista, di carattere generale, anche le province autonome dotate di
 potesta' statutariamente garantite  e  riconosciute  negli  specifici
 settori dall'articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127.
    1.3.  -  Si  e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
 dei ministri, per il tramite della Avvocatura generale  dello  Stato,
 chiedendo  che il ricorso sia dichiarato "inammissibile per quanto di
 ragione e per quant'altro infondato".
    2.1. - Con altro ricorso  la  provincia  autonoma  di  Bolzano  ha
 impugnato  il  decreto  ministeriale 17 luglio 1991 (pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 188 del 1991),  con  il  quale,  in  attuazione
 dell'art.  18  della legge n. 10 del 1991, si dettano le modalita' di
 concessione e di erogazione dei  contributi,  previsti  dall'art.  14
 della   stessa   legge,  per  iniziative  volte  alla  riattivazione,
 costruzione e potenziamento di impianti idroelettrici.
    La ricorrente denuncia, anche in questo  caso,  la  violazione  di
 numerosi  parametri di riferimento (artt. 8, nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16,
 17, 18, 20, 21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11;  12;  13;  14;  16,
 primo  comma; 104 e 107 dello Statuto speciale di autonomia; norme di
 attuazione approvate con d.P.R. 22 marzo 1974,  n.  381  e  26  marzo
 1977,  n.  235;  titolo  VI  dello  Statuto, integrato dalla legge 30
 novembre 1989, n. 386; articolo unico della legge 21 aprile 1983,  n.
 127),  sostenendo che il provvedimento impugnato, se interpretato nel
 senso di voler dettare una disciplina generale applicabile  anche  ai
 contributi di spettanza provinciale e non solo a quelli di competenza
 statale,  invaderebbe  la  sfera delle attribuzioni provinciali nelle
 materie cui si  riferiscono  i  previsti  benefici,  sottraendo  alla
 provincia   autonoma  il  potere  di  valutazione  delle  domande  di
 contributi  di  sua  competenza  e  di  concessione   dei   medesimi,
 sovrapponendosi  alla disciplina gia' dettata dalla legge provinciale
 n. 11 del 1987, ed infine trattenendo allo Stato le relative quote di
 finanziamento che  si  sarebbero  dovute  trasferire  alla  provincia
 ricorrente.
    2.2.  -  Si  e' costituito in giudizio il Presidente del consiglio
 dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 chiedendo il rigetto del ricorso.
    La difesa dello Stato sostiene che, nonostante che la formulazione
 dell'art.  14  della  legge  sembrerebbe  presupporre  un  riparto di
 attribuzioni tra lo Stato e la provincia  autonoma  a  seconda  della
 competenza  dell'impianto, la mancata fissazione di precisi parametri
 per stabilire siffatto riparto fa propendere per  l'affermazione  che
 non  residuerebbe,  allo  stato  della  normativa,  alcuna competenza
 provinciale. La stessa Avvocatura ricorda che l'art. 14  della  legge
 non e' stato sottoposto dalla provincia autonoma di Bolzano al vaglio
 di  costituzionalita'  e che il decreto ministeriale ora impugnato ha
 attuato la legge nei limiti  in  cui  la  sua  effettiva  portata  lo
 consentiva, senza alcuna invasione di competenze provinciali.
    3.1.  -  In prossimita' dell'udienza hanno presentato memorie, per
 entrambi i giudizi, sia  la  ricorrente  Provincia  di  Bolzano,  sia
 l'Avvocatura generale dello Stato.
    3.2.  -  Con  riferimento  al  primo ricorso (reg.confl. n. 25 del
 1991), mentre la difesa dello Stato si limita ad affermare che,  alla
 luce  di alcuni passi della sentenza n. 483 del 1991 di questa Corte,
 nel  frattempo   intervenuta,   "va   riconsiderato"   il   contenuto
 dell'impugnato d.m. 15 febbraio 1991 "per quanto riguarda le province
 autonome  di  Trento  e  di Bolzano", la ricorrente nella sua memoria
 insiste per l'accoglimento dell'impugnativa sul  presupposto  che,  a
 seguito  della citata sentenza n. 483 del 1991 - che ha, tra l'altro,
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 9 e  38  della
 legge  n.  10  del  1991,nella  parte  in  cui includono nella delega
 generalizzata anche le Province autonome e dispongono per i  relativi
 finanziamenti  -  il  decreto  ministeriale  oggetto del conflitto e'
 ormai privo di fondamento legale.
    3.3. - In relazione alla seconda impugnativa (reg.  confl.  n.  38
 del  1991), l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che, alla luce
 della citata  sentenza  n.  483  del  1991,  -  che  ha  tra  l'altro
 dichiarato  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  18,  primo  comma,  della  legge  n.  10  del  1991,   sul
 presupposto  che  quella  norma  si riferisce ai soli contributi, fra
 quelli indicati nel precedente art. 14, che sono di  spettanza  dello
 Stato - "risulta indirettamente confermata l'indifferenza del decreto
 ministeriale  ..  alla  materia  provinciale", e ribadisce le ragioni
 esposte nell'atto di costituzione.
    La ricorrente, invece, sottolinea che il provvedimento  impugnato,
 anziche'  limitarsi a disciplinare i soli contributi (di cui all'art.
 14 della legge) di spettanza dello Stato, pretende di dettare criteri
 e modalita' anche per quelli di competenza delle  province  autonome,
 cosi' disconoscendone le attribuzioni costituzionalmente garantite ed
 operando  altresi'  senza  la  base  legale  di cui all'art. 18 della
 legge, come interpretato da questa Corte.
    Contesta, quindi, la tesi della difesa  dello  Stato  secondo  cui
 nessuna  competenza la Provincia autonoma potrebbe vantare in materia
 di impianti idroelettrici, ricordando:  che  l'art.  9,  n.  9  dello
 Statuto riconosce le competenze provinciali riguardanti le imprese di
 produzione  di  energia elettrica che utilizzino derivazioni di acque
 pubbliche,   escluse   solo   "le   grandi   derivazioni   a    scopo
 idroelettrico";  che l'art. 6 delle norme di attuazione approvate con
 d.P.R.   26 marzo 1977, n. 235  conferma  il  suindicato  riparto  di
 competenze e che, infine, in ambito provinciale e' stata gia' emanata
 una  disciplina  legislativa  riguardante tali impianti idroelettrici
 (l.p.  5 maggio 1987 n. 11, artt. 8 e 9).
    Ricorda infine che, essendosi nel ricorso altresi'  denunciata  la
 lesione dell'autonomia finanziaria provinciale conseguente al mancato
 trasferimento di una quota degli stanziamenti previsti dalla legge n.
 10  del  1991 per i contributi di cui all'art. 14, anche tale censura
 trova ora sostegno nella piu' volte ricordata  sentenza  n.  483  del
 1991,  in quanto, analogamente con quanto ivi sostenuto (sia pure per
 un diverso tipo di interventi), anche per i contributi destinati agli
 impianti idroelettrici di  competenza  provinciale  il  finanziamento
 deve  avvenire  per  le  Province  autonome  in  forma differenziata,
 secondo le modalita' relative alle funzioni  proprie  delle  province
 stesse.
                        Considerato in diritto
    1.1.  -  I  decreti  del  Ministro dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato in data 15 febbraio 1991 e 17 luglio 1991, impugnati
 entrambi dalla Provincia autonoma di Bolzano, sono stati  emanati  in
 esecuzione di norme della legge 9 gennaio 1991 n. 10 sul contenimento
 dei consumi energetici.
    1.2.  -  Il  primo  dei  suddetti  decreti detta le direttive alle
 Regioni e  alle  Province  autonome  per  "uniformare  i  criteri  di
 valutazione  delle domande le procedure e le modalita' di concessione
 dei contributi", previsti dagli artt. 8, 10 e 13 della  legge  n.  10
 cit.   ,   nel  presupposto  della  delega  delle  relative  funzioni
 amministrative, operata dall'art. 9 della stessa legge nei  confronti
 di tutti i soggetti di autonomia.
    La  Provincia  ricorrente  - che con precedente ricorso, deciso da
 questa Corte con sentenza n.  483  del  1991,  aveva  gia'  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale  in  via  principale  del
 suddetto  art.  9  della  legge,  ritenendolo  invasivo  di   proprie
 competenze,  statutariamente  garantite,  nell'assunto  che  la norma
 statale le  sottraesse  la  titolarita'  delle  funzioni  concernenti
 l'erogazione  dei  detti  contributi e la disciplina degli interventi
 che sarebbero invece di esclusiva competenza  provinciale  -  rivolge
 ora, (reg. confl. n. 25 del 1991) contro il provvedimento applicativo
 di  detto  art.  9, omologhe censure di violazione di molti parametri
 statutari e di lesione di proprie attribuzioni.
    1.3. - Con altro ricorso (reg. confl. n.38 del 1991) la  Provincia
 autonoma  di  Bolzano  impugna il decreto del Ministro dell'industria
 del 17 luglio 1991, con il quale, in attuazione  dell'art.  18  della
 legge  n.10 del 1991, vengono dettate le "modalita' di concessione ed
 erogazione dei contributi" in conto  capitale  per  iniziative  volte
 all'attivazione,    costruzione    e    potenziamento   di   impianti
 idroelettrici, previsti dall'art. 14 della stessa legge, ed altresi',
 "le prescrizioni tecniche richieste per la  stesura  degli  studi  di
 fattibilita'  e  dei  progetti  esecutivi,  le  prescrizioni circa le
 garanzie di regolare  esercizio  e  di  corretta  manutenzione  degli
 impianti  incentivati  nonche' i criteri di valutazione delle domande
 di finanziamento" degli impianti medesimi.
    Anche  nei  confronti  dell'art.  18  cit.  -  di  cui, unitamente
 all'art. 14 della stessa legge (in precedenza non  impugnato  in  via
 principale  dalla  ricorrente),  il  d.m.  17 luglio 1991 oggetto del
 presente ricorso e' attuativo - la Provincia autonoma aveva proposto,
 con il medesimo ricorso in  via  principale  (deciso  con  la  citata
 sentenza  n.  483 del 1991), questione di legittimita' costituzionale
 assumendo la lesione delle attribuzioni provinciali; omologhe censure
 formula ora nei confronti del  provvedimento  ministeriale  attuativo
 delle  previsioni  legislative  richiamate,  sostenendo la violazione
 delle competenze provinciali, relative alle materie e ai settori  cui
 si   riferiscono   gli  interventi  ammessi  ai  contributi,  nonche'
 dell'articolata disciplina statutaria (artt. 12,13 e 14)  in  materia
 di energia elettrica.
    2.  -  Poiche'  i due ricorsi proposti dalla Provincia autonoma di
 Bolzano riguardano provvedimenti  ministeriali  attuativi  di  alcune
 norme  della  legge  dello  Stato n. 10 del 1991 sul contenimento dei
 consumi energetici, svolgendo questioni connesse, i relativi  giudizi
 possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.
    3.  -  Il  ricorso  (n. 25 del 1991), avente ad oggetto il d.m. 15
 febbraio 1991, e' fondato.
    Con la citata sentenza n. 483 del 1991, e' stato accolto in  parte
 il  ricorso  in via principale proposto dalla Provincia di Bolzano ed
 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt.  9  e
 38 della legge n. 10 del 1991 nella parte in cui, includevano, "nella
 delega   delle   funzioni   amministrative   e  nel  procedimento  di
 ripartizione  dei  finanziamenti  ivi  previsti,  anche  le  province
 autonome  di  Trento  e  di  Bolzano",  anziche'  considerare  quelle
 funzioni  come  proprie  di  queste.  Di   conseguenza   il   decreto
 ministeriale  del 15 febbraio 1991, essendo fondato sull'art. 9 della
 legge n. 10 del 1991, dichiarato costituzionalmente illegittimo, deve
 essere annullato in parte qua perche' non spetta allo Stato  dettare,
 in  attuazione  del  citato  art.  9,  le  direttive in argomento nei
 confronti delle province autonome.
    4.1. - Il ricorso (n. 38 del 1991), avente ad oggetto  il  decreto
 del Ministro dell'industria del 17 luglio 1991, attuativo degli artt.
 14 e 18 della legge n. 10 del 1991, e' inammissibile.
    L'art.   14   citato,  distinguendo  in  materia  di  impianti  di
 derivazione  di  acqua  per  produzione  di  energia   elettrica   le
 competenze  dello  Stato  e  quelle  delle  regioni  e delle province
 autonome, dispone, al terzo comma, che la domanda  di  ammissione  al
 contributo  per  la  riattivazione  o  la  costruzione degli impianti
 medesimi e' presentata al Ministero dell'industria,  alla  regione  o
 alla provincia autonoma "a seconda della competenza dell'impianto", e
 precisa,  al  quarto  comma, che sono concessi ed erogati con decreto
 del Ministro dell'industria i contributi "per gli impianti di propria
 competenza". A sua volta l'art. 18 della stessa  legge  prevede  che,
 con  decreto  ministeriale, siano fissate le modalita' di concessione
 ed erogazione di taluni contributi contemplati  dalla  legge,  tra  i
 quali quelli disposti dall'art. 14.
    In  proposito  va  ricordato che la gia' citata sentenza di questa
 Corte n. 483 del 1991 ha dichiarato  inammissibile  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  a suo tempo proposta in via principale
 dalla stessa Provincia di Bolzano, chiarendo che il citato  art.  18,
 primo comma, si riferisce ai soli contributi di spettanza dello Stato
 indicati  negli  artt. 11, 12 e 14, "che non hanno formato oggetto di
 questioni di legittimita'  costituzionale  e  rispetto  ai  quali  le
 ricorrenti  (province  autonome di Trento e Bolzano) hanno dimostrato
 di non avere alcun interesse".
    Diversamente da quanto si sostiene in via di ipotesi nel  ricorso,
 non  risulta  che  il  provvedimento  impugnato,  nel dare attuazione
 all'art. 18 cit., abbia inteso disciplinare  anche  i  contributi  di
 competenza provinciale.
    Ne'  potrebbe  trarsi argomento contrario a tale conclusione dalla
 disposizione  contenuta  nell'art.  2,  primo  comma,  del  censurato
 decreto  ministeriale  -  secondo  cui  la  domanda  di contributo va
 presentata al Ministero "e alla regione o alla provincia autonoma  di
 Trento  o  Bolzano a seconda dell'ubicazione dell'impianto" - perche'
 essa tende, sempre e solo per gli interventi di competenza statale, a
 rendere note alle regioni ed alle province  autonome  le  domande  di
 contributo   onde   consentire  l'esercizio  di  competenze  di  loro
 spettanza eventualmente coinvolte dagli  interventi  statali  cui  si
 riferisce   il   contributo.   Si   tratta,   dunque,  di  una  norma
 procedimentale  che  non  ha  alcuna  incidenza  sul  riparto   delle
 competenze,  essendo evidente che, quando si tratti di contributi che
 spetta alla Provincia  erogare,  resta  ferma  la  sua  competenza  a
 ricevere le relative domande.
    4.2.  -  E'  poi evidente che, riferendosi il decreto ministeriale
 impugnato, in conformita' all'art. 18 cit.,  solo  ai  contributi  di
 competenza  statale,  e'  escluso  che in base ad esso lo Stato possa
 trattenere le quote di finanziamento relative agli interventi di  cui
 all'art. 14 della legge n. 10 del 1991, trattandosi di contributi che
 spetta alla Provincia erogare.
    4.3.  - In conclusione, poiche' il decreto ministeriale impugnato,
 attuando l'art. 18 cit., non incide  su  competenze  della  Provincia
 ricorrente, il ricorso e' inammissibile.