ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma,
 della  legge  29  aprile  1983,  n.  167  (Affidamento  in  prova del
 condannato militare), come sostituito dall'art. 1,  numero  1,  della
 legge  23  dicembre 1986, n. 897, promosso con ordinanza emessa il 13
 maggio  1991  dal  Tribunale  militare  di   sorveglianza   di   Roma
 sull'istanza  proposta  da  Alessio  Capitani, iscritta al n. 533 del
 registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica
 n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6 maggio 1992 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che nel corso  di  un  procedimento  concernente  l'esame
 della  istanza  con  cui un condannato alla reclusione militare aveva
 chiesto  il  beneficio  dell'affidamento   in   prova   ancor   prima
 dell'inizio  della  detenzione, il Tribunale militare di sorveglianza
 di Roma, con ordinanza emessa il 13 maggio  1991,  ha  sollevato,  in
 relazione  agli  artt.  3  e  27,  terzo  comma,  della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  2,  primo  comma,
 della  legge  29  aprile  1983,  n.  167  (Affidamento  in  prova del
 condannato militare), come sostituito dall'art. 1,  numero  1,  della
 legge  23  dicembre  1986,  n.  897, nella parte in cui esclude che i
 condannati alla pena detentiva militare possano  essere  affidati  in
 prova   indipendentemente   dal   periodo   minimo   di  un  mese  di
 osservazione,  da  attuarsi  indefettibilmente   nello   stabilimento
 militare di pena;
      che  il  giudice  a  quo,  premessa  l'autonomia  normativa  del
 beneficio in argomento ma anche la sostanziale omogeneita' rispetto a
 quello previsto dall'art. 47 della legge  26  luglio  1975,  n.  354,
 richiama  la  sentenza  n.  569 del 1989 con la quale questa Corte ha
 dichiarato l'illegittimita' della norma citata, concernente il regime
 ordinario dell'affidamento la' dove non ne prevedeva  la  concessione
 anche indipendentemente dalla detenzione;
    Considerato   che   identica  questione,  sollevata  dal  medesimo
 Tribunale e' gia' stata risolta da questa Corte, che, con sentenza n.
 119 del 1992,  ha  dichiarato  illegittima  in  parte  qua  la  norma
 impugnata,  rilevando  come  non  vi  siano  piu'  valide ragioni per
 subordinare il beneficio in parola all'osservazione,  per  almeno  un
 mese,  nello  stabilimento  militare  di  pena,  quando  ormai per il
 condannato comune e' ammessa oltre all'osservazione inframurale anche
 quella in liberta';
      che la questione e' quindi manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;