ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1991 dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma sull'istanza proposta da Alessio Capitani, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di un procedimento concernente l'esame della istanza con cui un condannato alla reclusione militare aveva chiesto il beneficio dell'affidamento in prova ancor prima dell'inizio della detenzione, il Tribunale militare di sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa il 13 maggio 1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui esclude che i condannati alla pena detentiva militare possano essere affidati in prova indipendentemente dal periodo minimo di un mese di osservazione, da attuarsi indefettibilmente nello stabilimento militare di pena; che il giudice a quo, premessa l'autonomia normativa del beneficio in argomento ma anche la sostanziale omogeneita' rispetto a quello previsto dall'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, richiama la sentenza n. 569 del 1989 con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' della norma citata, concernente il regime ordinario dell'affidamento la' dove non ne prevedeva la concessione anche indipendentemente dalla detenzione; Considerato che identica questione, sollevata dal medesimo Tribunale e' gia' stata risolta da questa Corte, che, con sentenza n. 119 del 1992, ha dichiarato illegittima in parte qua la norma impugnata, rilevando come non vi siano piu' valide ragioni per subordinare il beneficio in parola all'osservazione, per almeno un mese, nello stabilimento militare di pena, quando ormai per il condannato comune e' ammessa oltre all'osservazione inframurale anche quella in liberta'; che la questione e' quindi manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;