ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile) promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1991 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Eredi di Talamo Luigia ed I.N.P.S., iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di costituzione degli Eredi di Talamo Luigi e dell'I.N.P.S.; Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992, il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile vertente tra Talamo Luigia e l'INPS ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a pensione di invalidita', il Pretore di Roma con ordinanza del 21 novembre 1991 (reg. ord. n. 48 del 1992) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, il quale esclude il diritto ora detto per gli iscritti nell'assicurazione generale lavoratori autonomi, che presentino domanda obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, e nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, che presentino domanda successivamente al compimento dell'eta' pensionabile; che ad avviso del Pretore la detta esclusione, per il caso in cui il lavoratore, pur avendo raggiunto l'eta' pensionabile, non avesse versato il minimo contributivo per ottenere la pensione di vecchiaia, poteva contrastare con l'art. 3 della Costituzione, in quanto dava luogo ad un ostacolo capace di impedire lo "sviluppo della persona umana", nonche' con l'art. 38 della Costituzione, ossia col diritto alla previdenza e all'assistenza sociale; che tanto l'INPS quanto gli eredi della parte privata si costituivano, tutti facendo presente che la questione era stata gia' decisa da questa Corte con sentenza n. 436 del 1988; Considerato che la norma impugnata e' stata gia' dichiarata illegittima con la sentenza ora detta, onde la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;