ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della  invalidita'
 pensionabile)  promosso  con ordinanza emessa il 21 novembre 1991 dal
 Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Eredi di  Talamo
 Luigia  ed  I.N.P.S., iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1992 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  7,  prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  degli  Eredi di Talamo Luigi e
 dell'I.N.P.S.;
    Udito nella camera di consiglio del  6  maggio  1992,  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di un procedimento civile vertente tra
 Talamo Luigia e l'INPS ed avente ad  oggetto  il  riconoscimento  del
 diritto  a  pensione di invalidita', il Pretore di Roma con ordinanza
 del 21 novembre 1991 (reg. ord.    n.  48  del  1992)  sollevava,  in
 riferimento  agli  artt.  3  e 38, secondo comma, Cost., questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 12  giugno  1984,
 n.  222,  il  quale  esclude  il  diritto  ora detto per gli iscritti
 nell'assicurazione  generale  lavoratori  autonomi,  che   presentino
 domanda  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti,
 e nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi,  che  presentino
 domanda successivamente al compimento dell'eta' pensionabile;
      che  ad  avviso  del Pretore la detta esclusione, per il caso in
 cui il lavoratore, pur  avendo  raggiunto  l'eta'  pensionabile,  non
 avesse  versato  il  minimo  contributivo per ottenere la pensione di
 vecchiaia, poteva contrastare con l'art.  3  della  Costituzione,  in
 quanto  dava  luogo  ad  un  ostacolo capace di impedire lo "sviluppo
 della persona umana", nonche' con l'art. 38 della Costituzione, ossia
 col diritto alla previdenza e all'assistenza sociale;
      che tanto  l'INPS  quanto  gli  eredi  della  parte  privata  si
 costituivano,  tutti facendo presente che la questione era stata gia'
 decisa da questa Corte con sentenza n. 436 del 1988;
    Considerato che  la  norma  impugnata  e'  stata  gia'  dichiarata
 illegittima   con  la  sentenza  ora  detta,  onde  la  questione  va
 dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;