ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 10, secondo
 comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425  (Disposizioni  relative  al
 trattamento  economico dei magistrati), promosso con ordinanza emessa
 il 13 marzo 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul
 ricorso proposto da Meoli Gabriele ed altri contro  il  Ministero  di
 Grazia  e  Giustizia, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1992 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  10,  prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  20  maggio  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto  che  nel  corso  di alcuni giudizi in cui il ricorrente,
 magistrato ordinario, aveva impugnato i provvedimenti di attribuzione
 del trattamento economico, il Tribunale amministrativo regionale  per
 il  Lazio,  con ordinanza emessa in data 13 marzo 1991, ha sollevato,
 in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma,
 108,  secondo  comma,  e  113  della   Costituzione,   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge
 6 agosto 1984, n. 425, nella parte in cui consente il  riassorbimento
 degli importi retributivi attribuiti da sentenze passate in giudicato
 anche  mediante  l'eventuale  conguaglio  a carico dell'indennita' di
 buonuscita;
     che, a parere del giudice  a  quo,  l'operazione  di  sostanziale
 svuotamento   del  giudicato  risulterebbe  tanto  piu'  irrazionale,
 allorche', come nella specie, quest'ultimo abbia  dato  luogo  ad  un
 trattamento  economico  inferiore  rispetto  a  quello determinato ex
 legge n. 425 del 1984, venendo comunque  gli  interessati  ad  essere
 soggetti al meccanismo del riassorbimento;
    Considerato  che  questa  Corte  ha  gia' escluso l'illegittimita'
 della norma  impugnata,  sia  sulla  base  della  generale  finalita'
 perequativa  perseguita attraverso l'intervento del legislatore, sia,
 in  particolare,   in   ragione   dell'idoneita'   del   sistema   di
 riassorbimento  (e  delle  eventuali  detrazioni sulla buonuscita) ad
 evitare che  i  vantaggi  economici  riconosciuti  dal  giudicato  si
 sommino  con  i  nuovi  trattamenti  attribuiti  dalla  legge  e  sia
 allorche', come nella specie, i secondi risultino superiori ai primi,
 confermando   l'anzidetta   ratio   del    disegno    normativo    di
 razionalizzazione e ristrutturazione delle retribuzioni (ordinanza n.
 501 del 1991; sentenza n. 413 del 1988);
      che pertanto la questione e' manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;