IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. 29/89 e n. 30/89, entrambi proposti da Vincenzo Armento rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Petrone ed elettivamente domiciliato in Potenza alla via Due Torri n. 33, contro la regione Basilicata in persona del presidente della giunta pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Cibarelli e dall'avv. Mirella Viggiani, per l'annullamento quanto al ricorso n. 29/89, del d.p.g.r. n. 1614, entrambi del 3 ottobre 1988, con i quali si e' disposta l'esclusione del ricorrente dai corsi-concorsi banditi dalla regione Basilicata per l'accesso alla ottava qualifica funzionale, rispettivamente, per l'area A (giuridico-amministrativo-finanziaria), per l'area C (cultura e informazione); Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Basilicata e le memorie difensive dalla stessa depositate; Viste le ordinanze nn. 39/89 e 40/89 del 25 gennaio 1989 con le quali sono state respinte le domande incidentali di sospensione cautelare proposte in entrambi i giudizi; Visti gli atti tutti di causa; Uditi alla pubblica udienza del 9 maggio 1991 - relatore il magistrato Vincenzo Fortunato - gli avv.ti L. Petrone, P. Cibarelli e M. Viggiani; F AT T O Vincenzo Armento, assunto ai sensi della legge regionale 12 marzo 1984, n. 7 e, tuttora in servizio presso gli uffici dei gruppi consiliari ha presentato domanda di partecipazione ai corsi-concorsi per l'accesso alla ottava qualifica funzionale del ruolo organico della regione Basilicata dell'area A (giuridico-amministrativo- finanziaria) e dell'area C (cultura e informazione). Essendo stato escluso dalle relative prove selettive di ammissione, con ricorsi nn. 29 e 30 notificati il 13 gennaio 1989 e depositati il 19 gennaio 1989, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati deducendo i seguenti motivi di illegittimita': 1) violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 1 del bando di concorso ed eccesso di potere per erroneita' nei presupposti e illogicita'; 2) mancata applicazione dell'art. 19 della l.r. n. 28/1986 ed eccesso di potere sempre sotto il profilo della erroneita' nei presupposti e della illogicita'. Si e' costituita in giudizio la regione Basilicata, che ha resistito. Con ordinanze nn. 39 e 40 del 25 gennaio 1989 sono state respinte le domande incidentali di sospensione cautelare proposte in entrambi i giudizi. Alla pubblica udienza del 9 maggio 1991 le cause sono state ritenute per la decisione. D I R I T T O 1. - Per la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva i due ricorsi vanno trattati congiuntamente e debbono, quindi, essere riuniti. 2. - In punto di fatto va rilevato che l'articolo 1 dei bandi di concorso in questione, nel regolare i requisiti di ammissione dei candidati, ha previsto la possibilita' di partecipazione, in presenza di determinate condizioni soggettive, per tutto il personale dipendente di ruolo inquadrato nel settimo livello (cioe' nel livello immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso) purche' con una anzianita' di servizio di almeno tre anni. Con una disposizione particolare (ultimo comma), poi, ha previsto la possibilita' di partecipazione anche per una determinata categoria di personale non dipendente e cioe' per quello in servizio presso i gruppi consiliari assunto ex l.r. n. 7/1984, stabilendo, tuttavia, che in quest'ultimo caso la partecipazione al corso-concorso e' finalizzata esclusivamente all'immissione nel ruolo regionale ("Puo' partecipare .. soltanto ai fini dell'immissione nel ruolo regionale"). L'amministrazione ha interpretato questa ultima disposizione nel senso, che, per il personale dei gruppi consiliari, la partecipazione ai corsi-concorsi in questione e' consentita esclusivamente per la qualifica corrispondente al livello retributivo in godimento. Di conseguenza, beneficiando il ricorrente di un trattamento economico di livello inferiore a quello dei posti messi a concorso, la Regione intimata lo ha escluso dalle prove selettive di ammissione con la seguente testuale motivazione: "ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del d.p.g.r. n. 234/1988 per il personale dei gruppi consiliari la partecipazione al corso-concorso e' ammessa esclusivamente ai fini dell'immissione nel ruolo regionale e per la qualifica corrispondente al livello retributivo in godimento. Nella fattispecie (il) candidato (o e' stato assimilato) ..., per quanto concerne, il trattamento economico al personale dell'ottavo livello". 3. Il collegio ritiene che vada disatteso il primo motivo di ricorso con il quale, censurando la suddetta interpretazione del bando fatta propria dall'amministrazione, si e' sostenuto che il dato letterale dell'ultimo comma del citato articolo 1 consente l'ammissione ai corsi-concorsi in questione al personale dei gruppi consiliari alle medesime condizioni previste per quello dipendente dalla Regione e, quindi, consente l'ammissione di coloro che, come il ricorrente, sono in godimento di un trattamento economico corrispondente al livello inferiore a quello dei posti messi a concorso. In particolare il ricorrente assume che l'unica differenza riscontrabile, quanto ai requisiti di ammissione tra personale dipendente della regione e quello dei gruppi consiliari, consiste nel fatto che, per individuare il livello di appartenenza, per i primi, deve farsi riferimento all'inquadramento, mentre, per i secondi, al trattamento economico in godimento. L'interpretazione suddetta non pu'o essere condivisa; con essa, infatti, sostanzialmente, si priva di ogni concreto significato l'ultimo comma del citato art. 1. E' Jus receptum, invece, che, in base al generale principio della conservazione (art. 1367 del c.c.) va sempre preferita la soluzione interpretativa capace di conservare alla disposizione in esame un concreto contenuto precettivo, rispetto a quella che priva la stessa di ogni significato. Nella fattispecie l'espressione "soltanto ai fini dell'immissione nel ruolo regionale", inserita in un articolo che, disciplinando i requisiti di ammissione del personale di ruolo, sostanzialmente, assicura la c.d. mobilita' verticale, non puo' avere altro significato che quello di escludere il personale dei gruppi consiliari da questa ultima, nonche' quello di limitare i benefici conseguenti al superamento dei corsi-concorsi alla immissione in ruolo, fermo restando il trattamento economico in godimento. 4. - Con il secondo motivo di ricorso, invece, si impugna direttamente la suindicata disposizione del bando per contrasto con l'art. 19 della l.r. n. 28/1986, il quale prevede che "il personale in servizio presso i gruppi consiliari .., assunto ai sensi e nei limiti della l.r. 12 marzo 1984, n. 7, e' ammesso a partecipare ai concorsi regionali di cui agli artt. 27 e 28 della l.r. 6 giugno 1986, n. 9, secondo le forme e le modalita' in esso indicati". Il ricorrente rileva che la citata legge regionale n. 9 del 1986 ha sancito una sostanziale e completa equiparazione, ai fini della partecipazione al corso-concorso, tra le due categorie di personale in esame, per cui ogni previsione contraria del bando deve ritenersi illegittima, perche' in violazione di detta legge. Pregiudizialmente all'esame del secondo motivo di ricorso, si pone la questione di legittimita' costituzionale del citato articolo 19, che il collegio ritiene di dover sollevare d'ufficio. Evidente e', nella fattispecie, la sussistenza del prescritto requisito della rilevanza della questione, trattandosi della costituzionalita' di una normativa regionale che il tribunale, una volta disatteso il primo motivo del gravame, e' chiamato ad interpretare ed applicare come parametro di legittimita' di un atto impugnato (bando di concorso). Quanto al requisito della non manifesta infondatezza, il collegio ritiene che i parametri costituzionali da tenere in considerazione nella fattispecie sono gli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione. Come si e' gia' visto, il citato art. 19 rinvia agli artt. 27 e 28 della legge regionale n. 9/1986; l'art. 28 e il regolamento al quale il primo a sua volta, fa espresso rinvio, prevedono, in sede di prima applicazione della legge, un reclutamento straordinario di personale da effettuare attraverso l'espletamento dei corsi-concorsi che garantiscano la c.d. mobilita' verticale intesa nel senso di consentire ai dipendenti il passaggio al livello di inquadramento superiore rispetto a quello di appartenenza. Si tratta, com'e' evidente, di una normativa di favore, che trova la sua giustificazione essenzialmente nell'esigenza per un verso di dare un giusto riconoscimento alle esperienze di servizio maturate dal personale dipendente all'interno dello stesso ente regionale e, per altro verso, di valorizzare a pieno e utilizzare nel modo piu' conveniente per la stessa amministrazione dette esperienze. Le suindicate giustificazioni, tuttavia, sembrano venire meno nell'ipotesi in cui il beneficio sia esteso ad una categoria di personale diverso dai dipendenti di ruolo, com'e' quello assunto direttamente dai gruppi consiliari. Il collegio e' consapevole del fatto che, di recente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 187/1990, ha sostenuto che i dipendenti dei gruppi consiliari, svolgendo funzioni istituzionali della regione, non possono ritenersi del tutto "estranei" a detto ente. Cio', tuttavia, e' stato affermato al fine di ritenere legittima l'estensione al personale de quo della disciplina transitoria prevista da specifiche leggi regionali a favore dei dipendenti non di ruolo assunti dalla regione con contratti a tempo determinato. Nella sentenza citata, infatti, si assume che i dipendenti dei gruppi consiliari possono essere assimilati "al personale gia' alle dipendenze della regione, sia pure con un rapporto a tempo determinato .. ". Diverso e' il caso in esame, nel quale ai dipendenti dei gruppi consiliari e' stata estesa la disciplina prevista per i dipendenti di ruolo. La circostanza non e' priva di rilievo pratico, atteso che le disposizioni ritenute legittime con la citata sentenza n. 187/1990 si limitano a favorire l'immissione in ruolo del personale de quo al solo fine di una "definitiva eliminazione delle conseguenze di un periodo eccezionale ormai da tempo concluso", mentre nella fattispecie si vuole anche assicurare a detto personale una progressione di carriera mediante l'inquadramento in un superiore livello retributivo-funzionale. Tenendo presente che ai corsi-concorsi in questione possono partecipare solo i dipendenti di ruolo e non gia' quelli assunti dalla regione con contratti a tempo determinato, non appare manifestamente infondato il dubbio che la partecipazione agli stessi del personale assunto dai gruppi consiliari si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della disparita' di trattamento che sotto quello della irragionevolezza della disciplina. Ne' va dimenticato che l'art. 51 e l'art. 97 della Costituzione stabiliscono il principio della imparzialita' dell'amministrazione alla quale tutti i cittadini possono accedere, con riferimento anche ai vari livelli retributivo-funzionali, in condizioni di eguaglianza. E' noto, invece, che le esigenze peculiari essenziali per garantire il pluralismo democratico nell'ente regionale, impongono il reclutamento del personale in base a criteri non soltanto di professionalita', ma anche di omogenita' e consonanza politica. Non appare, pertanto, neppure manifestamente infondata l'ipotesi di violazione nella fattispecie dei suindicati parametri costituzionali, cosi' come dell'art. 117 della Costituzione che attribuisce alle regioni la potesta' legislativa "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato" atteso che la procedura concorsuale per il reclutamento dei pubblici dipendenti e', ai sensi della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, un principio informatore del sistema. 5. - Gli atti vanno, quindi, trasmessi alla Corte costituzionale e, nelle more, il presente giudizio deve rimanere sospeso.