IL PRETORE
    Ha  pronunziato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva
 che precede;
    Letti gli atti del procedimento;
    Sentiti i procuratori delle parti;
                               IN FATTO
    Con  ricorso  depositato  in  data  9  giugno   1989   la   S.a.s.
 Assicurazioni  Bondon  aveva  chiesto accertarsi il prorpio diritto a
 pagare i contributi per la cassa  unica  per  gli  assegni  familiari
 secondo  l'aliquota ridotta di cui all'art. 20, primo comma, punto 1,
 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974,
 n.  114  (modificato  dalle  leggi  nn.  160/1975  e  845/1978), e la
 conseguente condanna dell'I.N.P.S. a restituire le somme  versate  in
 piu'  (in  relazione  all'aliquota  intera  e  alle  sanzioni  civili
 corrisposte in occasione del c.d. condono) dal giugno 1982 a tutto il
 1987; la ricorrente sosteneva che, poiche'  a  seguito  del  costante
 orientamento  della  Corte  di  cassazione  circa  l'applicazione del
 suddetto benficio  agli  agenti  di  assicurazione  l'I.N.P.S.  aveva
 emanato la circolare n. 125 del 1º luglio 1988 con la quale stabiliva
 che  "agli agenti di assicurazione iscritti negli elenchi di cui alla
 legge 27  novembre  1960,  n.  1397,  e  successive  modificazioni  e
 integrazioni,  spetta il beneficio della riduzione contribuitiva, per
 gli adempimenti verso la CUAF, di cui  all'art.  20,  punto  1),  del
 d.-l.  2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni, nella legge
 16  aprile  1974,  n.  114",  la   stessa   ricorrente,   agente   di
 assicurazione,  aveva  maturato il diritto di ottenere il rimborso di
 quanto versato all'I.N.P.S.; faceva notare la S.a.s.  Bondon  che  la
 deliberazione  n.  125  dell'I.N.P.S.  espressamente  stabiliva:  "il
 beneficio suddetto spetta a decorrere dalla data di entrata in vigore
 della legge n. 114/1974 e, pertanto, nei confronti dei  soggetti  che
 hanno  versato la maggior aliquota CUAF deve provvedersi, a richiesta
 e nei limiti prescrizionali, alla restituzione degli importi  versati
 in  piu'  nonche' delle eventuali somme aggiuntive versate in sede di
 regolarizzazioni contributive".
    Resisteva l'I.N.P.S. invocando lo jus superveniens di cui al d.-l.
 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni  nella  legge  7
 dicembre  1989,  n.  389, e osservando che l'art. 2, sedicesimo comma
 (quindicesimo nella legge di conversione pe  soppressione  del  comma
 nove)  di tale legge dispone che il benficio dell'aliquota ridotta di
 cui alla legge  n.  114/1974  non  deve  applicarsi  agli  agenti  di
 assicurazione.
    La    ricoerrente    ora   propone   eccezione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 2,  sedicesimo  comma,  (quindicesimo  nella
 legge  di  conversione)  d.-l.  n. 338/1989 convertito nella legge n.
 389/1989, per violazione degli artt. 3.53 e 97 della Costituzione.
                              IN DIRITTO
    Il pretore ritiene che la questione sia rilevante,  in  quanto  la
 norma  sospettata  di incostituzionalita' e' l'unica atta a risolvere
 la controversia.
    Ritiene  altresi'  il   pretore   che   la   questione   sia   non
 manifestamente infondata per le seguenti considerazioni.
    In  primo  luogo  occorre riportare, per chiarezza, il testo della
 norma  sottoposta  al  giudizio  della   Corte   costituzionale;   il
 sedicesimo  comma dell'art. 2 citato dispone: "le disposizioni di cui
 al numero n. 1) del primo comma dell'art. 20 del d.-l. 2 marzo  1974,
 n.  30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n.
 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto  per  i
 datori  di  lavoro  iscritti negli elenche nominativi degli esercenti
 attivita' commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397,  e
 successive  modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti
 di assicurazione".
   E'  anzitutto  necessario  precisare  che  la presente questione e'
 prospettata in altri termini rispetto  a  quella  gia'  decisa  dalla
 Corte costituzionale con sentenza di rigetto del 12-28 dicembre 1990:
 in  tale  caso il giudice a quo aveva impugnato la norma in questione
 in quanto comportante una ingiustificata e irrazionale disparita'  di
 trattamento tra gli agenti di assicurazione e gli altri ausiliari del
 commercio,  disparita' "aggravata dall'efficacia retroattiva" propria
 della natura interpretativa della norma.
    Pare invece a questo giudice che  la  norma  impugnata  non  debba
 definirsi di interpretazione autentica, ma bensi' norma di innovativa
 dotata   di   retroattivita',  che  tocca  situazioni  gia'  definite
 all'entrata  in  vigore  del  decreto  n.  338/1989  (si  ricorda  la
 circolare  n.  125  del  1º luglio 1988 con la quale l'I.N.P.S. aveva
 riconosciuto il diritto al rimborso degli agenti  di  assicurazione).
 Infatti  l'art. 20 della legge n. 114/1974 dispone il beneficio della
 riduzione dell'aliquota del contributo dovuto alla CUAF per i  datori
 di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attivita'
 commerciali;    in   verita'   la   norma   aveva   sollevato   dubbi
 interpretativi, dubbi pero' gia' ampiamente risolti dalla consolidata
 giurisprudenza della Corte di cassazione (v. Cass. n. 5887/85,  Cass.
 10  marzo  1987,  n.  2512,  Cass.  11 aprile 1987, n. 3627, Cass. 29
 gennaio 1988, n. 813, Cass. 13 giugno 1990, n.  5732  (nonche'  dallo
 stesso ente previdenziale nel senso voluto dalla societa' ricorrente.
 La  c.d. norma interpretativa e' dunque intervenuta su una situazione
 non piu' incerta o controversa, in quanto,  in  virtu'  della  citata
 giurisprudenza,  si  era  formato  un  "diritto  vivente" univoco nel
 riconoscere il beneficio in questione agli agenti di assicurazione.
    Il pretore, nonostante il diverso avviso  autorevolmente  espresso
 dalla  Corte  di  cassazione con la sentenza 8 ottobre 1990, n. 9899,
 ritiene che la legge impugnata non si ponga,  rispetto  ad  un  testo
 legislativo  preesistente,  come strumentale e accessoria, al fine di
 sciogliere dubbi o riserve sorte, in quanto tali dubbi non esistevano
 piu' quantomeno  dal  1985,  ma  crei  ex  novo  un  diverso  obbligo
 contributivo   con   effetto  retroattivo,  andando  ad  incidere  su
 situazioni gia' "chiuse".
    In quanto norma di sostanziale  natura  innovativa  ma  dotata  di
 efficacia  ex  tunc  la  legge  in  questione pare contrastare con il
 principio  posto  dall'art.  3  della  Costituzione,  poiche'   opera
 retroattivamente su obblighi contributivi comunque gia' scaduti.
    Ritiene  pertanto  il  pretore  che  sia  necessario  rimettere al
 giudizio della Corte costituzionale quale giudice delle leggi l'esame
 della sollevata eccezione;