ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge
 27 luglio 1978,  n.  392  (Disciplina  delle  locazioni  di  immobili
 urbani),  promosso  con ordinanza emessa il 25 novembre 1991 dal Pre-
 tore di Verona nel procedimento civile  vertente  tra  Casa  di  Cura
 "Villa   Lieta"   S.p.a.   e   Centro  Diagnostico  Polispecialistico
 "Gallieno" S.p.a., iscritta al n. 47 del registro  ordinanze  1992  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 7, prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 15 aprile 1992 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Pretore di Verona, nel corso del procedimento  civile  tra
 la   Casa  di  cura  Villa  Lieta  S.p.a.  e  il  Centro  Diagnostico
 Polispecialistico Gallieno S.p.a. avente ad oggetto il  rilascio  per
 finita  locazione  dell'immobile  adibito  a  laboratorio  di analisi
 cliniche, sito all'interno della predetta casa di cura, con ordinanza
 del 25 novembre 1991 (R.O. n. 47 del 1992) ha sollevato questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978,
 n. 392, nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di  esclusione
 del  diritto  all'indennita'  per la perdita di avviamento in caso di
 cessata locazione (art. 34 della medesima legge), i rapporti locativi
 relativi ad immobili interni a cliniche o case di cura in genere.
    Il Pretore  non  ha  condiviso  la  interpretazione  che  nega  la
 caratterizzazione   propriamente   professionale   dell'attivita'  in
 questione, ma ha privilegiato l'aspetto organizzativo imprenditoriale
 dei laboratori di analisi, onde  il  riconoscimento  della  spettanza
 della indennita' e, quindi, la rilevanza della questione.
    Per  la  non  manifesta  infondatezza,  ha  rilevato  che la norma
 censurata violerebbe:
      a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione per la  irrazionale
 discriminazione  che  determinerebbe  rispetto  ai  rapporti locativi
 concernenti immobili complementari  a  stazioni  ferroviarie,  porti,
 aeroporti,  aree  di  servizio, alberghi e villaggi turistici, attesa
 anche la impossibilita' del ricorso alla interpretazione analogica ex
 art. 14 preleggi;
      b) l'art. 42, secondo comma, della  Costituzione,  in  relazione
 all'art.  3  della  Costituzione, in quanto porrebbe un irragionevole
 limite       alla        proprieta'        privata,        risultando
 ingiustificatamentesacrificato il godimento dell'immobile.
    2.  -  L'ordinanza  e' stata regolarmente notificata, comunicata e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
    3. - Nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  in  rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
 che  ha  concluso  per  la  inammissibilita'  della   questione   per
 irrilevanza,    alla   stregua   della   prevalente   interpretazione
 giurisprudenziale secondo cui l'attivita' in esame rientra tra quelle
 professionali, per le quali e' escluso il diritto alla indennita',  o
 quanto  meno  per  la  infondatezza  in  base  ad una interpretazione
 estensiva dell'art. 35, comprendente anche la fattispecie in esame.
                         Considerato in diritto
    1. - La Corte e' chiamata a verificare se l'art. 35 della legge 27
 luglio 1978, n. 392, nella parte  in  cui  esclude  il  diritto  alla
 indennita'  per  perdita di avviamento commerciale in caso di cessata
 locazione, in relazione ad attivita' svolta  in  immobili  interni  o
 complementari  a  case  di  cura,  violi l'art. 3, primo comma, della
 Costituzione per la disparita' di trattamento che  si  verificherebbe
 rispetto  ai  rapporti  locativi concernenti immobili complementari a
 stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio, alberghi  e
 villaggi  turistici  per  i  quali, invece, la indennita' e' esclusa,
 nonche'  l'art.  42,   secondo   comma,   della   Costituzione,   per
 l'ingiustificato sacrificio posto a carico del locatore nel godimento
 della proprieta'.
    2. - La questione non e' fondata.
    L'art.  34  della legge n. 392 del 1978 prevede una indennita' per
 la perdita di avviamento commerciale nel caso della cessazione  della
 locazione  di immobili adibiti ad attivita' industriali, commerciali,
 artigianali o di immobili di interesse turistico.
    Come piu' volte affermato da questa Corte (ordd. nn. 519 e 481 del
 1989),  la  disposizione   trova   fondamento   nelle   esigenze   di
 ripristinare,   a   seguito   della   cessazione   della   locazione,
 l'equilibrio economico e sociale turbato per effetto  della  suddetta
 causa,  e  la  prevista  indennita'  si  giustifica nei confronti del
 conduttore quale compenso per la perdita  dell'avviamento  che  egli,
 con la sua operosita', ha creato nel locale di cui trattasi, cosi' da
 evitare, nei confronti del locatore, l'arricchimento che, senza causa
 propria,  egli  consegue per l'incremento di valore che l'immobile ha
 ricevuto per l'attivita' svoltavi dal conduttore.
    L'art. 35 ora  impugnato  stabilisce  che  la  indennita'  non  e'
 dovuta,   tra   gli  altri,  nel  caso  che  si  tratti  di  immobili
 complementari o interni a  stazioni  ferroviarie,  porti,  aeroporti,
 aree  di  servizio  stradali  o  autostradali,  alberghi  o  villaggi
 turistici. In detti casi la esclusione e' giustificata dal fatto  che
 l'avviamento  non  e' frutto dell'attivita' del conduttore perche' il
 locale, per la sua posizione, gode dell'avviamento di altri locali ai
 quali  esso  e'  complementare  o  partecipante.  Il  legislatore  ha
 ritenuto  che  i detti locali, per essere compresi in altri immobili,
 principali o legati da un vincolo di stabile accessorieta', non hanno
 una clientela  propria  ma  godono  di  un  avviamento  parassitario,
 essendo  frequentati  dalla  clientela  della struttura organizzativa
 nella quale sono ospitati o rispetto alla quale  sono  accessori.  In
 altri  termini,  la  clientela  non e' un prodotto dell'attivita' del
 conduttore  ma  e'   un   riflesso   della   peculiare   collocazione
 dell'immobile in un complesso piu' ampio i cui utenti garantiscono di
 per se' un flusso stabile di domanda.
    3.  -  Quella  impugnata  e'  una  norma  derogatoria della regola
 generale che sancisce il  diritto  alla  indennita'  per  la  perdita
 dell'avviamento.  Essa e' frutto di una valutazione discrezionale del
 legislatore che non e' sindacabile nel giudizio  di  legittimita'  in
 quanto non concreta un mero arbitrio.
    Correlativamente,  la  soluzione  adeguatrice invocata non sarebbe
 una   estensione   logicamente   necessitata   ed   implicita   nella
 potenzialita' interpretativa del contesto normativo e, quindi, non e'
 possibile  emettere  la  invocata sentenza additiva (sent. n. 440 del
 1991).