ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge
 2 febbraio 1973, n. 12  (Natura  e  compiti  dell'Ente  nazionale  di
 Assistenza   per   gli   agenti   e  rappresentanti  di  commercio  e
 riordinamento del  trattamento  pensionistico  integrativo  a  favore
 degli  agenti  e  dei  rappresentanti  di  commercio),  promosso  con
 ordinanza emessa il  7  novembre  1991  dal  Pretore  di  Modena  nel
 procedimento civile vertente tra Palazzi Antonio ed E.N.A.S.A.R.C.O.,
 iscritta  al  n.  46  del  registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale  della  Republica  n.  7,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1992;
    Visto l'atto di costituzione dell'E.N.A.S.A.R.C.O., nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore
 Francesco Greco;
    Udito  l'avvocato  Bartolo  Spallina   per   l'E.N.A.S.A.R.C.O   e
 l'Avvocato   dello  Stato  Giuseppe  Nucaro  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Dr. Antonio Palazzi,  agente  di  commercio,  maturava  il
 requisito contributivo di quindici anni, richiesto per la pensione di
 vecchiaia,  nel  1974, dopo la cessazione dell'attivita' di agente di
 commercio, e acquisiva il diritto al  trattamento  pensionistico  nel
 maggio 1985, al compimento del sessantesimo anno di eta'.
    Per effetto della svalutazione monetaria intervenuta tra il 1974 e
 1985,   la  pensione  erogata,  rapportata  in  base  alla  norma  di
 previsione (art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12), per gli anni
 di anzianita' contributiva, al 70% della piu' elevata  tra  le  medie
 annue  delle  provvigioni  liquidate  all'agente  ed  assoggettata  a
 contribuzione, risultava essere di modesta entita'.
    Pertanto, il ricorrente adiva il Pretore di Modena  per  ottenerne
 la rivalutazione.
    1.1.   -   Il  Pretore  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale del suddetto art. 10 della legge n. 12 del 1973, nella
 parte in cui non  prevede  che,  ai  fini  della  liquidazione  delle
 pensioni di vecchiaia, aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982
 e  comunque  dal  1›  giugno 1985, la piu' elevata tra le medie annue
 delle provvigioni liquidate,  alle  quali,  secondo  l'art.  6  della
 stessa legge, va rapportata la misura dei contributi e va commisurata
 la  pensione,  sia rivalutata in misura corrispondente all'indice del
 costo della vita, calcolato dall'Istat ai  fini  della  scala  mobile
 delle  retribuzioni dei lavoratori della industria, tra l'anno solare
 al quale si riferiscono le provvigioni liquidate e l'anno  precedente
 la  decorrenza  della pensione, nei limiti del compenso provvigionale
 massimo imponibile ai fini del versamento dei contributi, variato  ai
 sensi  dello  stesso art. 6, ultimo comma, in vigore nell'anno solare
 da cui  decorre  la  pensione,  ovvero  mediante  altro  criterio  di
 rivalutazione da determinarsi dal giudice della controversia.
    Il giudice a quo ha ritenuto la questione rilevante poiche' il suo
 accoglimento    comporterebbe    il    riconoscimento   del   diritto
 dell'assicurato a  parametri  di  liquidazione  della  pensione  piu'
 favorevoli, e non manifestamente infondata.
    Sarebbero violati:
      a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma
 censurata,  non  prevedendo  il  suddetto sistema di rivalutazione (o
 altro  analogo)  dell'entita'  delle   provvigioni   assoggettate   a
 contribuzione   ed   assunte   a  base  di  computo  del  trattamento
 pensionistico   erogato    dall'E.N.A.S.A.R.C.O.    ad    agenti    e
 rappresentanti  di  commercio,  discriminerebbe  questa  categoria di
 assicurati, sia rispetto ai lavoratori dipendenti, per  i  quali  e',
 invece,previsto  un  sistema  del  genere  (art. 3, undicesimo comma,
 della legge n. 297 del 1982), sia rispetto  ai  lavoratori  autonomi,
 per i quali il legislatore ha introdotto, ancorche' in forma diversa,
 correttivi   per   assicurare   un   miglioramento  nel  criterio  di
 liquidazione delle pensioni (art. 6, ottavo  comma  e  art.  8,  nono
 comma,  del  decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
 modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638);
      b) l'art. 38, secondo  comma,  della  Costituzione,  poiche'  la
 mancata   operativita'   di   un   criterio  di  rivalutazione  delle
 provvigioni da porre a base del calcolo della pensione farebbe venire
 meno qualsiasi correlazione tra  l'ammontare  di  quest'ultima  e  la
 entita'  del  reddito  di lavoro percepito in costanza dell'attivita'
 lavorativa,   con   conseguente   violazione    dei    principi    di
 proporzionalita'   e   adeguatezza   imposti   dal   citato  precetto
 costituzionale, in relazione anche all'art. 36 della Costituzione.
    2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e  notificata,  e'  stata
 altresi' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
    2.1.  -  Nel  giudizio  davanti  a  questa  Corte si e' costituito
 l'E.N.A.S.A.R.C.O. ed  e'  intervenuta  l'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
    3.  -  La  difesa  dell'E.N.A.S.A.R.C.O., ha anzitutto eccepito la
 inammissibilita'  della   questione   in   quanto   un   sistema   di
 indicizzazione della base di computo del trattamento pensionistico de
 quo puo' essere approntato solo dal legislatore nella scelta dei vari
 possibili.
    Nel  merito  ha  concluso  per  la  infondatezza  della  questione
 osservando che la diversita' tra le pensioni  E.N.A.S.A.R.C.O.  e  le
 altre  dei vari regimi previdenziali si giustifica perche' esse (art.
 29, secondo comma, della legge n. 613  del  1966,  e  art.  2,  primo
 comma,  della  legge  n.  12  del  1973) hanno natura integrativa del
 trattamento generale obbligatorio e rispondono a logiche assicurative
 diverse. Infatti sono fondate esclusivamente  sull'accumulo  e  sulla
 ripartizione  delle  contribuzioni;  sono  alimentate  solo da queste
 ultime senza alcun intervento diretto o indiretto dello  Stato;  sono
 altresi'  rapportate  al  principio  opposto  dell'automatismo  delle
 prestazioni,  le  quali,  invece,  sono   subordinate   all'effettivo
 versamento dei contributi.
    3.1.  -  L'Avvocatura  generale dello Stato ha concluso anche essa
 per l'infondatezza della questione,  rilevando  che  appartiene  alla
 discrezionalita'  del  legislatore  stabilire  quali  interventi, nel
 quadro  delle  compatibilita'  finanziarie,  siano  da  compiere  per
 realizzare   con   gradualita'   i   miglioramenti   dei  trattamenti
 pensionistici;   e   che   ciascuna   gestione    previdenziale    e'
 caratterizzata  da  sue  peculiarita'  che,  nell'ambito  di siffatti
 interventi, ne rendono impossibile il confronto con  altre,  ai  fini
 della verifica dell'osservanza del principio di uguaglianza formale.
                        Considerato in diritto
    1.  - La Corte e' chiamata a verificare se l'art. 10 della legge 2
 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui non prevede, per le pensioni
 liquidate  dall'E.N.A.S.A.R.C.O.  ad  agenti  e   rappresentanti   di
 commercio,  la  operativita'  di  meccanismi  di indicizzazione della
 relativa base di computo  (tanti  quarantesimi  del  70%  della  piu'
 elevata  tra le medie annue delle provvigioni liquidate, per le quali
 siano  stati  effettivamente  versati  i  contributi  obbligatori   o
 volontari,  calcolate  per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi
 compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono
 gli anni di  anzianita'  contributiva,  fino  ad  un  massimo  di  40
 quarantesimi)  improntati  al  criterio  introdotto, per i lavoratori
 dipendenti, dall'art. 3, undicesimo  comma,  della  legge  29  maggio
 1982, n. 297, o ad altri consimili, violi gli artt.:
      a)  3,  primo  comma,  della  Costituzione,  per  la irrazionale
 disparita' di trattamento che si verifica in danno degli iscritti  al
 suddetto   Ente,  rispetto  non  solo  a  quest'ultima  categoria  di
 lavoratori, ma anche rispetto ai lavoratori  autonomi,  per  i  quali
 operano  i  meccanismi  di indicizzazione di cui agli artt. 6 e 8 del
 decreto-legge  12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,   con
 modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
      b)  38,  secondo comma, della Costituzione, perche' l'assenza di
 meccanismi di rivalutazione della  base  di  computo  della  pensione
 altera  il  rapporto  fra  questa  e  l'entita' del reddito fruito in
 costanza di lavoro, con conseguente compromissione della garanzia  di
 proporzionalita' ed adeguatezza dei trattamenti previdenziali.
    2. - La questione e' inammissibile.
    Come   rileva   la  difesa  dell'E.N.A.S.A.R.C.O.,  rientra  nella
 discrezionalita' del legislatore la determinazione  del  possibile  e
 necessario  sistema  di  indicizzazione  della  base  di  computo del
 trattamento pensionistico erogato agli agenti di commercio.
    Inoltre il giudice a quo prospetta la possibilita' di due  criteri
 di rivalutazione.
    Essi   dovrebbero   entrambi   derivare   da   una  aggiunta  alla
 disposizione impugnata per effetto di una sentenza additiva; e uno di
 essi dovrebbe addirittura essere affidato alla  discrezionalita'  del
 giudice  delle  controversie  e  quindi  varierebbe  da fattispecie a
 fattispecie.
    Il giudice remittente, invece,  avrebbe  dovuto  operare  egli  la
 scelta  e  rimettere  al  giudizio  della  Corte solo uno dei sistemi
 possibili a modifica della norma esistente.
    A  parte  restano  le  considerazioni  di  merito   sulla   natura
 integrativa  della  pensione  erogata  dall'E.N.A.S.A.R.C.O. (art. 29
 della legge 22  luglio  1966  n.  613),  sulla  corrispondenza  della
 pensione  ai  contributi versati, senza intervento dello Stato, sulla
 mancanza dell'automatismo.
    Mentre, ed e' quello che piu' rileva, per  legge  e'  concessa  la
 possibilita'  all'interessato  di  versare  contributi  volontari nel
 periodo tra la data della maturazione del  periodo  di  contribuzione
 obbligatoria e quella del raggiungimento dell'eta' pensionabile e del
 conseguimento del diritto alla pensione (art. 8 legge 2 febbraio 1973
 n.  12  e  art.  8  del  decreto  ministeriale  20  febbraio 1974 del
 regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973 n.  12),  il
 che  compenserebbe  anche  gli  effetti  negativi  della svalutazione
 monetaria intervenuta tra i suddetti momenti.