LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso presentato il 12 marzo 1990 dalla S.p.a. Italtel Sistemi a Impianti e Progettazione domiciliata c/studio avv. Paolo A. Tabellini via Donizetti n. 20 Milano, contro l'Intendenza di Finanza - Milano, istanza dell'11 agosto 1989, rimborso di versamenti diretti ricorso discusso all'udienza del 29 giugno 1990 e deciso il 12 settembre 1990. Oggetto della domanda: istanza rimborso versamenti diretti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 27 luglio 1989 la Societa' Italtel Sistemi S.p.a., ha proposto istanza all'intendenza di finanza di Milano affinche', nella propria qualita' di sostituto d'imposta, le fosse rimborsato l'importo di L. 671.279.687 dalla stessa versato a seguito di ritenute alla fonte operate a carico di propri dipendenti nel periodo marzo 1988-febbraio 1989 sulla voce "rimborso spesa per il trasporto urbano". Tenuto conto che in data 12 marzo 1990 era trascorso il termine previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972 la societa' ha presentato ricorso a questa commissione. Con il citato ricorso la societa' ha chiesto: in via principale: "condannare l'amministrazione finanziaria al rimborso della somma di L. 671.279.637". A sostegno della richiesta su precisata la societa' ricorrente ha fatto osservare che il quarto comma dell'art. 48 del t.u.i.r. prevede, per i lavoratori dipendenti l'esclusione, ancorche' parziale, dalla base imponibile di tutte le indennita' ed i rimborsi spese percepiti per le trasferte fuori territorio comunale. Per contro, quando le trasferte avvengano nell'ambito comunale, tutte le spese tranne i rimborsi di trasporto comprovati da documenti provenienti dal vettore, concorrono alla formazione del reddito del dipendente. La Italtel Sistemi s.p.a. ha osservato come nella fattispecie, le spese sostenute dai lavoratori per ragioni di servizio, siano comunque utilizzate per la produzione del reddito del datore di lavoro e pertanto non possano costituire base imponibile per il reddito del lavoratore che in effetti agisce in nome e per conto della Societa'; in via subordinata: "dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, quarto comma, del t.u.i.r. in relazione agli artt. 3, 24 (secondo comma) e 53 della Costituzione". A sostegno della domanda posta in via subordinata, la parte ricorrente richiama il C.C.N.L. 24 gennaio 1987, "Lavoratori delle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale", che nell'art. 34, punto XII, comma B del citato C.C.N.L. prevede un trattamento economico, ancorche' limitato nella entita', di pari natura tra quello corrisposto ai trasfertisti fuori sede e quello dei trasfertisti nell'ambito dello stesso centro urbano. Pertanto tenuto conto dell'identica natura della remunerazione o rimborso corrisposto al trasfertista extra comunale rispetto a quello comunale, ritiene che il differente criterio di tassazione realizzi violazione del principio di parita' (art. 3 della Costituzione), del principio di proporzionalita' di contribuzione tributaria (art. 53) e a quello di difesa (art. 24 della Costituzione). Alla odierna udienza il ricorso e' stato illustrato dalla ricorrente. La commissione ha riservato la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE E' opinione della commissione che la prospettata illegittimita' costituzionale delle norme che disciplinano il rapporto dedotto in giudizio, non sia manifestamente infondata sotto i profili degli artt. 3 e 53 della Carta costituzionale e che la verifica della coerenza delle norme di cui l'art. 48 del t.u.i.r. (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) con i richiamati dettati primari della Costituzione, costituisca antecedente logico della pronunzia richiesta. Giova peraltro e preliminarmente rilevare che nella specie non appare possibile ne' legittimo il ricorso ad una "interpretazione adeguatrice" cioe' ad una "lettura costituzionalizzata" della norma. Cio' posto si osserva come non sia contestabile che le posizioni contrattuali dei c.d. trasfertisti si appalesino connotate da una sostanziale identita' giuridica sia sul piano delle prestazioni, sia su quello conseguente degli istituti retributivi, compensativi o reintegrativi, pur con le varianti derivanti dalla diversa onerosita' soggettiva delle trasferte. Peraltro tali diversita' non appaiono esplicare rilevanza nel caso in esame, posto che la commessa indagine riguarda solamente il proporsi e l'atteggiarsi dei connotati unitari rilevanti del rapporto di lavoro verso il conseguente rapporto tributario della intera categoria dei "trasfertisti". Invero si osserva la retribuzione ed il corrispettivo contrattuale alle categorie dei "trasfertisti" (che costituiscono il presupposto tributario reddituale) sono connotati in parte da una voce indennitaria e reintegrativa di meri esborsi connessa al "momento" territoriale delle prestazioni senza che su di essa incida in alcun modo la loro natura ed il loro contenuto di scambio. Appare logico dedurre che ad un introito ontologicamente identico e sul piano razionale e causale sorretto da un'unica giustificazione debba conseguire o derivare un unico regime e trattamento tributaio trattandosi di un compenso non strutturalmente diversificabile: diversamente argomentando si attribuisce al fine di individuare una capacita' contributiva rilevanza ad un elemento estrinseco e meramente formale quale quello della territorialita' della prestazione che, chiaramente, appare estraneo ad ogni profilo razionale di ogni imposizione diretta. Ne' la indubbia diversita' del modo e del luogo di esecuzione delle prestazioni lavorative (intra moenia o extra moenia) e la conseguente onerosita'-penosita' e le relative commoditates del lavoro sono categorie idonee a porre i diversi "trasfertisti" in posizione giuridica diversa si da determinare ai fini dell'art. 3 della Costituzione una "diversita'" delle situazioni con conseguente diversita' di tassazione. In realta' i profili di uguaglianza devono essere proposti con riferimento al solo dato rilevante della capacita' contributiva e, quindi, alla non contestabile identita' ontologica del presupposto tributario costituito, nel caso in esame, dalla voce indennitaria- compensativa delle trasferte. Ne' giova ex adverso rilevare che la legislazione tributaria nella individuazione dei fatti reddituali da assoggettare ad imposizione puo' contemplare anche casi di "figurativita'" o di "presuntivita'" di reddito: nel caso in esame non si scorge peraltro nella disciplina dell'art. 48 dell't.u.i.r. cit. un fondamento in fatto ed in diritto idoneo sul piano razionale a giustificare la diversita' di tassazione di un corrispettivo integrativo di lavoro connotato da identica fonte contrattuale e da una intrinseca connaturalita'. Neppure giova per negare un palese sospetto di disparita' di trattamento far riferimento al previsto sistema di detrazione posto che tale pur giusto correttivo non sembra incidere sulle situazioni soggettive alle quali in via esclusiva deve essere ricondotto il concetto normativo di capacita' contributiva retta dal principio di uguaglianza. Le considerazioni che precedono rendono, ad avviso della commissione, consistente il dubbio di incostituzionalita' della norma nella parte in cui assoggetta a diverso regime tributario il corrispettivo indennitario spettante alle categorie di "trasfertisti" che, invece, appare avere unica natura giuridica.