IL PRETORE Vista l'istanza del p.m. dott. Mocciola; Visto l'art. 25 della Costituzione e l'art. 2 del c.p.; Visti gli artt. 2, 5, 11 e 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 386; Rilevato che l'assegno per cui si procede e' stato emesso dall'imputata in data anteriore all'emanazione della legge n. 386/1/990 e precisamente in data 24 novembre 1989; Atteso che tale normativa punisce in modo piu' severo il comportamento contestato alla Verbali Givanna (emissione di assegno presentato allo incasso in tempo utile ma senza provvista) anche in considerazione dell'applicazione delle pene accessorie, prima previste solo per i casi piu' gravi; Considerato che: l'art. 12 della legge n. 386/1990 ha abrogato l'art. 116 del r.d. n. 1736/1933; l'art. 11 ha espressamente sottratto alla nuova normativa la punizione dei reati previsti dall'art. 2 ma commessi prima della data della sua entrata in vigore qualora l'imputato provveda al pagamento dell'assegno, degli interessi, delle penali e delle spese con cio' implicitamente indicando che il giudice, in caso diverso, debba applicare le norme nuove anche a condotte precedenti; Atteso che questo giudice non puo' applicare le pene piu' favorevoli previste dall'art. 116 cit., ora abrogato, se deve giudicare e ritenere colpevole la Verbali in base all'art. 2 della legge n. 386/1990; Considerato quindi che l'applicazione della nuova normativa appare contrastante con il principio di cui all'art. 25 della Costituzione, secondo comma; Considerato che la predetta questione non appare manifestamente infondata ed e' rilevante nel presente processo in quanto la Verbali, commerciante, sarebbe gravemente pregiudicata dalla irrogazione delle pene accessorie conseguenti la sua condanna;