IL PRETORE
    Vista l'istanza del p.m. dott. Mocciola;
    Visto l'art. 25 della Costituzione e l'art. 2 del c.p.;
    Visti  gli  artt.  2,  5, 11 e 12 della legge 15 dicembre 1990, n.
 386;
    Rilevato  che  l'assegno  per  cui  si  procede  e'  stato  emesso
 dall'imputata   in  data  anteriore  all'emanazione  della  legge  n.
 386/1/990 e precisamente in data 24 novembre 1989;
    Atteso  che  tale  normativa  punisce  in  modo  piu'  severo   il
 comportamento  contestato  alla Verbali Givanna (emissione di assegno
 presentato allo incasso in tempo utile ma senza provvista)  anche  in
 considerazione   dell'applicazione   delle   pene  accessorie,  prima
 previste solo per i casi piu' gravi;
    Considerato  che:  l'art.  12  della legge n. 386/1990 ha abrogato
 l'art.  116  del  r.d.  n.  1736/1933;  l'art.  11  ha  espressamente
 sottratto  alla  nuova  normativa  la  punizione  dei  reati previsti
 dall'art. 2 ma commessi prima della data della sua entrata in  vigore
 qualora   l'imputato   provveda   al  pagamento  dell'assegno,  degli
 interessi,  delle  penali  e  delle  spese  con  cio'  implicitamente
 indicando  che  il giudice, in caso diverso, debba applicare le norme
 nuove anche a condotte precedenti;
    Atteso  che  questo  giudice  non  puo'  applicare  le  pene  piu'
 favorevoli  previste  dall'art.  116  cit.,  ora  abrogato,  se  deve
 giudicare e ritenere colpevole la Verbali in base  all'art.  2  della
 legge n. 386/1990;
    Considerato quindi che l'applicazione della nuova normativa appare
 contrastante  con il principio di cui all'art. 25 della Costituzione,
 secondo comma;
    Considerato che la predetta questione  non  appare  manifestamente
 infondata ed e' rilevante nel presente processo in quanto la Verbali,
 commerciante, sarebbe gravemente pregiudicata dalla irrogazione delle
 pene accessorie conseguenti la sua condanna;