ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 513, secondo
 comma, del codice di procedura penale, e 2, n.  76,  della  legge  16
 febbraio  1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica
 per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso  con
 ordinanza  emessa  il  30  ottobre  1991 dal Tribunale di Trapani nel
 procedimento  penale a carico di Peralta Antonello, iscritta al n. 17
 del registro ordinanze 1992 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  6  maggio  1992  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 30 ottobre
 1991, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della
 Costituzione  -  questione di legittimita' costituzionale degli artt.
 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 513,  secondo  comma,
 del  codice di procedura penale "nella parte in cui vietano che possa
 darsi lettura delle dichiarazioni rese al  pubblico  ministero  o  al
 giudice durante le indagini preliminari da imputato di reato connesso
 o  collegato  per il quale e' in corso separato procedimento e citato
 ai sensi dell'art. 210 del codice di  procedura  penale,  qualora  lo
 stesso,  comparso, dichiari di volersi avvalere della facolta' di non
 rispondere":
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 concludendo per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 254 del 1992, ha
 dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  513,  secondo
 comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede
 che  il  giudice,  sentite  le  parti, dispone la lettura dei verbali
 delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo  rese
 dalle  persone  indicate  nell'art.  210, qualora queste si avvalgano
 della facolta' di non rispondere";
      che, con la medesima sentenza, e' stata dichiarata  non  fondata
 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 76, della
 legge  16  febbraio 1987, n. 81, in riferimento ai medesimi parametri
 costituzionali invocati nel presente giudizio;
      che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilita' della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  513,  secondo
 comma,  del codice di procedura penale e la manifesta infondatezza di
 quella relativa all'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio  1987,  n.
 81;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;