ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, e 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1991 dal Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Peralta Antonello, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 30 ottobre 1991, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 513, secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui vietano che possa darsi lettura delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o al giudice durante le indagini preliminari da imputato di reato connesso o collegato per il quale e' in corso separato procedimento e citato ai sensi dell'art. 210 del codice di procedura penale, qualora lo stesso, comparso, dichiari di volersi avvalere della facolta' di non rispondere": che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1992, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facolta' di non rispondere"; che, con la medesima sentenza, e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali invocati nel presente giudizio; che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale e la manifesta infondatezza di quella relativa all'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;