ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 584 del  codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991
 dalla  Pretura  di  Siena,  Sezione  distaccata  di  Poggibonsi,  nel
 procedimento penale a carico di Enrico Zanichelli iscritta al n.  100
 del  registro  ordinanze  1992  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  3 giugno 1992 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 il Pretore di
 Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 584 c.p.p., nella parte in cui
 "non prevede  il  diritto  processuale  del  difensore  dell'imputato
 (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza) di
 ricevere,  indipendentemente  ed  autonomamente rispetto all'imputato
 stesso  quale  parte  privata,  dalla  cancelleria  del  giudice  del
 provvedimento  impugnato  dal P.M. la notifica di tale impugnazione",
 in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;
      che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  concludendo  per  l'inammissibilita' ovvero l'infondatezza
 della questione;
    Considerato  che  identica  questione  e'  stata  gia'  decisa, su
 presupposti analoghi, con ordinanze nn. 230 e 102 del 1992 e  n.  398
 del 1991 di manifesta inammissibilita';
      che infatti, come rilevato nelle ordinanze suddette, anche nella
 presente  fattispecie  il giudice a quo "ha gia' pronunciato sentenza
 definendo il grado di giudizio, senza che sia chiamato  ad  applicare
 la  norma  denunciata  - delineante attribuzioni poste a carico della
 cancelleria - avente rilievo solo nella fase di gravame";
      che,  pertanto,  va  adottata  analoga  pronuncia  di  manifesta
 inammissibilita';
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;