ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il 14 gennaio 1992 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a
 carico di Palmeri Antonino, iscritta al n. 114 del registro ordinanze
 1992  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,
 prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  3  giugno  1992  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 14 gennaio
 1992, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 513,  secondo  comma,  del codice di procedura penale, in riferimento
 agli artt. 3 e 24 della Costituzione, "nella parte in cui non prevede
 la  lettura,  su  richiesta  di  parte,  dei  verbali  contenenti  le
 dichiarazioni  rese  da imputato di reato connesso che si sia avvalso
 della facolta' di non rispondere";
      che e' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 254 del 1992, ha
 dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  513,  secondo
 comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede
 che  il  giudice,  sentite  le  parti, dispone la lettura dei verbali
 delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo  rese
 dalle  persone  indicate  nell'art.  210, qualora queste si avvalgano
 della facolta' di non rispondere";
      che  pertanto  la   questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;