ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 12, secondo comma, della legge della Provincia di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 (Norme per assicurare la disponibilita' da parte del proprietario e la funzione sociale per l'edilizia residenziale) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Ribul Alfier Serafina e I.P.E.A.A., iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992; 2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Lucchi Moreno e I.P.E.A.A.,iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso di due distinti giudizi di opposizione al provvedimento di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica popolare per mancata occupazione, il Pretore di Bolzano, con ordinanze in data 17 ottobre 1991, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, e 46, terz'ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (come sostituito dall'art. 5 della citata legge n. 13 del 1977), per contrasto con l'art. 108, primo comma, della Costituzione; che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, prevedendo che, contro il provvedimento di rilascio, l'interessato puo' proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento e' situato l'alloggio, violerebbero il principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale, di cui all'invocato parametro costituzionale; che non si sono costituite le parti, ne' ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato. Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per l'identita' delle questioni sollevate; che con sentenza n. 505 del 1991 la Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 46, terz'ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, onde la relativa questione appare manifestamente inammissibile; che l'altra disposizione impugnata risulta invece inapplicabile in quanto rinvia esclusivamente alla prima, ormai espunta dall'ordinamento: ne consegue la manifesta inammissibilita' anche di questa impugnativa (ordd. nn. 115 e 841 del 1988); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;