ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 12, secondo
 comma, della legge della Provincia di Bolzano 23 maggio 1977,  n.  13
 (Norme  per  assicurare la disponibilita' da parte del proprietario e
 la funzione sociale per  l'edilizia  residenziale)  promossi  con  le
 seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Bolzano
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  Ribul  Alfier  Serafina   e
 I.P.E.A.A., iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
 dell'anno 1992;
      2)  ordinanza  emessa  il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Bolzano
 nel   procedimento   civile   vertente   tra    Lucchi    Moreno    e
 I.P.E.A.A.,iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
 dell'anno 1992;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 15 aprile 1992 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che nel corso di due distinti giudizi di  opposizione  al
 provvedimento  di  rilascio  dell'alloggio  di  edilizia residenziale
 pubblica popolare per mancata occupazione, il Pretore di Bolzano, con
 ordinanze  in  data  17  ottobre  1991,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  del  combinato disposto degli artt. 12,
 secondo comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977,  n.
 13,  e  46,  terz'ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20
 agosto 1972, n. 15 (come sostituito dall'art. 5 della citata legge n.
 13 del 1977), per  contrasto  con  l'art.  108,  primo  comma,  della
 Costituzione;
      che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, prevedendo
 che, contro il provvedimento di rilascio, l'interessato puo' proporre
 ricorso   al   pretore  del  luogo  nel  cui  mandamento  e'  situato
 l'alloggio, violerebbero il principio della riserva di legge  statale
 in   materia   giurisdizionale,   di   cui   all'invocato   parametro
 costituzionale;
      che non si sono costituite le parti, ne' ha spiegato  intervento
 l'Avvocatura generale dello Stato.
    Considerato  che  i giudizi debbono essere riuniti per l'identita'
 delle questioni sollevate;
      che con sentenza n. 505 del 1991 la  Corte  ha  gia'  dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  46,  terz'ultimo  comma,
 della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972,  n.  15,  onde  la
 relativa questione appare manifestamente inammissibile;
      che  l'altra disposizione impugnata risulta invece inapplicabile
 in  quanto  rinvia   esclusivamente   alla   prima,   ormai   espunta
 dall'ordinamento:  ne consegue la manifesta inammissibilita' anche di
 questa impugnativa (ordd. nn. 115 e 841 del 1988);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;