Ricorso della regione Liguria, in persona del presidente pro- tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso per procura a margine del presente atto dall'avv. Giuseppe Petrocelli, con domicilio eletto in Roma, via XX Settembre, 1, presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Zanchini contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 82, sesto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada". Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 e' stato pubblicato il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, avente ad oggetto: "Nuovo codice della strada". L'art. 82 di tale decreto, nel dettare norme per la destinazione e l'uso dei veicoli, cosi' recita testualmente al sesto comma: "Previa autorizzazione dell'ufficio della direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione e' rilasciata in base al nulla-osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale, secondo direttive ema- nate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa". La regione Liguria assume la costituzionale illegittimita' della suddetta norma, e pertanto, adisce codesta ecc.ma Corte onde sentirne dichiarare l'annullamento in base ai seguenti motivi di D I R I T T O Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione come attuati dagli artt. 1 e 3 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e dall'art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Com'e' noto, l'art. 117 della Costituzione annovera tra le materie appartenenti alla competenza legislativa regionale le "tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale". Anteriormente alla creazione delle regioni ed al trasferimento ad esse delle funzioni statali attuato con i decreti legislativi nn. 1-11/1972, era il testo unico delle norme sulla circolazione stradale (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) a disciplinare alcune delle funzioni esercitate da parte statale in quella materia; in particolare, l'art. 57, secondo comma, del testo unico citato, prevedeva l'esistenza di apposita autorizzazione dell'Ispettorato della motorizzazione civile onde poter impiegare, in via eccezionale, in servizio di linea gli autobus normalmente destinati a noleggio con conducente (e viceversa). A seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario (art. 1); ovvio, dunque, considerare ormai di competenza regionale anche l'autorizzazione di cui s'e' detto concernente all'impiego diversificato di autobus. La regione Liguria ha esercitato direttamente quella funzione fino al 1975, allorquando - con legge regionale 30 agosto 1974, n. 28 - ha delegato alle province tutte le funzioni amministrative in materia di autoservizi pubblici di linea. Successivamente, entrato in vigore il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, veniva ulteriormente rimarcata l'esclusiva imputazione alla sfera regionale di tutte le attivita' amministrative del settore, con la esplicitazione - all'art. 84 - che "Le funzioni amministrative relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci .. esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo, ed automobilistiche .. anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione". L'art. 85 del d.P.R. n. 616, prevedeva poi il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi di piazza. In tale contesto normativo, ove appare chiaro che e' ormai l'ente- regione a costituire l'effettivo centro di imputazione delle scelte in materia di trasporti di interesse locale, e' sorprendentemente intervenuta la norma che qui si denuncia a riportare in ambito statale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'impiego degli autobus "fuori linea" quali autobus "di linea" e viceversa. Di qui i vizi indicati in rubrica, giacche' e' evidente la violazione dei principi costituzionali in tema di riparto delle competenze tra Stato e regioni con riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e la spoliazione da parte statale di un'attivita' gia' devoluta alla sfera di competenza regionale. Quest'ultima affermazione risponde tanto piu' al vero in quanto si pensi che il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione di servizi "fuori linea" e' collegato al pagamento di apposita tassa sulle concessioni regionali, nella misura attualmente stabilita dalla tariffa n. 45 del d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230: con il che viene confermata - se ancora ve ne fosse bisogno - la stretta appartenenza regionale di quella funzione. II Violazione del canone di ragionevolezza. Contraddittorieta' con altra disposizione del medesimo corpo normativo. Il sesto comma dell'art. 82 del nuovo codice della strada qui impugnato e' probabilmente frutto di un errore sfuggito ai compilatori, giacche' non trova la benche' minima giustificazione logica - prima ancora che giuridica - l'aver attribuito ad uffici statali la singola funzione di cui si discute, quando poi la totalita' delle funzioni amministrative della materia (appartiene alle) ed e' svolta pacificamente dalle regioni. L'opinione e' avvalorata dalla constatazione che il contenuto dell'art. 82, sesto comma, del d.lgs. n. 285/1992 e' in assoluto contrasto con quanto dispone il successivo art. 87, quarto comma, ove si riconosce che "il concedente la linea" (ovvero: la regione per le linee di interesse sovracomunale o il comune, in caso di concessioni di interesse comunale) puo' autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa. Dunque: dopo aver all'art. 82 rivendicato allo Stato il rilascio dell'autorizzazione in questione, il legislatore statale si contraddice clamorosamente, riconoscendo - all'art. 87 - che quella stessa identica funzione amministrativa appartiene alla regione (o al comune). III Violazione dell'art. 119 della Costituzione. L'art. 82, sesto comma, del d.lgs. n. 285/1992 contrasta altresi' con la norma costituzionale posta dall'art. 119 della Costituzione. Va infatti posto mente alla gia' riferita circostanza che l'atto autorizzativo per cui e' causa sconta - come s'e' detto - il pagamento di apposita tassa sulle concessioni regionali. La riappropriazione da parte statale della competenza autorizzatoria de qua, porterebbe ad un'assurda situazione di incertezza circa la identificazione dell'autorita' beneficiaria del relativo gettito, in ogni caso, se anche si ammettesse che i proventi della tassa continuassero pervenire alla regione, ben si potrebbe pur sempre ipotizzare un danno alle finanze regionali, giacche' diventerebbe estremamente difficile - se non impossibile - l'esercizio del controllo sulla regolarita' dei versamenti afferenti la tassa stessa, con conseguente violazione dell'autonomia finanziaria regionale.