Ricorso  della  regione  Liguria,  in  persona  del presidente pro-
 tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso per procura  a
 margine   del   presente  atto  dall'avv.  Giuseppe  Petrocelli,  con
 domicilio eletto in Roma, via  XX  Settembre,  1,  presso  lo  studio
 dell'avv.  Gianpaolo  Zanchini contro la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri, in persona del presidente pro-tempore per  la  declaratoria
 della  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 82, sesto comma, del
 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada".
    Sul  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18
 maggio 1992 e' stato pubblicato il d.lgs. 30  aprile  1992,  n.  285,
 avente ad oggetto: "Nuovo codice della strada".
    L'art. 82 di tale decreto, nel dettare norme per la destinazione e
 l'uso  dei veicoli, cosi' recita testualmente al sesto comma: "Previa
 autorizzazione dell'ufficio della direzione generale della  M.C.T.C.,
 gli  autocarri  possono  essere  utilizzati,  in  via  eccezionale  e
 temporanea,  per  il  trasporto  di  persone.   L'autorizzazione   e'
 rilasciata in base al nulla-osta del prefetto. Analoga autorizzazione
 viene rilasciata dall'ufficio della direzione generale della M.C.T.C.
 agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali
 possono  essere impiegati, in via eccezionale, secondo direttive ema-
 nate  dal  Ministero  dei  trasporti  con  decreti  ministeriali,  in
 servizio di linea e viceversa".
    La  regione  Liguria assume la costituzionale illegittimita' della
 suddetta norma, e pertanto, adisce codesta ecc.ma Corte onde sentirne
 dichiarare l'annullamento in base ai seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione  come  attuati
 dagli artt. 1 e 3 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e dall'art. 84 del
 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
    Com'e' noto, l'art. 117 della Costituzione annovera tra le materie
 appartenenti  alla  competenza  legislativa  regionale  le "tranvie e
 linee automobilistiche di interesse regionale".
    Anteriormente alla creazione delle regioni ed al trasferimento  ad
 esse  delle  funzioni  statali  attuato con i decreti legislativi nn.
 1-11/1972, era il testo unico delle norme sulla circolazione stradale
 (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) a disciplinare alcune delle  funzioni
 esercitate da parte statale in quella materia; in particolare, l'art.
 57,  secondo  comma, del testo unico citato, prevedeva l'esistenza di
 apposita autorizzazione dell'Ispettorato della motorizzazione  civile
 onde  poter  impiegare,  in via eccezionale, in servizio di linea gli
 autobus  normalmente  destinati  a   noleggio   con   conducente   (e
 viceversa).
    A seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5,
 tutte  le  funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e
 periferici dello Stato in materia di tranvie e linee automobilistiche
 di interesse regionale sono state trasferite alle regioni  a  statuto
 ordinario  (art.  1);  ovvio, dunque, considerare ormai di competenza
 regionale  anche  l'autorizzazione  di  cui  s'e'  detto  concernente
 all'impiego diversificato di autobus.
    La regione Liguria ha esercitato direttamente quella funzione fino
 al 1975, allorquando - con legge regionale 30 agosto 1974, n. 28 - ha
 delegato alle province tutte le funzioni amministrative in materia di
 autoservizi pubblici di linea.
    Successivamente,  entrato  in  vigore il d.P.R. 24 luglio 1977, n.
 616, veniva  ulteriormente  rimarcata  l'esclusiva  imputazione  alla
 sfera regionale di tutte le attivita' amministrative del settore, con
 la  esplicitazione  -  all'art.  84 - che "Le funzioni amministrative
 relative alle materie tranvie e linee automobilistiche  di  interesse
 regionale  concernono  i  servizi  pubblici di trasporto di persone e
 merci .. esercitati con linee tranviarie, metropolitane,  filoviarie,
 funicolari e funiviarie di ogni tipo, ed automobilistiche .. anche se
 la  parte  non  prevalente  del  percorso si svolge nel territorio di
 un'altra regione".
    L'art. 85 del d.P.R. n. 616, prevedeva poi il  trasferimento  alle
 regioni  delle funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei
 regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi di piazza.
    In tale contesto normativo, ove appare chiaro che e' ormai l'ente-
 regione a costituire l'effettivo centro di imputazione  delle  scelte
 in  materia  di  trasporti  di interesse locale, e' sorprendentemente
 intervenuta la norma che  qui  si  denuncia  a  riportare  in  ambito
 statale   la  competenza  relativa  al  rilascio  dell'autorizzazione
 all'impiego degli autobus "fuori linea" quali autobus  "di  linea"  e
 viceversa.
    Di  qui  i  vizi  indicati  in  rubrica,  giacche'  e' evidente la
 violazione dei principi  costituzionali  in  tema  di  riparto  delle
 competenze  tra  Stato e regioni con riferimento agli artt. 117 e 118
 della Costituzione e la spoliazione da parte statale di  un'attivita'
 gia' devoluta alla sfera di competenza regionale.
    Quest'ultima affermazione risponde tanto piu' al vero in quanto si
 pensi   che  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'effettuazione  di
 servizi "fuori linea" e' collegato al  pagamento  di  apposita  tassa
 sulle concessioni regionali, nella misura attualmente stabilita dalla
 tariffa  n.  45  del  d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230: con il che viene
 confermata - se ancora ve ne fosse bisogno - la stretta  appartenenza
 regionale di quella funzione.
    II Violazione del canone di ragionevolezza.
    Contraddittorieta'  con  altra  disposizione  del  medesimo  corpo
 normativo.
    Il sesto comma dell'art. 82 del  nuovo  codice  della  strada  qui
 impugnato   e'   probabilmente   frutto  di  un  errore  sfuggito  ai
 compilatori, giacche' non trova  la  benche'  minima  giustificazione
 logica  -  prima  ancora  che giuridica - l'aver attribuito ad uffici
 statali la  singola  funzione  di  cui  si  discute,  quando  poi  la
 totalita'  delle  funzioni  amministrative  della materia (appartiene
 alle) ed e' svolta pacificamente dalle regioni.
    L'opinione e' avvalorata  dalla  constatazione  che  il  contenuto
 dell'art.  82,  sesto  comma,  del  d.lgs. n. 285/1992 e' in assoluto
 contrasto con quanto dispone il successivo art. 87, quarto comma, ove
 si riconosce che "il concedente la linea" (ovvero: la regione per  le
 linee  di interesse sovracomunale o il comune, in caso di concessioni
 di  interesse  comunale)  puo'  autorizzare  l'utilizzo  di   veicoli
 destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa.
    Dunque:  dopo  aver all'art. 82 rivendicato allo Stato il rilascio
 dell'autorizzazione  in  questione,   il   legislatore   statale   si
 contraddice  clamorosamente,  riconoscendo - all'art. 87 - che quella
 stessa identica funzione amministrativa appartiene alla regione (o al
 comune).
    III Violazione dell'art. 119 della Costituzione.
    L'art. 82, sesto comma, del d.lgs. n. 285/1992 contrasta  altresi'
 con la norma costituzionale posta dall'art. 119 della Costituzione.
    Va  infatti  posto mente alla gia' riferita circostanza che l'atto
 autorizzativo per cui  e'  causa  sconta  -  come  s'e'  detto  -  il
 pagamento di apposita tassa sulle concessioni regionali.
    La    riappropriazione   da   parte   statale   della   competenza
 autorizzatoria  de  qua,  porterebbe  ad  un'assurda  situazione   di
 incertezza  circa  la identificazione dell'autorita' beneficiaria del
 relativo gettito, in ogni caso, se anche si ammettesse che i proventi
 della tassa continuassero pervenire alla regione, ben si potrebbe pur
 sempre  ipotizzare  un  danno  alle   finanze   regionali,   giacche'
 diventerebbe   estremamente   difficile   -   se  non  impossibile  -
 l'esercizio del controllo sulla regolarita' dei versamenti  afferenti
 la   tassa   stessa,   con   conseguente   violazione  dell'autonomia
 finanziaria regionale.