IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
    Ha  pronunciato  nell'udienza  preliminare  del 28 maggio 1992, la
 seguente ordinanza nel proc.  n.  1833/A/91,  a  carico  del  soldato
 Malcotti Renzo, nato a Milano il 9 marzo 1972, imputato dei reati di:
 "reato  continuato di allontanamento illecito (artt. 81 cpv. del c.p.
 e 147, secondo comma, del c.p.m.p.)  perche',  in  esecuzione  di  un
 medesimo disegno criminoso:
       a) avviato dal distretto militare di Roma all'ospedale militare
 di  medicina  legale della stessa citta', in data 19 agosto 1991, non
 vi si presentava - senza giusto motivo - entro il giorno successivo a
 quello prefissogli, ma soltanto il 22 agosto 1991;
       b) essendo in servizio alle  armi  presso  la  Compagnia  genio
 guastatori  "Granatieri  di  Sardegna"  in Civitavecchia e trovandosi
 legittimamente assente per licenza di convalescenza con  scadenza  il
 22  settembre 1991, ometteva - senza giusto motivo - di ripresentarsi
 alle armi entro il giorno successivo a quello prefissogli, perdurando
 in arbitraria  assenza  sino  al  25  settembre  1991  all'orche'  si
 ripresentava spontaneamente presso l'ospedale militare di Roma.
                            FATTO E DIRITTO
    1.  -  Al  termine  delle  indagini  preliminari  il p.m. chiedeva
 l'emissione del decreto che dispone il  giudizio  nei  confronti  del
 soldato  Malcotti  Renzo  per  il  reato continuato di allontanamento
 illecito (artt. 81 cpv. del c.p. e 147, secondo comma, del c.p.m.p.).
    All'udienza l'imputato  e  il  pubblico  ministero  hanno  chiesto
 l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., della pena di mesi
 uno  e  giorni  dieci  di  reclusione  militare  (pena base mesi due,
 ridotta a mesi uno e giorni quindici  per  le  attenuanti  generiche,
 aumentata  per  la continuazione a mesi due e, infine, ridotta a mesi
 uno e giorni dieci per la diminuente di cui allo stesso art. 444  del
 c.p.p.).
    Questo giudice ritiene anzitutto che sussistono in atti elementi a
 sostegno  dell'imputazione,  e  non  puo' comunque essere pronunciata
 sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129  del  c.p.p.;
 corrette  si rivelano inoltre la qualificazione giuridica del fatto e
 l'applicazione delle circostanze prospettate dalle parti.
    Tuttavia la pena  richiesta  dalle  parti  -  sia  pur  lievemente
 superiore  al minimo edittale previsto per il reato di allontanamento
 illecito, che concide, peraltro, con la durata  minima  stabilita  in
 assoluto  dall'art.  26 del c.p.m.p. per la reclusione militare - non
 puo' essere applicata,  in  quanto  appare,  per  la  sua  natura  ed
 entita',  del  tutto  sproporzionata,  in  eccesso, alla gravita' del
 fatto contestato.
    Poiche'  la  incongruita'  della  pena (ritenuta per le ragioni di
 seguito indicate) discende in questo caso non dalla valutazione delle
 parti, ma dagli stessi limiti edittali fissati  dal  legislatore,  e,
 prima  ancora, dall'aver lo stesso legislatore stabilito per il reato
 in oggetto una sanzione penale, piuttosto  che  disciplinare,  questo
 giudice  non  puo'  limitarsi  a  respingere  la  richiesta,  ma deve
 sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  147,
 secondo  comma,  del c.p.m.p. in relazione agli artt. 2, 13, 25 e 27,
 terzo comma, della Costituzione.