IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi: A) n. 88/1983, proposto dal comune di Rocca Pietore, rgapresentato e difeso dagli avv.ti Francesco D'Audino, Flavio e Luca Dalle Mule, Mario Angelici, Giovanni Cristostomo Sciacca e Massimo Colarizi, domiciliato come in atti, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Generale dello Stato, e nei confronti del comune di Canazei, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Valcanover, Giorgio de Pilati e Vitaliano Lorenzoni, domiciliato come in atti; della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Guarino, domiciliato come in atti; della regione Trentino Alto Adige, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato; della Regione Veneto e della Provincia di Belluno, non costituite in giudizio; e con l'intervento ad adiuvandum dell'ente provinciale per il turismo di Belluno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Paniz ed Enrico Esposito, domiciliato come in atti, per l'annullamento del D.P.R. in data 29 maggio 1982 e conferma dell'attuale linea confinaria ufficiale dall'I.G.M.; B) n. 183/1983, proposto dalla regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Feliciano Benvenuti, Giulio Schiller, Italo De Giacinto e Federico Sorrentino, domiciliata come in atti, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro- tempore, ed il Ministro degli interni, in persona del Ministro pro- tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato, e nei confronti della regione Trentino-Alto Adige, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato; della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Panunzio, domiciliato come in atti; del comune di Canazei, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rento Valcanover, Giorgio de Pilati e Vitaliano Lorenzoni, domiciliato come in atti; della provincia di Belluno e del comune di Canazei, non costituiti in giudizio; e con l'intervento ad adiuvandum dell'ente provinciale per il turismo di Belluno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Paniz ed Enrico Esposito, domiciliato con in atti, per l'annullamento del D.P.R. in data 29 maggio 1982, con il quale e' stato deciso un ricorso ex art. 267 t.u. n. 383/1934 del comune di Canazei e accertamento del confine tra le regioni Trentino-Alto Adige e Veneto sul monte Marmolada quale risulta dalla attuale cartografia dell'I.G.M. di Firenze; C) n. 2917/1988, proposto dal comune di Rocca Pietore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Flavio e Luca Dalle Mule, Mario Angelici, Giovanni Crisostomo Sciacca e Massimo Colarizi, domiciliato come in atti, contro la provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Panunzio, domiciliato come in atti, per l'annullamento dell'atto datato 17 giugno 1988, con cui la provinca autonoma di Trento ha chiesto al comune di Rocca Pietore, all'Ustif e al Ministero dei trasporti di trasmettere tutti gli atti tecnico-amministrativi relativi agli impianti funiviari interamente dislocati entro i confini (sciovia "Doss del Mul" - leggi Sass del Mul - Serauta 3 e Serauta 5) nonche' della nota 1º agosto 1988, con cui la provincia autonoma, servizi impianti a fune, sollecita il comune di Rocca Pietore, a dare risposta dalla richiesta di trasmissione atti tecnico-amministrativi relativi agli impianti nuovi ghiacciaio Marmolada; D) n. 859/1989, proposto dal comune di Rocca Pietore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Flavio e Luca Dalle Mule, Franco Gaetano Scoca e Massimo Colarizi, domiciliato come in atti, contro la provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Panunzio, domiciliato come in atti, per l'annullamento dell'atto 11 gennaio 1989, prot. n. 136-IV-1/39, con cui la provincia autonoma di Trento afferma che il d.P.R. n. 5577 del 29 maggio 1982 ha stabilito un confine tra la provincia autonoma di Trento e la regione Veneto, che corre lungo il crinale della Marmolada e che, nel territorio conteso compreso tra in confine naturale lungo il crinale e la linea di demarcazione indicata sulle carte pubblicate dall'I.G.M., la titolarita' dei terreni spetta alla provincia autonoma di Trento, in forza degli atti catastali e tavolari della regione Trentino-Alto Adige, ufficio tavolare di Cavalese, affermando altresi' di essere soggette al pieno dominio ed alla potesta' amministrativa della provincia autonoma di Trento tutte le attivita' poste in essere nelle particelle indicate nell'atto stesso, invitando quindi il comune a "prendere contatti" con l'amministrazione al fine di "chiarire i rapporti che scaturiscono dalla situazione sopra descritta"; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni in- timate e dei controinteressati; Visto l'atto di intervento dell'ente provinciale per il turismo di Belluno; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 5 febbraio 1992 relatore il consigliere Marcello Borioni uditi gli avv.ti Colarizi, Gattamelata per delega dell'avv. Scoca per il Comune di Rocca Pietore ricorrente, gli avv.ti Sorrentino e Benvenuti per la regione Veneto, agli avv.ti Lorenzoni e Valcanover per il comune di Canazei, l'avv. Panunzio per la provincia autonoma di Trento e l'avv. dello Stato Favara per l'amministrazione statale resistente; Ritenuto e considerato in fatto e' in diritto quanto segue: F A T T O 1. - Il 2 agosto 1973, il Sindaco di Canazei (prov. di Trento) proponeva ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 267 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, contestando il confine con il comune di Rocca Pietore (prov. di Belluno) nel tratto Punta Penia, passo di Fedaia sulla Marmolada. Il ricorrente chiedeva venisse accertato e dichiarato che il confine amministrativo fra i due comuni coincideva con quello indicato dalla commissione internazionale per la fissazione del confine Austriaco-Italiano nel 1911 e segnato con doppia linea rosso-blu sulla cartografia allegata al relativo verbale dei lavori. In sede di istruttoria sul ricorso, il Ministero dell'interno ritiene di acquisire il parere del consiglio di Stato sulla competenza, nel vigente ordinamento, relativa alla definizione delle contestazioni di confine fra i Comuni. La Prima sezione, con parere n. 1457/1974 del 17 ottobre 1975, si espresse nel senso che la decisione dei ricorsi per contestazione di confini fra comuni di regioni diverse compete allo Stato ai sensi dell'art. 267 del t.u. n. 383/1934, il quale, per questa parte, deve ritenersi tuttora in vigore. Peraltro, poiche' la decisione, sebbene non comporti una modifica delle circoscrizioni comunali (e quindi un mutamento del territorio delle regioni alle quali i comuni appartengono), incide pure su interessi regionali, determinando implicitamente anche i confini regionali, la Sezione affermo' la necessita' di acquisire, ai fini della pronuncia sulla contestazione, le deduzioni delle regioni interessate. Ricevuto il parere del consiglio di Stato, il Ministero dell'interno acquisiva le deduzioni delle regioni Trentino-Alto Adige e Veneto e costituiva una Commissione incaricata di esaminare la documentazione relativa al ricorso nonche' di compiere indagini e rilevamenti in loco. Conclusi i lavori della Commissione, veniva chiesto al consiglio di Stato il parere previsto dal primo comma dell'art. 267; la prima sezione, con parere n. 18/1980 del 7 marzo 1980, si esprimeva per l'accoglimento del ricorso del comune di Canazei, ed il ricorso veniva accolto con d.P.R. 29 maggio 1982. 2. - Con ricorso (n. 88/1983) depositato il 15 gennaio 1983, il comune di Rocca Pietore ha impugnato il d.P.R. 29 maggio 1982, deducendo sei motivi. I) Incompetenza. In subordine, illegittimita' costituzionale dell'art. 267 e, occorrendo, degli artt. 32 e 35 t.u. legge comunale e provinciale. Con il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di circoscrizioni comunali e' venuta meno, senza eccezioni di alcun genere, la competenza del Presidente della Repubblica prevista dall'art. 267 del t.u. n. 383/1934. Una sopravvivenza della norma, sia pure limitatamente alle controversie di confine tra i comuni appartenenti a regioni diverse sarebbe in contrasto con l'art. 133 della Costituzione, che, a garanzia delle autonomie degli enti locali, pone una riserva di legge regionale per la modificazione delle circoscrizioni comunali, e con l'art. 3 della Costituzione, per la conseguente disparita' di trattamento tra Comuni ed anche tra cittadini dello stesso Comune, che vedrebbero tutelata in maniera difforme l'integrita' del loro territorio rispettivamente dallo Stato o dalla regione, a seconda che si tratti di confine verso un comune appartenente ad altra o alla stessa regione. II) Eccesso di potere sotto il profilo della erroneita' dei prasupposti, contraddittorieta', violazione di legge e sviamento di potere. Erroneamente e' stato ritenuto applicabile l'art. 267 T.U.L.C.P., perche' quella proposta dal comune di Canazei non era un'azione di regolamento di confini bensi una vera e propria rivendica. Mancavano infatti i presupposti dell'azione di regolamento, che richiede in ogni caso o incertezza oggettiva, derivante da possesso promiscuo, o incertezza soggettiva, per impossibilita' di indicarne il tracciato. III) Eccesso di potere per contraddittorieta', errore di fatto e violazione di legge. Contrastante con l'affermata natura di regolamento di confini e' il dispositivo del provvedimento impugnato, che ha modificato, con una imponente variazione, il precedente confine ufficiale, risultato questo che non poteva ottenersi, con l'atto amministrativo previsto dall'art. 267. IV) Violazione di legge, accesso di potere per travisamento contraddittorieta', erroneita' di presupposti ed errore di fatto. Erroneamente si e' ritenuto che il deliberato della commissione internazionale dal 1911 aveva acquisito efficacia esecutiva con l'approvazione governativa, senza che fosse necessaria ratifica parlamentare. E' mancato l'intervento dei comuni, necessario ove si fosse trattato di ricognizione. Non si e' considerato che i lavori della Commissione internazionale non erano ancora conclusi e contraddittoriamente si e' attribuito ai lavori della commissione in parola valore ricognitorio mentre veniva invece operato un mutamento di confine, la cui entita' non puo' essere sminuita, per l'intero ghiacciaio. V) Violazione della legge 2 febbraio 1960, n. 68, ed erronea valutazione della rilevanza della cartografia ufficiale dell'Istituto Geografico Militare. Erroneamente il provvedimento impugnato ha escluso valore probatorio alla cartografia ufficiale italiana dell'Istituto geografico militare. Inesattamente si e' ravvisata un'azione di confinazione nel ricorso proposto dal comune di Canazei, inteso invece alla modifica di un confine certo ed ufficiale. VI) Violazione di legge ed erroneo apprezzamento in ordine alla valutazione dei poziori diritti del comune di Pietore. Illegittimamente e' stato disconosciuto valore probatorio alla documentazione esibita dal comune di Rocca Pietore, ivi compresa la cartografia ufficiale dell'istituto geografico militare, ed attribuito invece valore alla documentazione presentata dal comune di Canazei. Con ricorso (n. 183/1983) depositato il 25 gennaio 1983, la regione Veneto ha impugnato il d.P.R. 29 maggio 1982, deducendo quattro motivi. I) La ricorrente nega anzitutto la competenza degli organi dello Stato a risolvere, utilizzando la potesta' prevista dall'art. 267 t.u. n. 383/1934, la contestazione di confini tra i comuni di Canazei e Rocca Pietore: poiche' la controversia riguarda i confini non solo tra due comuni ma tra due regioni, la sua soluzione deve essere data con legge del Parlamento ovvero con sentenza della Corte Costituzionale. II) Il procedimento seguito e dal resto illegittimo perche', trasferita alle regioni (art. 1, lett. d, del d.P.R. n. 1/1972) la competenza amministrativa in materia di determinazione, rettifica e contestazione di confini tra comuni, dall'art. 267 dovrebbe desumersi il principio per il quale, attesa la natura degli interessi pubblici coinvolti in simili controversie, le stesse fra Comuni appartenenti alla stessa regione debbano preferibilmente risolversi con legge regionale, mentre tra comuni di regioni diverse la legge statale diviene l'unico strumento ipotizzabile. III) Il provvedimento impugnato e comunque illegittimo perche' non ha tenuto conto del fatto che il comune di Canazei, avendo ripetutamente prestato acquiscenza alla linea di confine indicata dal comune di Rocca Pietore, non era legittimato a promuovere il procedimento previsto dall'art. 267 del t.u. del 1934. IV) Il parere n. 18/1980 del 7 marzo 1980 della prima sezione del consiglio di Stato sul quale e' basato l'impugnato d.P.R. e' errato, perche' non ha considerato che la deliberazione 4 ottobre 1991 della commissione internazionale Italo-Austriaca per la migliore demarcazione del confine tra l'Italia e l'Austria-Ungheria non poteva avere carattere meramente ricognitorio ma, in quanto inteso a risolvere una controversia confinaria, aveva carattere innovativo e costitutivo sicche', per la valida formazione nella sede internazionale della volonta' delle parti contraenti era necessaria, l'emanazione, che di fatto e' mancata, di legge di ratifica o di decreto reale recante l'ordine di esecuzione interna del deliberato della commissione. Se, invece, si ritiene che la commissione si sia limitata a formulare una proposta di provvedimento di polizia di frontiera, allora il deliberato della Commissione stessa non sarebbe stato idoneo a stabilire (allora) il confine di Stato e (ora) il con- fine tra regioni e comuni. Erroneamente, infine, il Consiglio di Stato ha attribuito alla deliberazione della commissione internazionale sui confini di Stato valore decisivo al fine di risolvere la controversia di confine tra Comuni e tra Regioni, perche' l'art. 2 r.d. 22 luglio 1920, n. 1233, quando identifica i territori delle nuove province con quelli "posti oltre l'antico confine del Regno" si riferisce verosimilmente a confini definiti antichi perche' precedenti la determinazione del 1911. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'interno si sono costituiti in giudizio in entrambi i ricorsi col patrocinio dell'avvocatura generale dello Stato, la quale, con memoria depositata il 14 settembre 1983, ha eccepito che i ricorsi sono infondati. La regione Trentino-Alto Adige si e' costituita in giudizio in entrambi i ricorsi con patrocinio dell'avvocatura generale dello Stato, la quale, con memoria depositata il 29 settembre 1983, ha eccepito che i ricorsi sono infondati. La provincia autonoma di Trento si e' costituita in giudizio in entrambi i ricorsi e, con varie memorie, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Il comune di Canazei si e' costituito in giudizio e, con varie memorie, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Con memoria depositata il 31 ottobre 1989, la regione Veneto, dopo aver ampiamente illustrato i profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 267 t.u. n. 383/1934, ha insistito per l'accoglimento del ricorso n. 183/1983. Con memoria depositata il 3 novembre 1989, il comune di Rocca Pietore, dopo un'ampia esposizione dei motivi di illegittimita' costituzionale dell'art. 267 del t.u. n. 383/1934, ha insistito per l'accoglimento del ricorso n. 88/1983. Con atto depositato il 15 ottobre 1983, l'ente provinciale per il turismo di Belluno e' intervenuto ad adiuvandum in entrambi i ricorsi. Con atto del 18 gennaio 1983, la regione Veneto proponeva altresi' davanti alla Corte costituzionale ricorso per conflitto di attribuzioni contro lo Stato in relazione al d.P.R. 29 maggio 1982, ma il ricorso e' stato rigettato con sentenza 20-30 giugno 1988, n. 743. 3. - Con ricorso (n. 2917/1988) depositato il 27 ottobre 1988, il comune di Rocca Pietore ha impugnato l'atto della provincia autonoma di Trento in data 17 giugno 1988 e la successiva nota del 1º agosto 1988, meglio specificati in epigrafe, deducendo tre motivi. I) Eccesso di potere per violazione di legge per travisamento di fatti, per difetto o comunque falsita' di presupposti. Il d.P.R. 29 maggio 1982, contro il quale pende ricorso proposto dal comune di Rocca Pietore, non ha ancora prodotto effetti, non esistendo, allo stato, alcuna nuova delimitazione dei confini oggetto di contestazione. II) Eccesso di potere per violazione di legge sviamento di potere e per falsita' di presupposti. Nella nota impugnata viene richiamato anche il d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 ("Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale"), che pero' nulla stabilisce al riguardo, limitandosi a disciplinare tutta una serie di attivita' che ricadano ovviamente nell'ambito territoriale della provincia di Trento. III) Illegittimita' per difetto, falsita' a contraddittorieta' di presupposti. La richiesta formulata con l'atto impugnato e' illegittima, in quanto pende dinanzi al t.a.r. del Lazio ricorso avverso il provvedimento del Capo dello Stato (d.P.R. 29 maggio 1982), che e' pertanto tutt'altro che definitivo. Con ricorso (n. 859/1989) depositato il 31 marzo 1989 il comune di Rocca Pietore ha impugnato l'atto della provincia autonoma di Trento dell'11 gennaio 1989, prot. n. 136-IV-1/39, meglio specificato in epigrafe, deducendo tre motivi. I) Eccesso di potere per violazione di legge, per travisamento di fatti e per difetto o comunque falsita' di presupposti. Il d.P.R. 29 maggio 1982, contro il quale pende ricorso, non ha ancora ricevuto attuazione, non essendo intervenuta una nuova delimitazione confinaria. II) Eccesso di potere, violazione di legge e sviamento di potere. E' illegittimo ritenere che la titolarita' di determinati beni, situati nell'area contraversa, possa spettare alla provincia autonoma di Trento per effetto ed in forza degli "atti catastali e tavolari" della regione Trentino-Alto Adige, ufficio tavolare di Cavalese. III) Illegittimita' derivata. Eccesso di potere per erroneita' dei presupposti. Il d.P.R. 29 maggio 1982 e' stato impugnato dinanzi al t.a.r. del Lazio. L'illegittimita' da cui esso e' effetto vizia in via derivata anche l'atto impugnato con presente ricorso. La provincia autonoma di Trento si e' costituita in giudizio in entrambi i ricorsi e, con memoria depositata il 2 novembre 1989, ha eccepito che i ricorsi sono inammissibili ed infondati. Con memoria depositata il 3 novembre 1989, il comune di Rocca Pietore ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Con ordinanza 11 giugno 1990, n. 551 la sezione, riuniti i ricorsi in epigrafe, ha dichiarato con manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, con riferimento agli artt. 5 e 132 della Costituzione, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La Corte, con ordinanza 28 dicembre 1990, n. 591, ha restituito gli atti per il riesame della rilevanza dopo che l'art. 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entrato in vigore nel frattempo, aveva abrogato il citato r.d. n. 383/1934, facendo salvi alcuni articoli, fra i quali non figura l'art. 167. D I R I T T O Con ordinanza 11 giugno 1990, n. 551 questa sezione, riuniti i ricorsi in epigrafe, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, con riferimento agli artt. 5 e 132 della Costituzione, disponendo la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La Corte, con ordinanza 28 dicembre 1990, n. 591, ha restituito gli atti per il riesame della rilevanza dopo che l'art. 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ha abrogato il r.d. n. 383/1934, facendo salvi alcuni articoli, fra i quali non e' compreso l'art. 267. All'esito del riesame la sezione ritiene che l'accertata rilevanza della questione permanga. Se anche il citato art. 267 del r.d. n. 383/1934, sospettato di illegittimita' costituzionale, dovesse intendersi abrogato, la rimozione avrebbe effetto, in virtu' dei principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, soltanto dalle entrata in vigore della norma abrogativa. Pertanto il sindacato di legittimita' richiesto a questo Tribunale amministrativo deve tuttora essere esercitato assumendo come parametro lo stesso art. 267 del r.d. n. 383/1934, in base al quale e' stato adottato l'impugnato d.P.R. 29 maggio 1982, e la cui caducazione, con effetti incidenti nel presente giudizio, non puo' che essere operata dal giudice delle leggi, ove ritenga sussistente il dedotto contrasto con la Costituzione. Permane invero il dubbio, gia' espresso nella precedente ordinanza n. 551/1990, che la norma in questione, nel consentire che le controversie confinarie insorte fra comuni appartenenti a regioni di- verse siano risolte con atto di competenza governativa (l'impugnato d.P.R. 29 maggio 1982, che ha risolto per contestazione di confini proposto dal comune di Canazei), si ponga in contrasto con l'art. 5 della Costituzione, che enuncia il principio del riconoscimento delle autonomia locali e richiede l'adeguamento della legislazione statale alle esigenze dell'autonomia e del decentramento, e con l'art. 132 della Costituzione, che stabilisce la forma legislativa e particolari modalita' partecipative per la variazione del territorio regionale. Neppure puo' escludersi, come gia' e' stato osservato, che l'attribuzione al governo della predetta potesta' confligga, sotto un piu' generale profilo, con il principio ispiratore delle norme costituzionali (gli artt. 119, 123, 125 e 133 oltre ai gia' citati artt. 5 e 132), che pongono una riserva di legge a tutela dell'autonomia regionale nelle sue piu' significative espressioni. Ritiene, inoltre, la sezione di dover sottoporre al vaglio della Corte costituzionale, siccome non manifestamente infondati, gli ulteriori rilievi di incostituzionalita' mossi dalla regione Veneto con riferimento all'art. 5 in connessione agli artt. 131 e 134 della Costituzione. Appare infatti, pertinente la considerazione che le controversie insorte sulla consistenza dei confini fra regioni incidono su materie che ha rilievo costituzionale, in quanto l'ordinamento territoriale delle regioni trova implicita definizione nell'art. 131 della Costituzione. La conseguenza e' che la sede appropriata per la risoluzione non puo' essere individuata in un'autorita' amministrativa, ma nel Parlamento (art. 132) o nella Corte costituzionale (art. 134). Per le considerazioni esposte, la questione va nuovamente sottoposta all'esame della Corte costituzionale.