ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  18, primo
 comma, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1  (Norme
 per  la  formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi
 di  smaltimento  dei  rifiuti  e  disciplina   delle   attivita'   di
 smaltimento),  promosso  con  ordinanza emessa il 5 novembre 1991 dal
 Pretore di Savona nel procedimento penale a carico di Ragogna  Mario,
 iscritta  al  n.  76  del  registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  9,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di intervento del Presidente della Giunta regionale
 della Liguria;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 maggio 1992 il Giudice
 relatore Francesco Greco.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Pretore di Savona, nel corso  del  procedimento  penale  a
 carico  di  Ragogna  Mario, imputato del reato di cui all'art. 26 del
 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere, in  qualita'  di  legale
 rappresentante della ditta "Sicis s.p.a.", effettuato, presso la sede
 dello  stabilimento,  lo  stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e
 nocivi, senza essere munito dell'autorizzazione prescritta  dall'art.
 16  del citato decreto, con ordinanza del 5 novembre 1991 (R.O. n. 76
 del 1992), ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  18,  primo comma, della legge regionale della Liguria n. 1
 del 1990. Esso stabilisce che si considera autorizzato lo  stoccaggio
 provvisorio di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore, purche'
 siano rispettate le seguenti condizioni:
       a)  che  i  rifiuti, se allo stato liquido o fangoso pompabile,
 non  superino  per  ciascuna  unita'  o  centro  di   produzione   il
 quantitativo  annuo complessivo di 10 mc. ed il quantitativo presente
 in detenzione di 5 mc.;
       b) che, se allo stato solido o fangoso palabile, non  superino,
 per ciascuna unita' o centro di produzione, il quantitativo di 50 mc.
 ed il quantitativo presente in detenzione di 10 mc.;
       c) che i rifiuti siano custoditi in un sito al coperto all'uopo
 destinato  secondo  le  disposizioni  generali di cui al paragrafo 4,
 4.1.,   della   deliberazione   27   luglio   1984,   del    comitato
 interministeriale  di cui all'art. 5 del d.P.R. 10 settembre 1982, n.
 915;
       d) che vengano asportati almeno ogni sei mesi ovvero, nel  caso
 che  il  loro quantitativo annuo non superi i 2 mc., almeno una volta
 l'anno.
    Inoltre con il secondo comma  dello  stesso  art.  18  si  sarebbe
 riservata l'autorizzazione prevista dal d.P.R. n. 915 ai soli casi di
 stoccaggio provvisorio realizzato al di fuori delle condizioni su in-
 dicate.
    1.1.  -  L'art.  18,  primo  comma, della legge regionale n. 1 del
 1990, siccome di fatto esonererebbe  lo  stoccaggio  effettuato  alle
 condizioni  ivi  previste dalla necessita' dell'autorizzazione di cui
 all'art. 16 del d.P.R. n. 915 del  1982,  si  porrebbe  in  contrasto
 anzitutto con l'art. 117 della Costituzione, che fissa i limiti della
 competenza   regionale,   e  con  l'art.  25,  secondo  comma,  della
 Costituzione, che riserva alla legge statale la materia penale.
    In base alla direttiva comunitaria (n. 78/319 del 20 marzo 1978) e
 alla  legge  statale  di  attuazione  (d.P.R.  n.   915   del   1982)
 l'autorizzazione  cui  e'  soggetta ciascuna fase dello stoccaggio di
 rifiuti tossici e nocivi deve essere concessa  con  un  provvedimento
 specifico rilasciato dopo l'accertamento delle condizioni richieste.
    La  legge  statale,  poi,  (art.  16  d.P.R. 915 del 1982) punisce
 penalmente colui che effettua le varie fasi di smaltimento di rifiuti
 tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione.
    Si sarebbero violati anche:
       a)  l'art.  3,  primo  comma,  della   Costituzione,   per   la
 discriminazione  dei cittadini della Regione de qua rispetto a quelli
 di altre Regioni che richiedono l'autorizzazione espressa;
       b)  l'art.  97,  primo  comma, della Costituzione, ledendosi il
 principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
    2. - Nel  giudizio  e'  intervenuto  il  Presidente  della  Giunta
 regionale   della   Liguria,   che   concludendo   per  la  manifesta
 infondatezza della questione,  ha  osservato  che  le  considerazioni
 svolte  dalla  Corte  Costituzionale con le sentenze richiamate nella
 ordinanza di rimessione non si attagliano alla fattispecie.
                        Considerato in diritto
    1. - La Corte deve verificare se l'art.  18,  primo  comma,  della
 legge  regionale  della  Liguria n. 1 del 1990, che stabilisce che si
 considera autorizzato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici  e
 nocivi presso il produttore degli stessi, purche' siano rispettate le
 condizioni   ivi   indicate,   violi:   a)   l'art.  117,  in  quanto
 risulterebbero  violati  i   limiti   della   competenza   regionale,
 trattandosi  di  materia  regolata  da direttive comunitarie e da una
 legge statale (il d.P.R. n. 915 del  1982)  di  loro  attuazione,  la
 quale  contiene le norme di principio da osservarsi nella materia; b)
 l'art. 25, secondo comma, della Costituzione perche' si  riterrebbero
 lecite  fattispecie  di  stoccaggio  provvisorio di rifiuti tossici e
 nocivi effettuate senza l'autorizzazione regionale; c) l'art. 3 della
 Costituzione, discriminandosi i cittadini della  Regione  rispetto  a
 cittadini   di   altre   Regioni,   per   i  quali  si  richiederebbe
 l'autorizzazione regionale per ogni ipotesi di stoccaggio provvisorio
 di rifiuti tossici  e  nocivi;  d)  l'art.  97,  primo  comma,  della
 Costituzione,  risultando  leso il principio del buon andamento della
 pubblica amministrazione.
    2. - La questione e' fondata.
    L'art. 18, primo comma, della legge regionale della Liguria  n.  1
 del  1990 stabilisce che lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici
 e nocivi puo' essere effettuato senza autorizzazione specifica se  si
 verificano  alcune  condizioni  e  cioe': a) se i rifiuti, allo stato
 liquido o fangoso pompabile, non  superino,  per  ciascuna  unita'  o
 centro  di  produzione, il quantitativo annuo complessivo di 10 mc. e
 il quantitativo presente in detenzione di 5 mc.; b) se i rifiuti allo
 stato liquido o fangoso palabile non superino, per ciascuna unita'  o
 centro  di  produzione,  il quantitativo di 50 mc. ed il quantitativo
 presente in detenzione di 10 mc.; c) se i suddetti siano custoditi in
 un sito al coperto all'uopo destinato; d) se siano  asportati  almeno
 ogni   sei  mesi  ovvero  almeno  una  volta  all'anno,  se  il  loro
 quantitativo annuo non superi i 2 mc.
    Il  secondo  comma  dello   stesso   articolo   prevede,   invece,
 l'autorizzazione  in  caso  di  inosservanza  di  una  delle suddette
 condizioni.
    La disposizione di cui trattasi, che  e'  oggetto  della  proposta
 impugnativa,   eccettua,   quindi,  dall'obbligo  dell'autorizzazione
 alcune ipotesi di stoccaggio provvisorio.
    Invece, sia le direttive C.E.E. (in specie la n.  78/319)  che  la
 disciplina  statale  di  attuazione  (il d.P.R. n. 915 del 1982), che
 dettano  i  principi  fondamentali  da  osservarsi  in   materia   di
 smaltimento  di  rifiuti  tossici  e  nocivi,  tra  cui lo stoccaggio
 provvisorio,  prevedono   per   tutte   le   fasi   l'obbligo   della
 autorizzazione  senza  alcuna  eccezione  (art.  16 d.P.R. n. 915 del
 1982)  e,  per  giunta,  la  legge  statale  punisce  penalmente   lo
 stoccaggio  provvisorio  effettuato  senza  autorizzazione  (art.  26
 d.P.R. 915 del 1982).
    I  suddetti  atti  normativi,  comunitari  e  statali,  secondo la
 interpretazione giurisprudenziale, escludono anche la possibilita' di
 una autorizzazione implicita o tacita e il ricorso  all'istituto  del
 silenzio-assenso  proprio  perche' si impone la tutela della salute e
 dell'ambiente, che sono beni costituzionalmente garantiti e  protetti
 (artt. 32 e 9 della Costituzione).
    2.1.  -  Occorre,  infatti, accertare l'esistenza delle condizioni
 tecniche     specificamente     richieste     per     il     rilascio
 dell'autorizzazione.   E  cioe',  secondo  i  tipi  di  rifiuti  e  i
 quantitativi da stoccare, la idoneita' dei  luoghi,  i  metodi  dello
 svolgimento  della attivita' da autorizzare (direttiva n. 78/349) ed,
 in ogni caso, la rispondenza del sito e delle annesse attrezzature ai
 requisiti prescritti anche dalle norme tecniche emanate in proposito.
    Nella  autorizzazione  devono  essere  specificati  i  tipi  e   i
 quantitativi  massimi dei rifiuti stoccabili (art. 18, secondo comma,
 d.P.R. n. 915 del 1982).
    La disposizione denunciata, invece, fissa solo  delle  condizioni,
 ma  nulla  prevede  in  merito alle modalita' dell'accertamento e del
 controllo sulla loro ricorrenza ed osservanza; non indica nemmeno gli
 organi o le persone all'uopo incaricate.
    3. - Risultano, quindi, violati  i  principi  di  indirizzo  posti
 dalla   legge   statale,  diretta  ad  attuare,  con  uniformita'  di
 trattamento in tutto il territorio nazionale, le direttive C.E.E.  in
 materia, in adempimento dei contratti obblighi internazionali.
    La  potesta'  legislativa  regionale  deve  cedere  all'intervento
 legislativo statale determinato dalle suddette finalita'.
    In particolare,  non  puo'  introdurre  arbitrarie  distinzioni  o
 deroghe  perche'  ne  sarebbe  sconvolta  la complessiva logica della
 legge statale.
    Restano assorbite  le  censure  riferentesi  agli  altri  precetti
 costituzionali di cui si denuncia la violazione.