ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 16, 32 e
 38 della  legge  6  agosto  1990,  n.  223  (Disciplina  del  sistema
 radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza emessa il
 19 giugno 1991 dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Pavullo,
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  Saltarin Angelo e Ministero
 delle  Poste  e  telecomunicazioni  -   Circolo   delle   costruzioni
 telegrafiche  e  telefoniche  di  Bologna,  iscritta  al  n.  575 del
 registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti   gli   atti   di   costituzione   di   Saltarin   Angelo  e
 dell'Associazione Nazionale Teleradio Indipendenti, nonche' gli  atti
 di  intervento  della  S.p.A.  TV Internazionale e del Presidente del
 Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice  relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi  gli  avvocati  Eugenio  Porta  per  Saltarin  Angelo  e per
 l'Associazione Nazionale Teleradio Indipendenti e Alessandro Pace per
 la S.p.A. TV Internazionale e l'Avvocato dello Stato Giorgio  D'Amato
 per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso di un procedimento instaurato ai sensi dell'art.
 700 c.p.c. dal titolare  della  ditta  Telestudio  Modena  contro  il
 Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  per ottenere la
 sospensione  in   via   cautelare   dell'ordine   di   disattivazione
 dell'impianto   di  telediffusione  emesso  dal  Circolo  Costruzioni
 Telegrafiche e Telefoniche di Bologna in data  30  gennaio  1989,  il
 Pretore  di  Modena  -  Sezione  di Pavullo ha sollevato questioni di
 legittimita' costituzionale degli artt. 2, 16, 32 e 38 della legge  6
 agosto  1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico
 e privato), per violazione dell'art. 21 della Costituzione.
    L'ordinanza di rimessione precisa che il giudizio a quo  e'  stato
 promosso  a  seguito  di  un  ordine  di disattivazione dell'impianto
 radioelettrico della emittente privata  Telestudio  Modena,  adottato
 dal  Circostel  di Bologna a tutela della Societa' TV Internazionale,
 sulla base del fatto che la predetta  Telestudio  Modena  trasmetteva
 sul  medesimo  canale  (53 VHF), in relazione al quale la societa' TV
 Internazionale era stata abilitata, con decreto 18 gennaio  1988  del
 Ministro delle poste e telecomunicazioni, a installare e a esercitare
 impianti  ripetitori via etere nel territorio nazionale dei programmi
 irradiati dalla "Societe' Speciale de  Enterprise".  Di  fronte  alla
 richiesta  di  tutela  cautelare  da  parte  di  Telestudio Modena il
 Ministero  resistente  ha  eccepito,  fra  l'altro,  il  difetto   di
 giurisdizione  del giudice ordinario. Ma, in ordine a tale eccezione,
 la  parte  ricorrente  ha  prospettato  il  dubbio  che   il   regime
 amministrativo previsto dalla legge fosse contrario all'art. 21 della
 Costituzione,  il  quale, a suo dire, riconosce un diritto soggettivo
 perfetto. Tale questione di legittimita' costituzionale e' apparsa al
 giudice a quo non manifestamente infondata e rilevante.
    In  ordine  al  primo  profilo,  il  pretore  rimettente  osserva,
 innanzitutto,  che il regime concessorio introdotto per la diffusione
 di programmi radiofonici e televisivi dagli artt. 2 e 16 della  legge
 n.  223  del  1990 determina un affievolimento del diritto soggettivo
 garantito dall'art. 21 della Costituzione, diritto che e'  parte  del
 primigenio  e  insopprimibile  patrimonio  di  ciascun soggetto ed e'
 comprensivo tanto dell'aspetto sostanziale relativo alla liberta'  di
 manifestazione  del pensiero quanto dell'aspetto strumentale relativo
 alla liberta' di utilizzazione dei mezzi necessari per attuare quella
 liberta'.
    Del  resto,  aggiunge  il  giudice  a   quo,   la   stessa   Corte
 costituzionale, allo scopo di rendere tale diritto compatibile con il
 soddisfacimento  del  pubblico interesse, ha esplicitamente affermato
 l'esigenza di sottoporlo a un regime autorizzatorio,  regime  che,  a
 differenza  di  quello  concessorio  previsto  dalla legge impugnata,
 presuppone l'esistenza del diritto. La concessione,  invece,  essendo
 di  carattere costitutivo, vulnera in radicibus il diritto soggettivo
 garantito dall'art. 21 della Costituzione, per il fatto che lo svuota
 della sua originaria portata degradandolo a interesse occasionalmente
 protetto.
    Ne' si potrebbe dire, nota ancora il giudice a quo, che il  regime
 concessorio sarebbe imposto dall'appartenenza delle radiofrequenze al
 demanio dello Stato, poiche', come ha insegnato recentemente la Corte
 di  cassazione,  una  siffatta appartenenza va sicuramente esclusa in
 ragione della insuscettibilita' di un loro solitario possesso.
    In secondo luogo, sempre ad avviso del giudice a quo,  il  diritto
 garantito  dall'art.  21  della  Costituzione  sarebbe  ulteriormente
 violato dal regime transitorio dettato dagli  artt.  32  e  38  della
 legge  n. 223 del 1990, che equipara irragionevolmente l'esercizio di
 impianti di ripetizione di segnali esteri all'esercizio  di  impianti
 per  la  radiodiffusione  di  programmi  radiofonici  e televisivi in
 ambito nazionale e locale. Poiche' la ripetizione di programmi esteri
 si esaurisce senza residui in un'attivita' imprenditoriale di  natura
 commerciale,   costituzionalmente   protetta   dall'art.   41   della
 Costituzione,  e  poiche'   tale   attivita'   incontra   un   limite
 invalicabile  nella  tutela,  eventualmente  antagonista, del diritto
 protetto  dall'art.  21  della  Costituzione,  ne   deriva   che   il
 legislatore  nelle disposizioni impugnate avrebbe dovuto prevedere un
 criterio di assegnazione delle  frequenze  diretto  a  rispettare  la
 priorita' della trasmissione di programmi nazionali e locali rispetto
 alla  ripetizione  di programmi esteri. La mancanza nella legge di un
 criterio del genere comporta, secondo il giudice a  quo,  la  lesione
 del  diritto  garantito  dall'art.  21  della  Costituzione  sotto un
 duplice  profilo:  a)  perche'  lo  sottopone  a  una  troppo   ampia
 discrezionalita'  amministrativa;  b) perche' comporta una disparita'
 di trattamento tra il regime  autorizzativo,  previsto  dall'art.  38
 della  legge  14  aprile  1975, n. 103, per i ripetitori di programmi
 esteri e conservato in vigore dalle  norme  impugnate,  e  il  regime
 concessorio  previsto  dalle  nuove  disposizioni  per  le  emittenti
 nazionali e locali.
    In ordine  alla  rilevanza  delle  questioni,  il  giudice  a  quo
 osserva,   innanzitutto,   che  la  risoluzione  della  questione  di
 legittimita' costituzionale  relativa  alla  natura  della  posizione
 soggettiva  contestata  e'  indubbiamente pregiudiziale rispetto alla
 decisione  che  lo  stesso  giudice  a  quo   deve   adottare   sulla
 proponibilita'   del   ricorso  innanzi  alla  autorita'  giudiziaria
 ordinaria, non potendosi stabilire se sussista la  giurisdizione  del
 giudice  adito  anziche'  quella del giudice amministrativo prima che
 sia deciso dalla Corte costituzionale se all'istante spetti, in  base
 alla  Costituzione,  un  diritto soggettivo ovvero, come prevedono le
 norme sospettate d'incostituzionalita', un  interesse  legittimo.  In
 secondo  luogo,  il pretore osserva che, ove fosse riconosciuta dalla
 Corte la sussistenza  di  un  diritto  soggettivo,  la  dichiarazione
 d'incostituzionalita'   delle  disposizioni  impugnate  comporterebbe
 l'illegittimita' in via derivata del provvedimento amministrativo  in
 relazione  al  quale  il  ricorrente nel giudizio a quo ha chiesto la
 tutela cautelare.
    2. - Si e' costituito in giudizio il titolare dell'emittente Tele-
 studio  Modena,  ricorrente  nel  giudizio  a   quo,   per   chiedere
 l'accoglimento della questione sulla base di motivi analoghi a quelli
 esposti   nell'ordinanza   di   rimessione,   salvo  una  piu'  forte
 accentuazione  della  lesione  del   principio   costituzionale   del
 pluralismo,  dovuta al favor che sarebbe accordato dalla legge n. 223
 del 1990 agli  oligopoli  privati  rispetto  alle  piccole  emittenti
 locali.
    3.  -  Con  un'amplissima memoria si e' costituita nel giudizio di
 costituzionalita'   anche    l'Associazione    Nazionale    Teleradio
 Indipendenti (A.N.T.I.), interveniente volontario nel giudizio a quo,
 per  chiedere  l'accoglimento della questione sulla base dei medesimi
 motivi addotti dall'ordinanza di rimessione.
    4. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 ministri per chiedere che le questioni siano dichiarate inammissibili
 o manifestamente infondate.
    A    sostegno    della   propria   richiesta   d'inammissibilita',
 l'Avvocatura dello Stato, dopo aver ricordato che  la  giurisprudenza
 costituzionale  e  di legittimita' ritiene unanimamente il difetto di
 giurisdizione del giudice ordinario, anche in  sede  di  procedimento
 cautelare,    in    relazione   alla   disattivazione   di   impianti
 radiotelevisivi, sottolinea che le questioni sollevate sono prive  di
 rilevanza,  sia perche' la ricorrente nel giudizio a quo non opera in
 regime di  concessione,  sia  perche'  l'autorizzazione  ministeriale
 contestata  nello  stesso giudizio e' stata rilasciata ai sensi della
 disciplina legislativa previgente.  Nel  merito,  l'Avvocatura  dello
 Stato  si  limita  a sottolineare la genericita' delle argomentazioni
 addotte, in ragione della quale apparirebbe  evidente  l'infondatezza
 della questione.
    5.  -  Si e' costituita nel giudizio di costituzionalita' anche la
 TV Internazionale s.p.a.,  la  quale,  a  suo  dire,  non  e'  potuta
 intervenire  nel  processo  a  quo,  poiche'  ad  essa  non  e' stato
 notificato ne' il ricorso proposto da Telestudio  Modena,  nonostante
 che  con  questo  venisse  contestata  la  legittimita'  del  decreto
 ministeriale con il quale la TV Internazionale era stata abilitata  a
 trasmettere, ne' il contestuale provvedimento pretorile di fissazione
 dell'udienza  per  la  comparizione delle parti. La TV Internazionale
 afferma di essere venuta a conoscenza della pendenza del  giudizio  a
 quo  nel  corso  di  altro  processo, di fronte al Pretore di Genova,
 durante  il  quale  e'  stata  depositata  da  parte  del   difensore
 dell'ANTI,  intervenuta  ad  adiuvandum  nel  giudizio  a  quo, copia
 dell'ordinanza  di  rimessione  introduttiva  del  presente  processo
 costituzionale,   al   fine   di   sollevare   analoga  questione  di
 costituzionalita' (non accolta dal Pretore di Genova perche' ritenuta
 irrilevante e manifestamente infondata).
    In base a tali elementi di fatto, la TV Internazionale, dopo  aver
 ricordato  che  essa e' litisconsorte necessario nel giudizio a quo e
 che  percio'  il  Pretore  di  Pavullo,  all'esito  del  giudizio  di
 costituzionalita',    non   potrebbe   validamente   adottare   alcun
 provvedimento   provvisorio,   sottolinea   che,   ove    la    Corte
 costituzionale    accogliesse   la   questione   sollevata,   la   TV
 Internazionale  non  potrebbe   piu'   giovarsi   dell'autorizzazione
 provvisoria  ex  lege  di  cui  gode  sul  canale 53VHF, ne' potrebbe
 ottenere la autorizzazione ministeriale definitiva ex art.  38  della
 legge  n.  103  del  1975  (che l'art. 38 della legge n. 223 del 1990
 equipara alle concessioni televisive su  scala  nazionale).  Di  modo
 che,   nell'ipotesi   di   dicharazione  d'incostituzionalita'  delle
 disposizioni  impugnate,  il  Ministro  dovrebbe  considerare  la  TV
 Internazionale  tamquam  non  esset,  senza  che quest'ultima, ove la
 Corte   continuasse   a   escludere   l'intervento    nel    giudizio
 costituzionale  dei  controinteressati,  abbia  modo di difendersi in
 sede giurisdizionale. Il grave e irreparabile pregiudizio che  la  TV
 Internazionale   riceverebbe   da   una  pronunzia  di  accoglimento,
 eventualmente resa a conclusione di tale giudizio,  giustificherebbe,
 secondo  l'interveniente,  la  sua  legittima  presenza  nel processo
 stesso, ai sensi dell'art. 24,  secondo  comma,  della  Costituzione.
 Tanto  piu' che una lettura degli artt. 23 e 25 della legge n. 87 del
 1953 e dell'art. 3 delle norme integrative, se effettuata  alla  luce
 del   predetto   art.  24  della  Costituzione,  dovrebbe  indurre  a
 considerare "parti del giudizio a quo", non  solo  quelle  che  erano
 tali  "storicamente",  ma  anche  quelle  che  tali  devono ritenersi
 "giuridicamente" (cioe' ai sensi dell'art. 101 c.p.c.).
    In  relazione  alla  questione  sollevata,  la  TV  Internazionale
 eccepisce  l'inammissibilita'  della  stessa:  innanzitutto,  perche'
 sicuramente irrilevante, considerato che  nel  giudizio  a  quo  sono
 dedotte  situazioni  regolate  dalla  disciplina  legislativa vigente
 anteriormente a  quella  impugnata;  in  secondo  luogo,  perche'  il
 giudice  a  quo  difetterebbe di giurisdizione, essendo il ricorrente
 titolare di un interesse legittimo, e non di un  diritto  soggettivo.
 Nel  merito,  comunque,  la questione, se non e' inammissibile per la
 discrezionalita' politica della scelta operata  dal  legislatore,  e'
 sicuramente infondata, sia perche' tanto le attivita' di trasmissione
 quanto   quelle   di  ripetizione  sono  contemporaneamente  soggette
 all'art.  21  e  all'art.  41   della   Costituzione,   sia   perche'
 l'autorizzazione  per  l'attivita' di ripetizione ha indubbiamente un
 carattere costitutivo.
    6. - Nel corso dell'udienza pubblica, su richiesta della  Societa'
 TV  Internazionale  comparsa  in  giudizio,  la Corte costituzionale,
 riunitasi  in  Camera  di  consiglio,  ha  ammesso  l'intervento  nel
 giudizio  di  legittimita'  costituzionale della predetta Societa' TV
 Internazionale.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Nel  corso  di  un  procedimento civile instaurato ai sensi
 dell'art.  700  c.p.c.  dal  titolare  della  Telestudio  Modena  per
 ottenere   la   sospensione   in   via   cautelare   dell'ordine   di
 disattivazione nei confronti di un proprio impianto di telediffusione
 emesso in data 30 gennaio 1989 dal Circolo Costruzioni Telegrafiche e
 Telefoniche di Bologna, il Pretore di Modena - Sezione di Pavullo  ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 16,
 32  e  38  della  legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
 radiotelevisivo pubblico e  privato),  per  violazione  dell'art.  21
 della Costituzione.
    Piu'  precisamente,  il  giudice  a quo contesta, innanzitutto, la
 legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 16 della legge n. 223 del
 1990, nella parte in cui, subordinando la  radiodiffusione  sonora  o
 televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica
 al  rilascio di un provvedimento di concessione, contrasterebbero con
 l'art. 21 della Costituzione,  il  quale  garantisce  il  diritto  di
 libera  manifestazione del pensiero, diritto che, per effetto del re-
 gime concessorio introdotto dalle disposizioni impugnate, soffrirebbe
 illegittimamente un affievolimento o  una  degradazione  a  interesse
 occasionalmente   protetto  a  causa  della  natura  costitutiva  del
 provvedimento amministrativo prescritto.
    In secondo luogo, lo stesso giudice a quo contesta la legittimita'
 costituzionale degli artt. 32 e 38 della legge n. 223 del 1990, nella
 parte  in  cui  equiparano,  quanto  agli  effetti,  le   concessioni
 rilasciate  ai  sensi  del  combinato  disposto formato dai ricordati
 artt. 2 e 16 con le autorizzazioni previste, a favore dei  ripetitori
 di  programmi esteri, dall'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103
 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica  e  televisiva),  e
 successive   modifiche.   Secondo   il   giudice   rimettente,   tale
 irragionevole equiparazione si porrebbe in contrasto  con  l'art.  21
 della Costituzione, dal momento che la ripetizione di segnali esteri,
 esaurendosi   senza   residui   in  un'attivita'  economica  tutelata
 dall'art.  41  della  Costituzione,  dovrebbe  incontrare  un  limite
 invalicabile  e,  quindi,  cedere  di  fronte  al  diritto  di libera
 manifestazione  del  proprio  pensiero.  Di  modo  che,  essendo   le
 frequenze   utilizzate   dai  ripetitori  le  medesime  fruite  dalle
 emittenti nazionali o locali, si sarebbe dovuto stabilire nella legge
 un criterio di assegnazione, che invece manca, volto a rispettare  la
 priorita'  delle  emittenti nazionali o locali rispetto ai ripetitori
 di programmi esteri.
    2. - In ordine all'ammissibilita' dell'intervento nel giudizio  di
 costituzionalita'  della  Societa'  TV Internazionale, non costituita
 nel giudizio a quo, occorre ricordare che questa Corte  ha  affermato
 che  il  principio di corrispondenza formale delle parti del giudizio
 incidentale di legittimita' costituzionale con quelle costituite  nel
 giudizio  principale, piu' volte enunciato dalla stessa Corte (v., ad
 esempio, ordd. nn. 25 e 30 del 1956, 22 del 1958, nonche' sentt.  nn.
 1022  del  1988,  124  del  1990,  63  e 356 del 1991), e' derogabile
 allorche' con l'ordinanza di rimessione viene sollevata una questione
 di  legittimita'  costituzionale  dalla   cui   risoluzione   dipende
 l'intervento  nel  giudizio  a  quo  del  soggetto  che ha chiesto di
 costituirsi  nel  processo costituzionale (sent. n. 429 del 1991). In
 altra occasione la  stessa  Corte  ha  derogato  al  principio  della
 corrispondenza  formale  fra  le  parti  dei  due  giudizi, quando ha
 ammesso l'intervento nel processo costituzionale di soggetti, che non
 erano parti nel procedimento a quo, in ragione  del  rilievo  che  il
 loro  interesse  a  stare  nel  giudizio di costituzionalita' sorgeva
 dall'ordinanza di rimessione con  la  quale  la  stessa  Corte  aveva
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale di fronte a se
 medesima (v. sent. n. 20 del 1982).
    Con riferimento al caso di specie, occorre osservare  che,  avendo
 ad  oggetto  il giudizio a quo la domanda di Telestudio Modena vo'lta
 ad ottenere una pronuncia cautelare onde  conseguire  la  sospensione
 del  provvedimento  interdittivo emesso a suo carico dal Circostel di
 Bologna  ed  essendo  la  Societa'  TV  Internazionale  abilitata   a
 esercitare  la  propria  attivita' di ripetizione di programmi esteri
 avvalendosi della medesima frequenza (canale  53  VHF)  in  relazione
 alla   quale   la   ricorrente   era   stata  colpita  da  ordine  di
 disattivazione, non vi puo' esser dubbio che la predetta Societa'  TV
 Internazionale  era titolare di un interesse dipendente da quello che
 costituiva l'oggetto principale della controversia: un interesse che,
 comunque, avrebbe  potuto  legittimare  un  intervento  nel  giudizio
 cautelare,  ove  la  Societa'  TV  Internazionale  ne  fosse venuta a
 conoscenza, e, a maggior ragione, nella successiva  fase  di  merito,
 allorquando  l'esame  della  fondatezza  della  pretesa di Telestudio
 Modena a diffondere i propri programmi  comporta  necessariamente  la
 valutazione  della  situazione  soggettiva che abilita la Societa' TV
 Internazionale a trasmettere programmi esteri sulla stessa  banda  di
 frequenza  nella  quale  anche  Telestudio  Modena  diffonde i propri
 programmi.
    Poiche' con l'adozione della ordinanza di  rimessione  il  giudice
 del  processo  cautelare  ha  sollecitato questa Corte a pronunziarsi
 sulla natura giuridica della situazione soggettiva che la  ricorrente
 pretende  di  avere  sulla  stessa  banda di frequenza sulla quale la
 Societa' TV Internazionale si dice abilitata a trasmettere e poiche',
 inoltre,   lo   stesso   giudice   ha    sollevato    questione    di
 costituzionalita'  su  quella  parte  della legge n. 223 del 1990 che
 equipara alle emittenti televisive private i ripetitori di  programmi
 televisivi  esteri  autorizzati  ai sensi dell'art. 38 della legge n.
 103 del 1975 (e successive modificazioni),  si  deve  concludere  che
 l'interesse  di cui e' titolare la Societa' TV Internazionale, pur se
 formalmente  esterno  rispetto  al   giudizio   cautelare,   inerisce
 immediatamente  al  rapporto sostanziale, rispetto al quale, per come
 e' stata concretamente formulata dal giudice rimettente la  questione
 di   costituzionalita',   un'eventuale   pronunzia   di  accoglimento
 eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un  pregiudizio
 irrimediabile  nei  confronti  della  posizione  giuridica soggettiva
 vantata dalla stessa Societa' TV Internazionale.
    Per tali motivi, non potendosi ammettere, alla luce  dell'art.  24
 della  Costituzione, che vi sia un giudizio direttamente incidente su
 posizioni giuridiche soggettive senza  che  vi  sia  la  possibilita'
 giuridica  per  i  titolari  delle medesime posizioni di "difenderle"
 come parti nel processo stesso, questa Corte ha ammesso  l'intervento
 della   Societa'   TV   Internazionale   nel   presente  giudizio  di
 legittimita' costituzionale.
    3.   -   Le   questioni   di   costituzionalita'   sollevate  sono
 inammissibili.
    Sebbene  il  giudice  a  quo,  in  ordine  alla  rilevanza   delle
 questioni,  dimostri  la  pregiudizialita' della decisione sul merito
 costituzionale, relativa alla qualificazione della  natura  giuridica
 della  posizione  soggettiva  contestata,  al  fine  di  valutare  la
 sussistenza della propria giurisdizione  sulla  domanda  introduttiva
 del  giudizio principale, nondimeno una pronunzia di inammissibilita'
 per irrilevanza si impone sotto altro profilo.
    Come gia' riferito, il giudizio a  quo  e'  stato  promosso  dalla
 ricorrente Telestudio Modena prima dell'entrata in vigore della legge
 impugnata,  al  fine  di ottenere, in via d'urgenza, un provvedimento
 cautelare in ordine a fatti interamente ricompresi  nella  disciplina
 previgente.  Pertanto  -  anche  in  considerazione della mancanza di
 qualsiasi  motivazione  nell'ordinanza   di   rimessione   circa   la
 rilevanza,  ai  fini  dell'adozione  della pronuncia cautelare, delle
 disposizioni entrate in vigore  successivamente  al  verificarsi  dei
 fatti  dedotti  nel  ricorso  -  occorre  osservare che la disciplina
 concessoria censurata con l'impugnazione degli artt. 2 e 16 della  l.
 n.  223  del  1990 non puo' concorrere in alcun modo a qualificare la
 situazione soggettiva del ricorrente.
    Inoltre,  la   protrazione   degli   effetti   dell'autorizzazione
 rilasciata alla Societa' TV Internazionale, cosi' come disposta dagli
 artt.  32  e  38  della  legge  n. 223 del 1990, non puo' minimamente
 incidere sulla valutazione della legittimita' dell'esercizio di fatto
 di trasmissione televisiva da parte della stessa  Telestudio  Modena,
 poiche',  semmai, sono le norme contenute nell'art. 38 della legge n.
 103 del 1975, a essere rilevanti in  ordine  alla  qualificazione  di
 quell'esercizio.  Ma  tali  norme  non  costituiscono  oggetto  della
 questione sollevata con l'ordinanza di rimessione emessa dal  giudice
 a quo.