IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile recante il n. 5817/1991 del ruolo generale degli affari contenziosi promosso da Ortega Bianchi Mattia contro il prefetto della provincia di Palermo, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione. Con ricorso pervenuto in cancelleria il 16 ottobre 1991 Ortega Bianchi Mattia, residente in Montemaggiore Belsito, proponeva opposizione avverso l'ordinanza dal prefetto della provincia di Palermo notificata il 14 ottobre 1991 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di lire 175.000, oltre le spese, perche' ritenuto responsabile di contravvenzione all'art. 102 del codice della strada. Si doleva dell'opposto provvedimento il ricorrente deducendo che alla data del 2 novembre 1986 (alla quale faceva riferimento l'organo di Polizia per l'accertamento della infrazione) il veicolo del quale veniva ritenuto proprietario era invece da tempo venduto a tale Agatino Ugo. Con decreto del 21 ottobre 1991 questo pretore fissava la comparizione dell'opponente e del Prefetto di Palermo per l'udienza del 5 maggio 1992, ordinando a quest'ultimo nel contempo di depositare gli atti di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge n. 689/1981. Il suddetto provvedimento veniva notificato all'autorita' che aveva emesso il provvedimento opposto e, mediante deposito in cancelleria, al ricorrente (che nella opposizione, dichiarando di risiedere in Montemaggiore Belsito, non aveva eletto domicilio in questo comune di Palermo). Non essendosi quest'ultimo presentato all'udienza del 5 maggio 1992 la causa veniva posta in riserva. Cio' posto osserva il giudicante che ai sensi del quinto comma, dell'art. 23 della legge n. 689/1981 non essendosi presentato l'opponente (che non ha nominato procuratore) all'udienza fissata senza addurre alcun legittimo impedimento, questo pretore dovrebbe convalidare il provvedimento opposto. Tale soluzione, avuto riguardo alla circostanza che il ricorrente, con tutta probabilita', nessuna notizia ha avuto dell'udienza fissata, giacche', come sopra accennato, il decreto pretorile gli e' stato notificato mediante deposito in cancelleria, non pare si sottragga a censure di incostituzionalita'. Si osserva al riguardo che, come e' noto, l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con il provvedimento, analogo al giudizio instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano all'amministrazione ed all'opponente; pertanto tale opposizione puo' consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta, e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimita' e la fondatezza della pretesa stessa (Cass. 19 dicembre 1989, n. 5721, in rep. foro It. 1989 col. 2857, n. 64). Una chiara deviazione rispetto ai principi che disciplinano l'ordinario giudizio civile e' invece costituita dal disposto del quinto comma dell'art. 23 della legge n. 689/1981 per il quale, se l'opponente o il suo procuratore non si presentano alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore convalida il provvedimento opposto. La deviazione, come e' evidente, e' determinata dal fatto che viene imposto un particolare comportamento all'opponente (che, si ripete, ha la veste sostanziale di convenuto) successivo alla stessa instaurazione del giudizio, gia' soggetto a termini perentori. Insomma all'opponente, per poter contestare davanti il giudice la pretesa sanzionatoria dell'autorita' amministrativa, e perche' quest'ultima sia chiamata a dimostrare la fondatezza della pretesa anzidetta, viene imposto non solo di promuovere il giudizio entro termini perentori, ma pure di presentarsi alla prima udienza. Di per se stesso tutto cio' (la imposizione cioe' di particolari oneri posti a carico di chi agisce in giudizio) pare pienamente legittimo perche', come piu' volte osservato, rientra nella discrezionalita' del legislatore, stabilendo peculiari procedure, differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarita' del rapporto da regolare. Nella specie, dunque, il legislatore ha inteso attribuire un particolare significato alla mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza, desumendo da tale comportamento la cessazione di ogni interesse a coltivare l'opposizione; ed in vista, appunto, della particolarita' del giudizio, costituito dalla contestazione di un provvedimento amministrativo, ne ha fatto seguire la conferma "convalida" dell'ordinanza opposta. Perche' possa attribuirsi rilievo a tale comportamento e' pero' necessario che lo stesso sia volontario, sia cioe' eplicazione di una reale cessazione di interesse, e non invece determinato da circostanze esterne e contingenti, che escludono il collegamento tra volonta' e condotta. E non pare contestabile che tipica circostanza esterna e contingente sia costituita dalla mancata conoscenza della data fissata per l'udienza; mancata conoscenza determinata dal fatto che, come piu' volte accennato, nella specie il provvedimento pretorile di fissazione dell'udienza e' stato notificato all'opponente mediante deposito in cancelleria. Come e' noto, infatti, il quarto comma dell'art. 22 della legge in esame stabilisce che il ricorso deve contenere (quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito; il comma successivo specifica poi che se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente "vengono eseguite mediante deposito in cancelleria". Tale disciplina non pare si sottragga a sospetti di illegittimita' costituzionale. Si introduce, in primo luogo, un trattamento differenziato secondo che il ricorrente risieda o meno nel comune dove ha sede il pretore adito. Nel primo caso, infatti, la notifica al ricorrente viene effettuata al proprio indirizzo, mentre nel secondo mediante deposito in cancelleria. Ma, soprattutto, tale meccanismo pare del tutto contrastante con lo spirito del procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione. Mentre, infatti, il legislatore ha indubbiamente inteso favorire la possibilita' che il destinatario del provvedimento sanzionatorio possa agevolmente promuovere e condurre l'opposizione (e da qui la possibilita' che in giudizio stia personalmente l'opponente - che altrimenti sarebbe verosimilmente indotto a non impugnare il provvedimento sanzionatorio di piu' modesta incidenza economica se fosse imposto il ricorso alla difesa tecnica - l'assunzione a cura della cancelleria delle notificazioni e delle comunicazioni; l'esenzione degli atti del procedimento da ogni tassa ed imposta; i poteri istruttori attribuiti al giudice, ecc.), dall'altra con la disposizione in esame introduce un vero e proprio trabocchetto processuale nel quale inevitabilmente cade (come l'esperienza pressoche' costantemente evidenzia) chi non ricorre (come consente il procedimento) alla difesa tecnica ed ha la sfortuna di risiedere in comune diverso da quella dove ha sede il pretore adito. L'inconveniente potrebbe essere evitato se si imponesse di notificare il provvedimento pretorile di fissazione dell'udienza all'indirizzo dell'opponente; ovvero se si imponesse, quantomeno, di rendere edotto il medesimo, in sede di emissione della ordinanza ingiunzione (art. 18 della legge n. 689/1981), oltre che della possibilita' di impugnarla (come esplicitamente previsto dall'ultimo comma, dell'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241), anche della necessita' di eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito; e delle conseguenze che derivano da tale mancata indicazione. Ma tali prescrizioni non sono, allo stato, imposte ne' alla cancelleria ne' all'amministrazione; e pertanto le disposizioni esaminate non sembra si sottraggano a censure di incostituzionalita' sia per l'ingiustificata disparita' di trattamento che introducono tra i destinatari del provvedimento sanzionatorio amministrativo (discriminati in base al luogo di residenza); e sia per la inammissibile soppressione del diritto di azione che deriva dal fatto che determinati effetti processuali (quali la convalida dell'ordinanza ingiunzione con la preclusione di esaminarne in giudizio la fondatezza) sono raggiunti senza che l'interessato (al quale, si ripete, si consente di non avvalersi di difesa tecnica) abbia avuto la reale possibilita' di farsi sentire dal giudice prima che questi emetta il provvedimento (nel che consiste l'essenza del contraddittorio e, in definitiva, dello stesso processo). Ne segue la declaratoria di non manifesta infondatezza delle norme esaminate nei termini di cui in dispositivo. Non pare contestabile, infine, la piena rilevanza della questione ai fini della decisione del presente procedimento che ove venisse accolta la questione prospettata non potrebbe essere definito con la convalida del provvedimento opposto.