Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  nei  confronti
 della   regione  Marche,  in  persona  del  presidente  della  giunta
 regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata  dal
 consiglio  regionale  il 2 giugno 1992, comunicata al commissario del
 governo l'8 giugno 1992, e recante  "determinazione  delle  aliquote,
 per   l'anno   1992,   dell'addizionale   all'imposta   erariale   di
 trascrizione  di  cui   alla   legge   n.   952/1977   e   successive
 modificazioni, della addizionale regionale all'imposta di consumo sul
 gas   metano   usato   come  combustibile  e  dell'imposta  regionale
 sostitutiva per le utenze esenti".
    Con telegramma  18  febbraio  1992,  il  governo  ha  rinviato  la
 delibera legislativa 15 gennaio poi riapprovata.
    La  delibera  legislativa  impugnata  non  puo' essere qualificata
 "nuova". malgrado cio', essa e' stata approvata con  una  maggioranza
 non   "assoluta"   e   quindi   con  violazone  dell'art.  127  della
 Costituzione come interpretato da codesta Corte (sentenze n. 79/1989,
 punto 4, e n. 154 del 1990, punto 4). Ne' alcun rilievo  puo'  essere
 riconosciuto  alla circostanza che il nuovo testo ha tenuto conto del
 rilievo governativo.