Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Marche, in persona del presidente della giunta regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale il 2 giugno 1992, comunicata al commissario del governo l'8 giugno 1992, e recante "determinazione delle aliquote, per l'anno 1992, dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge n. 952/1977 e successive modificazioni, della addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti". Con telegramma 18 febbraio 1992, il governo ha rinviato la delibera legislativa 15 gennaio poi riapprovata. La delibera legislativa impugnata non puo' essere qualificata "nuova". malgrado cio', essa e' stata approvata con una maggioranza non "assoluta" e quindi con violazone dell'art. 127 della Costituzione come interpretato da codesta Corte (sentenze n. 79/1989, punto 4, e n. 154 del 1990, punto 4). Ne' alcun rilievo puo' essere riconosciuto alla circostanza che il nuovo testo ha tenuto conto del rilievo governativo.