IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  712/1990
 proposto  dall'unita' sanitaria locale n. 13 della Toscana in persona
 del presidente pro-tempore rappresentato e difeso  dall'avv.  Stefano
 Grassi  presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in Firenze,
 via Gino Capponi n. 26, contro:
      la regione Toscana in persona  del  presidente  pro-tempore  non
 costituitosi in giudizio;
      il  comitato  regionale  di  controllo  in  persona  del  legale
 rappresentante  pro-tempore  non  costituitosi   in   giudizio;   per
 l'annullamento  della  decisione  n.  109 adottata nella seduta del 6
 ottobre 1990 con la quale  il  comitato  regionale  di  controllo  ha
 annullato la delibera del comitato di gestione dell'u.s.l. ricorrente
 n. 2315 del 19 settembre 1990;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Vista  la memoria prodotta dall'u.s.l. ricorrente a sostegno della
 propria difesa;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito alla pubblica udienza del 18 dicembre 1991 l'avv. Neri Baldi
 su delega dell'avv. Grassi per la ricorrente;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    La regione Toscana con delibera della propria giunta n. 2647 del 6
 marzo  1990  ha  dettato   alle   u.s.l.   criteri   per   l'omogenea
 determinazione  del  personale  soggetto  a  rischio  da  radiazioni,
 individuandone tre categorie.
    La prima  comprendente  il  personale  di  cui  al  secondo  comma
 dell'art.  2  della  legge  27  ottobre  1988,  n. 460, la seconda il
 personale medico anestesista e  tutto  il  personale  operante  nelle
 "zone  controllate"  che le commissioni per il rischio radiologico di
 cui all'art. 58 del d.P.R.  n.  270/1987  abbiano  dichiarato  essere
 esposto  in  materia  continua alle radiazioni ionizzanti e che viene
 equiparato  alla  precedente  categoria  per   quanto   concerne   il
 trattamento  normativo  inerente  alle  radiazioni  ionizzanti  ed  i
 dipendenti compresi nel terzo comma del precitato art. 1 della  legge
 n. 460.
    Tale  indirizzo  ha  trovato  conferma nella delibera della stessa
 giunta n. 379 del 3 luglio 1990.
    La u.s.l. n. 13 della Toscana con delibera del proprio comitato di
 gestione  n.  2315  del  17  settembre 1990 ha recepito gli anzidetti
 criteri ed assunto l'impegno di spesa per il mese di ottobre 1990.
    Con decisione n. 109 del 6 ottobre 1990 il comitato  regionale  di
 controllo  ha  annullato  la  delibera  della  u.s.l.  per violazione
 dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 460.
    Con ricorso notificato il 23 ed il 26 novembre 1990  e  depositato
 il  3  dicembre  successivo,  l'u.s.l.  n.  13 ha impugnato davanti a
 questo  t.a.r.  l'anzidetto  provvedimento  di  controllo   negativo,
 deducendo le censure che in sintesi si riportano qui di seguito:
      1)  dall'esame  dell'art.  9  del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348,
 dell'art. 58 del d.P.R. 20 maggio 1987, n.  270,  e  della  legge  27
 ottobre  1988,  n. 460, appare evidente che il personale sottoposto a
 rischio radiologico va diviso in tre categorie.
    Nella prima categoria rientrano i tecnici ed i medici  radiologici
 preposti  al  funzionamento degli apparecchi ed alla lettura dei dati
 diagnostici da essi  forniti  e  risultano,  percio'  ontologicamente
 preposti all'esercizio della radioagnostica.
    Per   tali   soggetti   la   legge   prevede   la   corresponsione
 dell'indennita' di rischio per radiazioni e l'incremento del  congedo
 ordinario,   previa   verifica   dell'obbligo   di  prestare  l'opera
 professionale in zone controllate, secondo  le  indicazioni  previste
 dal Ministero della sanita'.
    Una  seconda  categoria  di  personale a rischio e' costituita dai
 soggetti non compresi nella categoria precedente, ma comunque  tenuti
 a  prestare  le proprie mansioni di lavoro in ambiente caratterizzato
 dal rischio da irradiazione da sostanze ionizzanti.
    In sostanza si tratta di quelle persone  che,  pur  non  provviste
 della  qualifica  di  radiologo  o  tecnico  di  radiologia  svolgono
 continuamente e normalmente la loro attivita' in ambiente a rischio.
    L'individuazione di questo personale e'  rimesso  dalla  legge  ad
 un'apposita  commissione  tecnica  che  deve  valutare,  in  aggiunta
 all'obbligo   di   prestare   l'opera   professionale   nelle   "zone
 controllate"  (secondo  la  disciplina  prevista  per  i  medici ed i
 tecnici  di  radiologia),  la  presenza  di  fatto  "delle   medesime
 condizioni  lavorative  ritenute  idonee a configurare la sussistenza
 del rischio per i medici ed i tecnici radiologi".
    L'ultima categoria dei soggetti a rischio e' stata introdotta  con
 la   legge   n.   460/1988  che  ha  previsto  la  corresponsione  di
 un'indennita', nella misura ridotta di L. 50.000 in favore  di  tutti
 gli  altri  soggetti  che  siano  tenuti  a  prestare  la  loro opera
 professionale in zone a rischio, ma in modo discontinuo, temporaneo o
 a rotazione.
    Il  comitato  regionale   di   controllo,   invece,   e'   partito
 dall'erroneo  presupposto che non esisterebbero altri soggetti tenuti
 a prestare la loro opera in modo continuo e obbligatorio, in ambienti
 a rischio radiologico, che non siano medici o tecnici di radiologia.
    Tale indicazione non puo' essere condivisa, tant'e'  vero  che  la
 giurisprudenza  e'  pacifica nell'affermare che in applicazione della
 normativa vigente, la indennita'  di  rischio  radiologico  spetta  a
 qualunque sanitario, comunque esposto a radiazioni ionizzanti.
    L'interpretazione   della   normativa   vigente   prospettata  dal
 Co.Re.Co.  determinerebbe,  percio'  una  illegittima  e  del   tutto
 ingiustificata disparita' di trattamento fra i frequentatori abituali
 di  ambienti  sottoposti  al rischio da radiazioni, in relazione alla
 diversa   qualifica,   ma   prescindendo   dalla   concreta  presenza
 nell'ambiente a rischio per motivi professionali.
    Il comitato  di  gestione  della  u.s.l.  n.  13,  nella  delibera
 annullata,  ha  a  questo proposito correttamente motivato la propria
 decisione rilevando che al personale medico e tecnico  di  radiologia
 possono  essere  equiparati, previo accertamento, caso per caso, quei
 soggetti   che   presentano   i   requisiti,   rappresentati    dalla
 sottoposizione  in  modo  continuo all'azione di sostanze ionizzanti,
 dalla prestazione della propria attivita'  nell'ambito  di  una  zona
 controllata e dell'inevitabilita' dell'esposizione a rischio.
    L'innovazione  legislativa  contenuta  nell'art.  1 della legge n.
 460/1988, per essere correttamente interpretata, deve essere inserita
 in questo contesto.
    Il secondo comma di tale disposizione opera  sul  piano  meramente
 economico   e   si   limita  a  stabilire  un  incremento  di  valore
 dell'indennita' da corrispondere per il  rischio  radiologico,  senza
 peraltro modificarne i presupposti.
    Il  terzo comma dell'art. 1 istituisce, invece una nuova categoria
 di  soggetti  che  hanno  diritto  a   percepire   l'indennita'   per
 radiazioni, ma in misura ridotta.
    Questa  categoria  e' composta dai dipendenti che prestino la loro
 attivita' lavorativa in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione in
 ambiente a rischio.
    Tali soggetti, secondo  la  disciplina  previgente,  non  avevano,
 invece alcun diritto.
    L'individuazione  di  questo  personale  e'  stata  demandata alla
 stessa commissione dal  quarto  comma  dell'art.  58  del  d.P.R.  n.
 270/1987,  cui  compete  anche  l'individuazione  dell'altra parte di
 personale, non  medico  e  tecnico  di  radiologia,  cui  spettano  i
 benefici  in misura completa che non risultano in alcun modo abrogati
 dalla innovazione normativa.
    Non si  puo'  quindi  dubitare  che  l'indennita'  di  rischio  da
 radiazioni,  prevista  dall'art. 1, primo comma, della legge 28 marzo
 1968, n. 416, prevista per i  tecnici  di  radiologia  medica  ..  e'
 attribuita   a  favore  della  totalita'  dei  lavoratori  esposti  a
 radiazioni ionizzanti in modo effettivo ed in via continuativa a tale
 rischio.
    Con memoria depositata il 21 maggio 1991 la u.s.l.  ricorrente  ha
 svolto piu' ampia difesa, deducendo tra l'altro che l'interpretazione
 prospettata  nella  sentenza  di questa sezione n. 86 del 25 febbraio
 1991 e' la sola che consenta di superare i dubbi di costituzionalita'
 della  citata  legge  n.  460/1988  ed  ha  concluso,   quindi,   per
 l'accoglimento del ricorso.
    Con  sentenza parziale n. 366/1991 questo t.a.r. dopo premesso che
 la domanda della u.s.l. ricorrente  si  riferiva  al  solo  personale
 sanitario  non  espressamente contemplato dalla legge n. 460/1988 tra
 quello avente diritto all'indennita' da  rischio  radiologico  ed  al
 congedo  aggiuntivo  di  giorni  quindici  per anno, ma che era stato
 riconosciuto sottoposto a detto rischio al pari dei radiologi  e  dei
 tecnici  di radiologia, ha respinto la tesi secondo la quale l'art. 1
 della legge n. 460 predetta potesse interpretarsi nel senso di essere
 esteso  anche  al  personale  non  espressamente  contemplato  ed  ha
 disposto  l'acquisizione  dei  verbali  con  i  quali  la commissione
 prevista  dall'art.  58 del d.P.R. n. 270/1987 aveva individuato tale
 personale.
    L'amministrazione  ha  eseguito   l'istruttoria   depositando   in
 giudizio i verbali anzidetti.
    Dal  verbale  in  data  18  settembre  1991 risulta che sono stati
 riconosciuti professionalmente esposti al rischio radiologico  alcuni
 medici  anestesisti,  ortopedici,  un  addetto  all'U.O. di chimica e
 fisica ambientale, uno addetto a quella di medicina nucleare,  due  a
 quella di radiagnostica, una a quella di neuroradiologia.
    Con  memoria  depositata il 6 dicembre 1991 l'u.s.l. ricorrente ha
 svolto piu' ampia difesa sostenendo, tra l'altro che il secondo comma
 dell'art. 1  della  legge  n.  460/1988  prevedendo  l'indennita'  da
 rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo soltanto per i medici ed
 i  tecnici  di  radiologia  si  pone  in contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione, perche' determina  una  ingiustificata  esclusione  dai
 benefici  in  questione  di  una  considerevole  quota  di  personale
 sanitario chiamato ad operare  nello  stesso  ambiente  sottoposto  a
 radiazione ionizzanti.
    Ha  aggiunto  la  predetta amministrazione, che la norma anzidetta
 appare anche in contrasto con il principio di ragionevolezza, perche'
 essa  opera  in  senso  opposto  a  quei  criteri   individuati   dal
 legislatore come presupposto per la concessione del beneficio per cui
 e'  causa  (profilassi  e terapia) e, che, siccome l'indennita' ed il
 congedo suppletivo costituiscono strumenti profilattici,  terapeutici
 e   di   medicina  preventiva,  per  ovviare  all'incidenza  negativa
 dell'irradiazione con sostanze ionizzanti il corpo umano, il  secondo
 comma dell'art. 1 della legge n. 460/1988 si pone in contrasto, anche
 con  l'art.  32  della  Costituzione,  secondo il quale la Repubblica
 tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
 della collettivita'.
                             D I R I T T O
    Il secondo comma della legge 27 ottobre 1988, n. 460, ha  disposto
 che al personale medico e tecnico di radiologia di cui all'art. 1 del
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20  maggio 1987, n. 270,
 l'indennita' mensile lorda di L. 30.000 corrisposta  ai  sensi  della
 legge  28  marzo  1968,  n.  416  e' aumentata a L. 200.000 mensili a
 decorrere dal 1º gennaio 1988.
    Il successivo terzo comma aggiunge, ancora, che al  personale  non
 compreso  nel precedente secondo comma dello stesso articolo, che sia
 esposto a rischio  da  radiazioni  ionizzanti  in  modo  discontinuo,
 temporaneo   o   a   rotazione,   in  quanto  adibito  normalmente  e
 prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale del
 medesimo secondo comma e cioe' i  medici  e  tecnici  di  radiologia,
 viene  riconosciuta  una  indennita'  mensile  lorda  di  L. 50.000 a
 decorrere dal 1º gennaio 1988, rimanendo  l'individuazione  di  detto
 personale   affidata  alla  commissione  prevista  dal  quarto  comma
 dell'art. 58 del d.P.R. 20 maggio 1958, n. 270.
    Da quanto precede puo' desumersi che  la  legge  in  questione  ha
 suddiviso   i   dipendenti  delle  unita'  sanitarie  locali  in  due
 categorie.
    Nella prima di esse ha ricompreso il personale tecnico e medico di
 radiologia sottoposto  in  modo  continuo  al  rischio  derivante  da
 radiazioni ionizzanti.
    Nella  seconda  categoria ha ricompreso il rimanente personale che
 secondo la previsione legislativa e' esposto in maniera  discontinua,
 temporanea  o  a  rotazione  al  suddetto  rischio,  perche'  adibito
 normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dai
 medici e tecnici di radiologia.
    Nel caso di specie, pero' la commissione prevista dal quarto comma
 dell'art. 58 del d.P.R.  n.  270/1987  ha  accertato  che  dipendenti
 diversi  dai medici e tecnici di radiologia, come di anestesisti, gli
 ortopedici, gli addetti  all'unita'  organica  di  chimica  e  fisica
 ambientale,  a  quelle  di  medicina  nucleare,  di  radiagnostica  e
 neuroradiologia, sono soggetti professionalmente e  continuamente  al
 rischio da radiazioni ionizzanti al pari del personale radiologo.
    Gli  stessi  pero'  non possono usufruire del trattamento previsto
 per quest'ultimi dalla normativa vigente (indennita'  di  L.  200.000
 mensili  e  congedo aggiuntivo di giorni quindici l'anno), perche' la
 legge n. 460 citata presume che possano, eventualmente esser  esposti
 al  rischio  da  radiazioni  ionizzanti  solo in maniera discontinua,
 temporanea o a rotazione.
    Posto in tali  termini  il  problema,  non  appare  manifestamente
 infondata  a  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1
 della legge n. 460/1988 per contrasto con gli  artt.  3  e  32  della
 Costituzione nella parte in cui esclude che i dipendenti delle unita'
 sanitarie  locali  sottoposti  a  rischio da radiazioni ionizzanti al
 pari dei medici e dei tecnici di  radiologia  non  possano  usufruire
 degli stessi benefici previsti per questi ultimi.
    La   disposizione   appare   in   contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione, perche' prevede un trattamento difforme,  a  fronte  di
 due categorie di personale che sostanzialmente versano nella medesima
 situazione.
    Tenuto  conto  che l'indennita' prevista per il personale medico e
 tecnico di radiologia non rappresenta una monetizzazione del rischio,
 ma un concorso per le maggiori  spese  a  detto  personale,  a  scopo
 profilattico  e  terapeutico, come specificato, anche nella relazione
 alla proposta di legge (atti Senato, decima legislatura, stampato  n.
 523) e che il congedo aggiuntivo ha pure una finalita' profilattica e
 terapeutica,  appare  evidente  che la norma risulta in contrasto con
 l'art. 32 della Costituzione nella parte in cui tutela la salute come
 diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettivita'.
    La norma, inoltre non risponde al principio della  ragionevolezza,
 perche',  senza  giustificato motivo ed illogicamente non prevede gli
 stessi  benefici  e  non  ha  le  stesse  finalita'  profilattiche  e
 terapeutiche  nei  confronti di quei dipendenti che sono sottoposti a
 rischio da radiazioni, al pari dei medici ed i tecnici di radiologia.
    Da quanto esposto appare evidente la rilevanza della questione  di
 legittimita' costituzionale.
    Infatti l'articolo, cosi' come formulato non consente al personale
 delle  unita'  sanitarie  locali  che  non  riveste  la  qualifica di
 radiologo o di tecnico di radiologia di potere usufruire dello stesso
 trattamento  (L.  200.000  mensili  e  quindici  giorni  di   congedo
 aggiuntivo annuo) di questi ultimi.
    Per  tale  ragione  la decisione definitiva del ricorso dipende da
 quella della Corte costituzionale, dal momento che la  domanda  della
 ricorrente  puo'  essere  accolta  solo  in quanto risulti fondata la
 questione di legittimita' costituzionale  del  summenzionato  art.  1
 della legge n. 460/1988.
    Pertanto,  il  collegio ritiene di dover sollevare la questione di
 legittimita' costituzionale del precitato art. 1, primo comma,  della
 legge  n.  460  del 27 ottobre 1988 con riferimento agli artt. 3 e 32
 della Costituzione con contestuale sospensione del presente giudizio,
 fino all'esito di quello incidentale di legittimita' costituzionale.