IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 712/1990 proposto dall'unita' sanitaria locale n. 13 della Toscana in persona del presidente pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Grassi presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in Firenze, via Gino Capponi n. 26, contro: la regione Toscana in persona del presidente pro-tempore non costituitosi in giudizio; il comitato regionale di controllo in persona del legale rappresentante pro-tempore non costituitosi in giudizio; per l'annullamento della decisione n. 109 adottata nella seduta del 6 ottobre 1990 con la quale il comitato regionale di controllo ha annullato la delibera del comitato di gestione dell'u.s.l. ricorrente n. 2315 del 19 settembre 1990; Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la memoria prodotta dall'u.s.l. ricorrente a sostegno della propria difesa; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 18 dicembre 1991 l'avv. Neri Baldi su delega dell'avv. Grassi per la ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue; F A T T O La regione Toscana con delibera della propria giunta n. 2647 del 6 marzo 1990 ha dettato alle u.s.l. criteri per l'omogenea determinazione del personale soggetto a rischio da radiazioni, individuandone tre categorie. La prima comprendente il personale di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 460, la seconda il personale medico anestesista e tutto il personale operante nelle "zone controllate" che le commissioni per il rischio radiologico di cui all'art. 58 del d.P.R. n. 270/1987 abbiano dichiarato essere esposto in materia continua alle radiazioni ionizzanti e che viene equiparato alla precedente categoria per quanto concerne il trattamento normativo inerente alle radiazioni ionizzanti ed i dipendenti compresi nel terzo comma del precitato art. 1 della legge n. 460. Tale indirizzo ha trovato conferma nella delibera della stessa giunta n. 379 del 3 luglio 1990. La u.s.l. n. 13 della Toscana con delibera del proprio comitato di gestione n. 2315 del 17 settembre 1990 ha recepito gli anzidetti criteri ed assunto l'impegno di spesa per il mese di ottobre 1990. Con decisione n. 109 del 6 ottobre 1990 il comitato regionale di controllo ha annullato la delibera della u.s.l. per violazione dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 460. Con ricorso notificato il 23 ed il 26 novembre 1990 e depositato il 3 dicembre successivo, l'u.s.l. n. 13 ha impugnato davanti a questo t.a.r. l'anzidetto provvedimento di controllo negativo, deducendo le censure che in sintesi si riportano qui di seguito: 1) dall'esame dell'art. 9 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, dell'art. 58 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, e della legge 27 ottobre 1988, n. 460, appare evidente che il personale sottoposto a rischio radiologico va diviso in tre categorie. Nella prima categoria rientrano i tecnici ed i medici radiologici preposti al funzionamento degli apparecchi ed alla lettura dei dati diagnostici da essi forniti e risultano, percio' ontologicamente preposti all'esercizio della radioagnostica. Per tali soggetti la legge prevede la corresponsione dell'indennita' di rischio per radiazioni e l'incremento del congedo ordinario, previa verifica dell'obbligo di prestare l'opera professionale in zone controllate, secondo le indicazioni previste dal Ministero della sanita'. Una seconda categoria di personale a rischio e' costituita dai soggetti non compresi nella categoria precedente, ma comunque tenuti a prestare le proprie mansioni di lavoro in ambiente caratterizzato dal rischio da irradiazione da sostanze ionizzanti. In sostanza si tratta di quelle persone che, pur non provviste della qualifica di radiologo o tecnico di radiologia svolgono continuamente e normalmente la loro attivita' in ambiente a rischio. L'individuazione di questo personale e' rimesso dalla legge ad un'apposita commissione tecnica che deve valutare, in aggiunta all'obbligo di prestare l'opera professionale nelle "zone controllate" (secondo la disciplina prevista per i medici ed i tecnici di radiologia), la presenza di fatto "delle medesime condizioni lavorative ritenute idonee a configurare la sussistenza del rischio per i medici ed i tecnici radiologi". L'ultima categoria dei soggetti a rischio e' stata introdotta con la legge n. 460/1988 che ha previsto la corresponsione di un'indennita', nella misura ridotta di L. 50.000 in favore di tutti gli altri soggetti che siano tenuti a prestare la loro opera professionale in zone a rischio, ma in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione. Il comitato regionale di controllo, invece, e' partito dall'erroneo presupposto che non esisterebbero altri soggetti tenuti a prestare la loro opera in modo continuo e obbligatorio, in ambienti a rischio radiologico, che non siano medici o tecnici di radiologia. Tale indicazione non puo' essere condivisa, tant'e' vero che la giurisprudenza e' pacifica nell'affermare che in applicazione della normativa vigente, la indennita' di rischio radiologico spetta a qualunque sanitario, comunque esposto a radiazioni ionizzanti. L'interpretazione della normativa vigente prospettata dal Co.Re.Co. determinerebbe, percio' una illegittima e del tutto ingiustificata disparita' di trattamento fra i frequentatori abituali di ambienti sottoposti al rischio da radiazioni, in relazione alla diversa qualifica, ma prescindendo dalla concreta presenza nell'ambiente a rischio per motivi professionali. Il comitato di gestione della u.s.l. n. 13, nella delibera annullata, ha a questo proposito correttamente motivato la propria decisione rilevando che al personale medico e tecnico di radiologia possono essere equiparati, previo accertamento, caso per caso, quei soggetti che presentano i requisiti, rappresentati dalla sottoposizione in modo continuo all'azione di sostanze ionizzanti, dalla prestazione della propria attivita' nell'ambito di una zona controllata e dell'inevitabilita' dell'esposizione a rischio. L'innovazione legislativa contenuta nell'art. 1 della legge n. 460/1988, per essere correttamente interpretata, deve essere inserita in questo contesto. Il secondo comma di tale disposizione opera sul piano meramente economico e si limita a stabilire un incremento di valore dell'indennita' da corrispondere per il rischio radiologico, senza peraltro modificarne i presupposti. Il terzo comma dell'art. 1 istituisce, invece una nuova categoria di soggetti che hanno diritto a percepire l'indennita' per radiazioni, ma in misura ridotta. Questa categoria e' composta dai dipendenti che prestino la loro attivita' lavorativa in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione in ambiente a rischio. Tali soggetti, secondo la disciplina previgente, non avevano, invece alcun diritto. L'individuazione di questo personale e' stata demandata alla stessa commissione dal quarto comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 270/1987, cui compete anche l'individuazione dell'altra parte di personale, non medico e tecnico di radiologia, cui spettano i benefici in misura completa che non risultano in alcun modo abrogati dalla innovazione normativa. Non si puo' quindi dubitare che l'indennita' di rischio da radiazioni, prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 416, prevista per i tecnici di radiologia medica .. e' attribuita a favore della totalita' dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti in modo effettivo ed in via continuativa a tale rischio. Con memoria depositata il 21 maggio 1991 la u.s.l. ricorrente ha svolto piu' ampia difesa, deducendo tra l'altro che l'interpretazione prospettata nella sentenza di questa sezione n. 86 del 25 febbraio 1991 e' la sola che consenta di superare i dubbi di costituzionalita' della citata legge n. 460/1988 ed ha concluso, quindi, per l'accoglimento del ricorso. Con sentenza parziale n. 366/1991 questo t.a.r. dopo premesso che la domanda della u.s.l. ricorrente si riferiva al solo personale sanitario non espressamente contemplato dalla legge n. 460/1988 tra quello avente diritto all'indennita' da rischio radiologico ed al congedo aggiuntivo di giorni quindici per anno, ma che era stato riconosciuto sottoposto a detto rischio al pari dei radiologi e dei tecnici di radiologia, ha respinto la tesi secondo la quale l'art. 1 della legge n. 460 predetta potesse interpretarsi nel senso di essere esteso anche al personale non espressamente contemplato ed ha disposto l'acquisizione dei verbali con i quali la commissione prevista dall'art. 58 del d.P.R. n. 270/1987 aveva individuato tale personale. L'amministrazione ha eseguito l'istruttoria depositando in giudizio i verbali anzidetti. Dal verbale in data 18 settembre 1991 risulta che sono stati riconosciuti professionalmente esposti al rischio radiologico alcuni medici anestesisti, ortopedici, un addetto all'U.O. di chimica e fisica ambientale, uno addetto a quella di medicina nucleare, due a quella di radiagnostica, una a quella di neuroradiologia. Con memoria depositata il 6 dicembre 1991 l'u.s.l. ricorrente ha svolto piu' ampia difesa sostenendo, tra l'altro che il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 460/1988 prevedendo l'indennita' da rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo soltanto per i medici ed i tecnici di radiologia si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perche' determina una ingiustificata esclusione dai benefici in questione di una considerevole quota di personale sanitario chiamato ad operare nello stesso ambiente sottoposto a radiazione ionizzanti. Ha aggiunto la predetta amministrazione, che la norma anzidetta appare anche in contrasto con il principio di ragionevolezza, perche' essa opera in senso opposto a quei criteri individuati dal legislatore come presupposto per la concessione del beneficio per cui e' causa (profilassi e terapia) e, che, siccome l'indennita' ed il congedo suppletivo costituiscono strumenti profilattici, terapeutici e di medicina preventiva, per ovviare all'incidenza negativa dell'irradiazione con sostanze ionizzanti il corpo umano, il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 460/1988 si pone in contrasto, anche con l'art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'. D I R I T T O Il secondo comma della legge 27 ottobre 1988, n. 460, ha disposto che al personale medico e tecnico di radiologia di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, l'indennita' mensile lorda di L. 30.000 corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416 e' aumentata a L. 200.000 mensili a decorrere dal 1º gennaio 1988. Il successivo terzo comma aggiunge, ancora, che al personale non compreso nel precedente secondo comma dello stesso articolo, che sia esposto a rischio da radiazioni ionizzanti in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente e prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale del medesimo secondo comma e cioe' i medici e tecnici di radiologia, viene riconosciuta una indennita' mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1º gennaio 1988, rimanendo l'individuazione di detto personale affidata alla commissione prevista dal quarto comma dell'art. 58 del d.P.R. 20 maggio 1958, n. 270. Da quanto precede puo' desumersi che la legge in questione ha suddiviso i dipendenti delle unita' sanitarie locali in due categorie. Nella prima di esse ha ricompreso il personale tecnico e medico di radiologia sottoposto in modo continuo al rischio derivante da radiazioni ionizzanti. Nella seconda categoria ha ricompreso il rimanente personale che secondo la previsione legislativa e' esposto in maniera discontinua, temporanea o a rotazione al suddetto rischio, perche' adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dai medici e tecnici di radiologia. Nel caso di specie, pero' la commissione prevista dal quarto comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 270/1987 ha accertato che dipendenti diversi dai medici e tecnici di radiologia, come di anestesisti, gli ortopedici, gli addetti all'unita' organica di chimica e fisica ambientale, a quelle di medicina nucleare, di radiagnostica e neuroradiologia, sono soggetti professionalmente e continuamente al rischio da radiazioni ionizzanti al pari del personale radiologo. Gli stessi pero' non possono usufruire del trattamento previsto per quest'ultimi dalla normativa vigente (indennita' di L. 200.000 mensili e congedo aggiuntivo di giorni quindici l'anno), perche' la legge n. 460 citata presume che possano, eventualmente esser esposti al rischio da radiazioni ionizzanti solo in maniera discontinua, temporanea o a rotazione. Posto in tali termini il problema, non appare manifestamente infondata a questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 460/1988 per contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione nella parte in cui esclude che i dipendenti delle unita' sanitarie locali sottoposti a rischio da radiazioni ionizzanti al pari dei medici e dei tecnici di radiologia non possano usufruire degli stessi benefici previsti per questi ultimi. La disposizione appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perche' prevede un trattamento difforme, a fronte di due categorie di personale che sostanzialmente versano nella medesima situazione. Tenuto conto che l'indennita' prevista per il personale medico e tecnico di radiologia non rappresenta una monetizzazione del rischio, ma un concorso per le maggiori spese a detto personale, a scopo profilattico e terapeutico, come specificato, anche nella relazione alla proposta di legge (atti Senato, decima legislatura, stampato n. 523) e che il congedo aggiuntivo ha pure una finalita' profilattica e terapeutica, appare evidente che la norma risulta in contrasto con l'art. 32 della Costituzione nella parte in cui tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettivita'. La norma, inoltre non risponde al principio della ragionevolezza, perche', senza giustificato motivo ed illogicamente non prevede gli stessi benefici e non ha le stesse finalita' profilattiche e terapeutiche nei confronti di quei dipendenti che sono sottoposti a rischio da radiazioni, al pari dei medici ed i tecnici di radiologia. Da quanto esposto appare evidente la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. Infatti l'articolo, cosi' come formulato non consente al personale delle unita' sanitarie locali che non riveste la qualifica di radiologo o di tecnico di radiologia di potere usufruire dello stesso trattamento (L. 200.000 mensili e quindici giorni di congedo aggiuntivo annuo) di questi ultimi. Per tale ragione la decisione definitiva del ricorso dipende da quella della Corte costituzionale, dal momento che la domanda della ricorrente puo' essere accolta solo in quanto risulti fondata la questione di legittimita' costituzionale del summenzionato art. 1 della legge n. 460/1988. Pertanto, il collegio ritiene di dover sollevare la questione di legittimita' costituzionale del precitato art. 1, primo comma, della legge n. 460 del 27 ottobre 1988 con riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione con contestuale sospensione del presente giudizio, fino all'esito di quello incidentale di legittimita' costituzionale.