ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e  3  della
 legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo
 del  personale medico dipendente), promosso con ordinanza emessa il 5
 settembre 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,
 sul ricorso proposto da Lo Passo  Oscar  contro  il  CO.RE.CO.  delle
 UU.SS.LL.  di  Catanzaro,  ed  altra,  iscritta al n. 96 del registro
 ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 maggio 1992 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della  Calabria
 -  Catanzaro  -  nel procedimento tra Lo Passo Oscar contro CO.RE.CO.
 delle UU.SS.LL. di Catanzaro, con ordinanza  del  15  settembre  1991
 (R.O.  n.  96  del  1992),  ha  sollevato  questione  di legittimita'
 costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50,
 nella parte in cui non prevedono anche per gli altri dirigenti  della
 sanita' (tra cui i dirigenti veterinari) la facolta', riconosciuta ai
 primari  ospedalieri, di protrarre il rapporto di impiego fino al 70›
 anno di eta' al fine di raggiungere il massimo pensionabile;
      che, a parere del remittente, sarebbero  violati:  a)  l'art.  3
 della  Costituzione,  per  la  discriminazione che si produrrebbe tra
 soggetti di categoria analoga; b) dell'art.  38  della  Costituzione,
 per  la  diminuzione ingiustificata del trattamento pensionistico; c)
 l'art. 97 della Costituzione, per il danno prodotto al buon andamento
 della  amministrazione,  siccome privata di energie lavorative ancora
 utili e produttive;
      che nel giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  in  rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
 che ha concluso per la infondatezza  della  questione,  siccome  gia'
 decisa da questa Corte (sent. n. 440 del 1991);
    Considerato  che  la  questione, ora di nuovo sottoposta all'esame
 della Corte, e' stata gia' dichiarata infondata  (sent.  n.  440  del
 1991) e manifestamente infondata (ord. n. 193 del 1992);
      che  non  sono  prospettati  motivi  nuovi e diversi che possono
 condurre a una modificazione della decisione;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;