IL TRIBUNALE Ritenuto che l'art. 326 del codice della navigazione detta, per il contratto di lavoro marittimo a tempo determinato, una disciplina differenziata rispetto a quella prevista, in via generale, dalla legge 18 aprile 1962, n. 230; Ritenuto che tale disciplina differenziata puo' apparire ragionevole in quanto le esigenze del lavoro marittimo si presentano diverse rispetto a quelle del lavoro terrestre; Ritenuto che, tuttavia, tale differenza non sembra sussistere per il caso che il rapporto di lavoro prosegua dopo la scadenza del termine contrattualmente fissato; Ritenuto che, allo stato attuale della legislazione, non pare che al rapporto di lavoro marittimo a tempo determinato possa applicarsi la disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230; Ritenuto che cio' risulta confermato dal fatto che la legge 22 marzo 1986, n. 84, nell'inserire all'art. 1 una previsione concernente i rapporti di lavoro relativi alla navigazione aerea, non ha fatto menzione della navigazione marittima (art. 1, lett. f); Ritenuta la rilevanza della questione ai fini della decisione del presente giudizio; Ritenuto che appare violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;