IL TRIBUNALE
    Ritenuto che l'art. 326 del codice della navigazione detta, per il
 contratto  di  lavoro  marittimo  a tempo determinato, una disciplina
 differenziata rispetto a quella  prevista,  in  via  generale,  dalla
 legge 18 aprile 1962, n. 230;
    Ritenuto   che   tale   disciplina   differenziata  puo'  apparire
 ragionevole in quanto le esigenze del lavoro marittimo si  presentano
 diverse rispetto a quelle del lavoro terrestre;
    Ritenuto  che, tuttavia, tale differenza non sembra sussistere per
 il caso che il rapporto di  lavoro  prosegua  dopo  la  scadenza  del
 termine contrattualmente fissato;
    Ritenuto  che, allo stato attuale della legislazione, non pare che
 al rapporto di lavoro marittimo a tempo determinato possa  applicarsi
 la disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile
 1962, n. 230;
    Ritenuto  che  cio'  risulta  confermato dal fatto che la legge 22
 marzo  1986,  n.  84,  nell'inserire  all'art.   1   una   previsione
 concernente i rapporti di lavoro relativi alla navigazione aerea, non
 ha fatto menzione della navigazione marittima (art. 1, lett. f);
    Ritenuta  la rilevanza della questione ai fini della decisione del
 presente giudizio;
    Ritenuto che appare violato il principio  di  uguaglianza  di  cui
 all'art. 3 della Costituzione;