IL PRETORE Vista l'eccezione di incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 4 della legge n. 360/1991 e 10 del d.-l. n. 16/1990 (convertito nella legge n. 71/1990) per violazione dell'art. 3 Cost. formulata, in principalita', dell'accusa e, in subordine, dalla difesa; Considerato, quanto alla non manifesta infondatezza: che il p.m. ha contestato l'art. 9 della legge n. 171/1973 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) alla fattispecie riguardante gli scarichi provenienti dal presidio ospedaliero di Dolo considerato che il comma secondo del suindicato articolo menziona lo sversamento di rifiuti "nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettono nella laguna" e l'art. 3 del d.P.R. n. 962/1973 (Tutela della citta' di Venezia e del suo territorio dagli inquinanti delle acque) precisa che gli scarichi presi in considerazione sono quelli che "versano direttamente nella laguna, ovvero in corsi d'acqua o in canali artificiali sversanti a loro volta nella laguna con un percorso inferiore a km 10 dal punto di immissine dell'affluente dell'impianto" (e tale e' stato ritenuto dall'accusa il caso che ci occupa); che l'art. 10 del d.-l. n. 16/1990 impone alla regione Veneto di provvedere alla definizione delle progettazioni esecutive delle fognature dei centri storici dei comuni di Venezia e Chioggia e, fino a tale realizzazione, alle aziende artigiane produttive (nonche' agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive o della ristorazione ai quali e' stata estesa, ex art. 4 della legge n. 360/1991, la disciplina del suindicato art. 10) di dotarsi di sistemi di depurazione ed abbattimento (presentando all'uopo ai comuni una denuncia dei propri scarichi), prevedendo una sospensione dei procedimenti penali relativi alle violazioni di legge per mancata autorizzazione fino all'esaurimento dei procedimenti amministrativi indicati nonche' una estinzione dei reati di cui all'art. 9 della legge n. 171/1973 con il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni; che la normativa summenzionata parrebbe applicarsi, per espresso disposto legittimo, solo ai soggetti i cui scarichi si trovino nei centri storici di Venezia e di Chioggia escludendo quelli localizzati nelle zone conterminali cui pure, peraltro, si applica la speciale legislazione veneziana; che la normativa, limitando la propria operativita' ai suindicati centro storici, se, ad una prima lettura, pare giustificarsi viste le oggettive difficolta', di realizzazione del sistema fognario nei due nuclei cittadini considerata la loro particolare conformazione uranistica (il che renderebbe plausibile l'esclusione degli scarichi localizzati nei comuni di terraferma), in realta' svincola la realizzazione del sistema fognario (e il conseguente allacciamento allo stesso degli scarichi) dalla sospensione del procedimento penale e dalla estinzione dei reati limitandosi a condizionare tali evenienze processuali alla predisposizione di sistemi di depurazone o abbattimento e al rilascio in sanatoria delle autorizzazioni e disancora quindi il trattamento di privilegio riconosciunto dalla norma dallo specifico contesto urbanistico dei centri storici di Venezia e Chioggia; che evidentemente irragionevole, incoerente e discriminante e' che la normativa di favore introdotta dall'art. 10 del d.-l. n. 16/1990 (che altro non e' se non una proroga per l'adempimento dell'obbligo primario stabilito gia' dalla legge base n. 171/1973 all'art. 9 di costruire, mantenere e gestire impianti di depurazione) non si applichi a coloro che, pure tenuti all'osservanza della speciale legislazione veneziana, operino in territori non ricompresi nei centri storici di Venezia e Chioggia; che tale disparita' di trattamento si appalesa ancora di piu' se si pone attenzione al fatto che la legislazione speciale veneziana e', per certi versi, piu' penalizzante di quella vigente nel rimanente territorio nazionale per cui per alcuni soggetti (quali sono gli odierni imputati) si verificherebbe l'assurdita' di dover soggiacere ad una normativa ubi incommoda ed essere esclusi dalla stessa ubi commoda; che tale incogruita' non puo' essere superata argomentando, come ha sostenuto la difesa, sul fatto che l'art. 10 del d.-l. n. 16/1990 fa riferimento al piano direttore per il disinquinamento della laguna di Venezia (attuato con l.r. n. 17/1990 e ricomprendente anche il comune di Dolo) in quanto, in primo luogo, la dizione della norma e' assolutamente puntuale (menzionando non solo "Venezia" e "Chioggia", ma addirittura solo i "centri storici" delle due citta') e, in secondo luogo, una normativa, quale quella di cui si discute, che sostanzialmente sospende e/o modifica l'efficacia di un'altra generale (legge n. 171/1973 - a propria volta speciale rispetto a quella nazionale -), non puo' che essere rigidamente interpretata; Considerato, quanto alla rilevanza: che la applicazione delle norme in questione e' stata correttamente invocata sia dall'accusa che dalla difesa in quanto il procedimento di cui si discute riguarda proprio una "violazione di legge per mancata autorizzazione allo scarico" come espressamente recita l'art. 10, quarto comma del d.-l. n. 16/1990;