IL PRETORE
    Letto  il  ricorso proposto da Treossi Daniele in data 21 febbraio
 1992, con cui il predetto, dopo aver esposto di essere stato  assunto
 dalla  societa'  "Brema  S.r.l." il 4 settembre 1989 con contratto di
 formazione e lavoro di durata  biennale,  di  aver  poi  prestato  il
 servizio  militare  dal  26  settembre  1990 al 6 settembre 1991 e di
 esservi visto intimare il licenziamento per  sopravvenuta  decorrenza
 del  termine  fissato, ha chiesto a questo pretore, quale giudice del
 lavoro,  dichiarare  l'inefficacia   di   detto   licenziamento   nel
 presupposto  della proroga automatica del termine per un periodo pari
 a quello della sopravvenuta sospensione e di condannare la  convenuta
 al pagamento delle retribuzioni maturate;
    Letta  la  memoria  di costituzione della convenuta "Brema S.r.l."
 nella  quale  si  chiede  il  rigetto  delle  domande   attoree   nel
 presupposto  che  la sospensione del rapporto sancita dall'art. 1 del
 d.l. c.p.s. 13 settembre 1946, n. 303 per il caso  di  chiamata  alle
 armi non potrebbe comunque eccedere la durata massima del contratto a
 termine  che, con riferimento ai contratti di formazione e lavoro, e'
 di ventiquattro mesi ex art. 3, primo comma,  del  d.-l.  30  ottobre
 1984, n. 726, convertito con modificato in legge 18 dicembre 1984, n.
 863;
    Valutate  le risultanze dell'odierna udienza di comparizione delle
 parti;
    Considerato che  le  circostanze  di  fatto  addotte  nel  ricorso
 introduttivo   non   sono   state   contestate   e   paiono  comunque
 documentalmente provate;
    Rilevato che,  a  fronte  della  maturata  decorrenza  dell'intero
 termine  biennale pattuito dalle parti in causa, la normativa vigente
 surrichiamata non sembra invero consentire un'interpretazione diversa
 da quella prospettata dalla covenuta stante  il  categorico  disposto
 dell'art.  3,  primo  comma,  del  d.-l.  n.  726/1984  cit. (tale da
 precludere di per se' una valutazione di  compatibilita'  ex  art.  3
 maggio comma del d.-l. 726 cit. di ogni altra norma che fosse dettata
 in tema di sospensione e protezione ulteriore dell'ordinario rapporto
 di  lavoro  subordinato)  ed  atteso del resto che la sospensione del
 rapporto, di cui e' menzione nell'art. 1 del d.l.c.p.s.  n.  303/1946
 citato  (in  parte qua applicabile ex art. 3, quinto comma, del d.-l.
 n. 726/1984 citato) comporta il temporaneo venir meno degli  obblighi
 sinallagmatici  assunti dalle parti ma non anche di per se la mancata
 decorrenza del termine esterno, come  puo'  desumersi,  a  contrario,
 dell'art.  29,  secondo comma, delle legge 10 giugno 1940, n. 653, in
 tema di impiegati  richiamati  alle  armi,  senza  che  nulla  rilevi
 neppure   il   riferimento  dell'art.  1  d.l.c.p.s.  303  cit.  alla
 conservazione del posto, la quale sembra presupporre che  al  momento
 della  cessazione  del  servizio militare il lavoratore possa contare
 per il futuro su un rapporto non altrimenti esauritosi, cio' che  non
 accade allorche' sia gia' decorso il termine eventualmente previsto;
    Rilevato  tuttavia  che il contratto di formazione e lavoro, quale
 contratto  di  lavoro  speciale,  ha  una  causa  peculiare  (mista),
 connotata  non  solo  dallo  scambio  di  prestazione e retribuzione,
 bensi' anche dalla finalita' formativa (qualifica ad quem), la quale,
 se da un lato  postula,  nell'interesse  di  entrambe  le  parti,  la
 previsione  di  una  durata non eccedente un certo limite, dall'altro
 non puo' essere pregiudicata senza ragione, avuto riguardo al termine
 in  concreto   pattuito   dalle   parti,   da   fatti   sopravvenuti,
 indipendenti,  dalla  volonta' di quelle, che in radice ne precludano
 il raggiungimento;
    Considerato sulla scorta di tali elementi che, da un lato la  mera
 sospensione  del  rapporto,  sancita  dall'art.  1  del d.l.c.p.s. n.
 303/1946 applicabile in  forza  del  richiamo  operato  dall'art.  3,
 quinto   comma,  del  d.-l.  n.  726/1984,  in  luogo  della  proroga
 automatica  del  termine   per   il   periodo   corrispondente   alla
 sospensione,  e dall'altro il limite inderogabile di 24 mesi previsto
 dall'art. 3, primo comma, del d.-l. n. 726/1984 (nel caso  di  specie
 pattuito   per   intero)   sembrano   determinare   un'ingiustificata
 disparita' di trattamento tra lavoratori che, parimenti  assunti  con
 contratto  di  formazione  e  lavoro, possono utilmente perseguire la
 programmata finalita' formativa ed altri che,  come  il  Treossi,  si
 vedono  precluso  il risultato dalla sopravvenienza di congenti cause
 sospensive,  tali  da rendere in radice impossibile il raggiungimento
 dello scopo, senza che neppure sussistano a quanto pare,  ragioni  di
 tutela  di  una  delle  parti  che possano rendere costituzionalmente
 accettabile siffatto esito;
    Posto dunque che l'art. 3, quinto comma,  del  d.-l.  n.  726/1984
 convertito   in  legge  n.  863/1984  in  relazione  all'art.  1  del
 d.l.c.p.s. n. 303/1946 e l'art. 3, primo  comma,  del  d.-l.  n.  726
 citato  sembrano  in  contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella
 parte in cui, in particolare,  avuto  riguardi  al  caso  di  specie,
 rispettivamente  non  prevedono  la  proroga  automatica  del termine
 apposto ad un contratto di formazione e lavoro e la  possibilita'  di
 superamento  per questa via del termine massimo di 24 mesi, allorche'
 il rapporto sia sospeso  a  causa  della  sopravvenuta  chiamata  del
 lavoratore  al  servizio  di leva, e per tutto il tempo in cui questa
 perduri, salva la diversa e congiunta volonta' delle parti;
    Considerato d'altro canto che la  peculiarita'  del  contratto  di
 formazione  e  lavoro, tale per cui il sinallagma contrattuale non si
 esaurisce in un mero scambio di prestazione  e  retribuzione,  bensi'
 assume  una  connotazione  dinamico-finalista,  cioe'  proiettata nel
 futuro, da' luogo ad una corrispondentemente  speciale  posizione  di
 lavoro,  intesa  sia  come prospettiva di realizzazione del programma
 concordato, sia come diritto alla conservazione del posto, funzionale
 e quell'obiettivo;
    Atteso dunque che la mancata previsione,  da  parte  dell'art.  3,
 quinto  comma,  del  d.-l.  n.  726/1984,  che  richiama l'art. 1 del
 d.l.c.p.s.  n.  303/1946,  di  un'automatica  proroga   del   termine
 pattuito,   nonche'   l'insuperabilita'   del   termine   massimo  di
 ventiquattro mesi, fissato dall'art. 3, primo comma, del d.-l. n. 726
 citato, a fronte del caso di chiamata al servizio di  leva,  sembrano
 collidere  altresi'  con l'art. 52, secondo comma, della Costituzione
 per il pregiudizio che la decorrenza del termine e l'improrogabilita'
 di esso  arrecherebbe  alla  posizione  del  lavoratore  chiamato  al
 servizio di leva nel corso di un rapporto di formazione e lavoro;
    Considerato  in definitiva che pare rilevante e non manifestamente
 infondata per violazione degli artt. 3, primo  comma,  e  52  secondo
 comma della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale,
 sollevata  d'ufficio,  del  combinato  disposto degli artt. 3, quinto
 comma,  del  d.-l.  30  ottobre  1984,  n.  726/1984  convertito  con
 modificazioni  in  legge  n. 863/1984 e 1 del d.l.c.p.s. n. 303/1946,
 nonche' dell'art. 3, primo comma, del d.-l. n. 726/1984 convertito in
 legge n. 863/1984 nei termini sopra enunciati.