ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  commi
 secondo  e  terzo,  della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed
 integrazioni  alla  legge  28  marzo  1968,   n.   416,   concernente
 l'istituzione delle indennita' di rischio da radiazioni per i tecnici
 di  radiologia  medica),  promosso  con ordinanza emessa il 26 giugno
 1991 dal Tribunale
  amministrativo regionale per la Lombardia sul  ricorso  promosso  da
 Giorgio  Ara  ed  altri  contro  l'Unita'  sanitaria  locale  n. 6 di
 Gallarate ed altri, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1992  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 13, prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  del
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 giugno 1992 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel giudizio promosso da Giorgio Ara ed altri contro l'Unita'
 sanitaria locale n. 6 di Gallarate ai  fini  dell'annullamento  della
 deliberazione  del  Comitato  di  gestione n. 1207/6641 del 17 luglio
 1990 - mediante la quale e' stata attribuita unicamente al  personale
 medico  e  tecnico  di radiologia e di medicina nucleare l'indennita'
 mensile di lire 200.000 (con  il  congedo  aggiuntivo  di  15  giorni
 previsto  dall'art. 36 del d.P.R. n. 130 del 1969), riservando invece
 al  restante  personale  esposto  al rischio di radiazioni ionizzanti
 un'indennita' mensile  di  lire  50.000  (senza  diritto  al  congedo
 aggiuntivo) - il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,
 con  ordinanza  in  data  26  giugno  1991 (R.O. n. 150 del 1992), ha
 sollevato, in relazione agli artt. 3, 97 e 32 della Costituzione,  la
 questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni contenute
 nei commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n.
 460,  recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n.
 416,  concernente  l'istituzione  delle  indennita'  di  rischio   da
 radiazioni per i tecnici di radiologia medica".
    2.  -  Nell'ordinanza di rinvio si espone che tutti i ricorrenti -
 operando abitualmente in zone  controllate,  ai  sensi  dell'art.  9,
 lett.  e),  della  legge n. 185 del 1964 - percepivano, anteriormente
 alla legge n. 460 del 1988, l'indennita'  di  rischio  radiologico  e
 fruivano del congedo aggiuntivo di 15 giorni annui.
    L'indennita'  di rischio in questione era stata istituita a favore
 dei tecnici di radiologia dalla legge n. 416 del 1968  ed  era  stata
 successivamente  estesa,  grazie  agli accordi collettivi relativi al
 personale degli ospedali e delle unita' sanitarie locali, a tutto  il
 personale   sottoposto  con  continuita'  al  rischio  di  radiazioni
 ionizzanti, per essere tenuto a prestare la  propria  opera  in  modo
 permanente in zone controllate.
    L'art.  58  del  D.P.R. n. 270 del 1987 aveva, infine, previsto la
 concessione dell'indennita' di rischio radiologico sia  ai  medici  e
 tecnici  di radiologia sia agli altri dipendenti soggetti allo stesso
 rischio, attribuendo  ad  una  speciale  commissione,  istituita  dal
 coordinatore sanitario, l'individuazione del personale appartenente a
 questa   seconda   categoria:   con  l'effetto  di  "riconoscere  che
 l'indennita' di rischio radiologico (e, conseguentemente, il  congedo
 aggiuntivo speciale previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 130 del 1969)
 spettava  a tutto il personale che opera in modo continuativo in zone
 controllate a prescindere dalla qualifica rivestita".
    Ad avviso del giudice remittente, le  disposizioni  contenute  nei
 commi  secondo  e  terzo  dell'art.  1  della  legge  n. 460 del 1988
 avrebbero  radicalmente  modificato  il  regime  dell'indennita'   di
 rischio  radiologico, introducendo, nell'ambito del personale esposto
 al rischio, una bipartizione tra il personale  medico  e  tecnico  di
 radiologia   -   il   solo   ritenuto   in   via   esclusiva  esposto
 professionalmente al rischio radiologico - ed il restante  personale,
 per  il quale e' prevista l'ipotesi di esposizione al rischio solo in
 modo discontinuo, temporaneo o a rotazione.
    Con la conseguenza - sempre ad avviso del T.A.R. remittente -  che
 l'indennita'  di rischio di lire 200.000 mensili (erogata a titolo di
 concorso alle spese per fini profilattici e terapeutici), nonche'  il
 diritto al congedo suppletivo di 15 giorni previsto dal d.P.R. n. 130
 del  1969,  verrebbero  oggi  riconosciuti soltanto ai dipendenti che
 rivestono la qualifica di tecnico o di medico di radiologia.
    Introducendo  questa  limitazione   dell'indennita'   di   rischio
 radiologico, le disposizioni impugnate violerebbero gli artt. 3, 97 e
 32   della  Costituzione.  Esse,  infatti,  assoggetterebbero  ad  un
 trattamento giuridico ed economico diverso lavoratori ospedalieri che
 si  trovano  nella  stessa  situazione  di  rischio   rispetto   alle
 radiazioni  ionizzanti,  senza  offrire  pari  protezione alla salute
 degli  stessi.  La  stessa  la   normativa   risulterebbe,   inoltre,
 irragionevole   "nella  parte  in  cui  pretende  di  individuare  il
 personale professionalmente esposto al rischio radiologico sulla base
 della qualifica rivestita anziche' sulla  base  dell'accertamento  da
 parte di organismi tecnici dei presupposti oggettivi dell'esposizione
 al  rischio rappresentati dalle particolari modalita' di esplicazione
 abituale dell'attivita' lavorativa in  zona  controllata".  Criterio,
 quest'ultimo,  adottato  anche  dal  d.P.R.  n.  185  del  1964,  che
 individua i lavoratori esposti al rischio  in  base  alla  situazione
 oggettiva in cui gli stessi operano.
    3.  -  Nel  giudizio  dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello Stato, per chiedere che la questione
 sia dichiarata infondata.
                         Considerato in diritto
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la  Lombardia,  con
 l'ordinanza    in    esame,   solleva   questione   di   legittimita'
 costituzionale nei confronti delle disposizioni contenute  nei  commi
 secondo  e  terzo  dell'art.  1  della  legge 27 ottobre 1988, n. 460
 (Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  28  marzo  1968,  n.  416,
 concernente  l'istituzione  della indennita' di rischio da radiazioni
 per i tecnici di radiologia medica), in riferimento agli artt. 3,  97
 e 32 della Costituzione.
    Secondo  il  giudice remittente le norme denunciate - per il fatto
 di  limitare  al  solo  personale  medico  e  tecnico  di  radiologia
 l'indennita' di rischio radiologico pari a lire 200.000 mensili lorde
 (con  il  congedo aggiuntivo di quindici giorni previsto dall'art. 36
 del d.P.R. n. 130 del 1969)  e  di  riservare,  invece,  a  tutto  il
 restante  personale  esposto  al rischio di radiazioni ionizzanti una
 indennita' mensile lorda di lire 50.000  (senza  diritto  al  congedo
 aggiuntivo) - assoggetterebbero ad un trattamento ingiustificatamente
 differenziato  lavoratori  ospedalieri  esposti  allo  stesso rischio
 radiologico,  ma  distinti  dalla  legge,  ai   fini   della   misura
 dell'indennita',  sulla  base  della  sola  qualifica rivestita e non
 dell'effettiva esposizione al rischio. Da  qui  l'asserito  contrasto
 delle  disposizioni  impugnate  con  gli  artt.  3,  97  e  32  della
 Costituzione.
    2. - La questione non e'  fondata  nei  termini  che  verranno  di
 seguito precisati.
    La  prima  delle  norme  denunciate  (art. 1, secondo comma, della
 legge 27 ottobre 1988, n. 460) eleva da lire 30.000  a  lire  200.000
 mensili  lorde  l'importo  dell'indennita'  di rischio da radiazioni,
 istituita dalla legge 28 marzo 1968, n. 416.  Tale  norma  stabilisce
 altresi' che l'indennita' cosi' aumentata spetta "al personale medico
 e tecnico di radiologia di cui al comma primo dell'art. 58 del d.P.R.
 20  maggio  1987,  n.  270",  e  cioe'  ai medici e tecnici radiologi
 sottoposti  con  continuita'  all'azione  di  sostanze  ionizzanti  o
 adibiti ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente.
    La  seconda  norma  impugnata  (art.  1,  terzo  comma, L. n. 460)
 prevede, poi, che al personale sanitario esposto a  rischio  in  modo
 discontinuo,  temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente
 o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte  dal  personale
 di radiologia, spetta - previo accertamento dell'apposita commissione
 istituita  ai  sensi  del comma quarto dell'art. 58 del d.P.R. n. 270
 del 1987 - un'indennita' mensile lorda di lire 50.000.
    Come  in  precedenza  accennato, il giudice remittente ritiene che
 tali norme attribuiscano l'indennita' di rischio da radiazioni  nella
 misura  piu'  elevata  unicamente  al  personale  medico e tecnico di
 radiologia, con l'esclusione di ogni altra posizione  lavorativa.  Al
 restante  personale sanitario non inquadrato nel settore radiologico,
 ma  esposto  al  rischio  di  radiazioni  ionizzanti  (personale   da
 individuare  attraverso  la  procedura  regolata dall'art. 58, quarto
 comma, del d.P.R. n. 270 del  1987),  spetterebbe,  invece,  in  ogni
 caso,  soltanto  l'indennita'  nella  misura  ridotta  di lire 50.000
 mensili.
    Questa interpretazione delle norme  impugnate  -  sulla  quale  il
 giudice  remittente  fonda il suo dubbio di incostituzionalita' - non
 puo' essere condivisa.
    E' vero, infatti, che la disciplina  posta  dall'art.  1,  secondo
 comma,  della  legge  n.  460  sottintende, per il personale medico e
 tecnico di radiologia, una presunzione normativa  di  esposizione  al
 rischio  da radiazioni ionizzanti: presunzione che viene a trovare la
 sua corretta  giustificazione  nell'inerenza  di  tale  rischio  alle
 mansioni   naturalmente  connesse  alla  qualifica  rivestita  e  che
 comporta, di conseguenza, l'attribuzione  automatica  dell'indennita'
 nella  misura  piu'  elevata.  Ma  - diversamente da quanto assume il
 giudice a quo - la presunzione assoluta di rischio che  vale  per  il
 personale  di  radiologia - ove venga correlata alla disciplina posta
 dal terzo comma dell'art. 1 con riferimento alle altre  categorie  di
 personale  esposte  al  rischio  "in modo discontinuo, temporaneo o a
 rotazione" - non e' tale da escludere  la  presenza,  all'interno  di
 tali   categorie,  di  posizioni  lavorative  individuali  pienamente
 assimilabili,  in  relazione  alla  loro   esposizione   al   rischio
 radiologico  in  misura  continua  e permanente, a quelle proprie dei
 medici e tecnici di radiologia e  destinate,  pertanto,  a  godere  -
 previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 58 del
 d.P.R. n. 270 del 1987 - dell'indennita' di rischio nella misura piu'
 elevata.  Si  tratta  di  posizioni  del  tutto  peculiari proprie di
 lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico,  possono
 in  via  eccezionale  usufruire della disciplina dettata a protezione
 dei medici e dei tecnici di radiologia, in ragione di  una  accertata
 esposizione  ad un rischio non minore, per continuita' ed intensita',
 di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.
    Tale interpretazione del secondo comma dell'art. 1 della legge  n.
 460   si   impone,  d'altro  canto,  anche  in  considerazione  della
 particolare natura dell'indennita' di  rischio  radiologico,  che  --
 come  piu'  volte sottolineato nel corso dei lavori preparatori della
 legge  -   non   assume   connotazioni   risarcitorie,   ma   assolve
 essenzialmente   ad   una   funzione   di   prevenzione,   venendo  a
 rappresentare un concorso alle spese che l'operatore  sanitario  deve
 affrontare  a  scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i
 rischi  da  esposizione.  La   finalita'   di   prevenzione   propria
 dell'indennita' di rischio da radiazioni puo' essere, di conseguenza,
 compiutamente  realizzata  solo  se - nella attribuzione della stessa
 indennita' - venga valorizzato,  anche  al  di  la'  della  qualifica
 rivestita,  il  dato della effettiva esposizione al rischio, connesso
 all'esercizio non occasionale ne' temporaneo di determinate mansioni.
    Cosi'  interpretate le norme che formano oggetto di impugnativa si
 sottraggono   alle   censure   di   incostituzionalita'   prospettate
 nell'ordinanza  di rinvio, dal momento che le stesse - contrariamente
 a quanto ritenuto dal giudice remittente - consentono di  attribuire,
 senza  ingiustificate  disparita'  di  trattamento,  l'indennita'  di
 rischio nella misura piena anche ad  operatori  sanitari  diversi  da
 quelli  indicati  dall'art.  1, secondo comma, della legge n. 460 del
 1988, ove risulti accertata  la  loro  effettiva  esposizione  ad  un
 rischio  da radiazioni ionizzanti non inferiore a quello cui si trova
 normalmente esposto il personale medico e tecnico di radiologia.