ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promossi con n. due ordinanze emesse il 27 febbraio 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona nei procedimenti di sorveglianza relativi ad istanze di liberazione anticipata nei confronti di Medaglia Francesco e Pagano Guido, ordinanze iscritte ai nn. 201 e 223 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18 e 19, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, entrambe emesse il 27 febbraio 1992 nel corso di procedimenti aventi ad oggetto richieste di riduzione di pena per liberazione anticipata - avanzate la prima da Medaglia Francesco, condannato per i reati di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione, in rapina aggravata ed altro, la seconda da Pagano Guido, condannato per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso - sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per la parte in cui prevede, in relazione alle istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata presentate dai condannati per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti di cui agli artt. 416- bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, repressione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che tali istanze possano trovare accoglimento "solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva", previa richiesta da parte della magistratura di sorveglianza ai competenti comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, nei casi di specie, gli elementi ostativi alla riduzione della pena per liberazione anticipata derivano tanto per il Medaglia quanto per il Pagano dalle informazioni acquisite per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Ascoli Piceno le quali asseriscono l'insussistenza di elementi idonei a comprovare l'attualita' di collegamenti degli interessati "con la criminalita' organizzata (non la presenza, si badi, di positivi elementi di riscontro atti a comprovare l'assenza di collegamenti attuali ovvero l'intervenuta recisione di collegamenti passati)", aggiungendo ulteriori emergenze da ritenere "apodittiche in quanto sfornite di elementi di riscontro" e che, considerata la presunzione di attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, appaiono sufficienti "al fine di consustanziare una pronuncia di reiezione dell'istanza", senza rendere necessari ulteriori piu' approfonditi accertamenti, "siccome sarebbe viceversa opportuno laddove la disciplina legislativa fosse analoga a quella prevista per i soggetti individuati nella seconda parte del primo comma dell'art. 4- bis" dell'ordinamento penitenziario, nei confronti dei quali le dette informazioni sono ostative della concessione del beneficio "solo se vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva"; che in entrambi i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata, in via principale, inammissibile e, in subordine, non fondata; Considerato che, stante l'identita' delle questioni proposte, i giudizi devono essere riuniti; che la questione di legittimita' dell'art. 4- bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - una norma peraltro modificata dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, non ancora convertito in legge - e' stata gia' dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 271 del 1992; che nelle ordinanze di rimessione non sono addotti argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.