ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  4-bis,  primo
 comma,  prima  parte,  della  legge  26  luglio  1975,  n. 354 (Norme
 sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
 privative e limitative della liberta'), introdotto dall'art. 1, primo
 comma,  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152 (Provvedimenti
 urgenti  in  tema  di  lotta  alla  criminalita'  organizzata  e   di
 trasparenza   e   buon   andamento   dell'attivita'  amministrativa),
 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promossi  con  n.  due
 ordinanze emesse il 27 febbraio 1992 dal Tribunale di sorveglianza di
 Ancona  nei  procedimenti  di  sorveglianza  relativi  ad  istanze di
 liberazione anticipata nei confronti di Medaglia Francesco  e  Pagano
 Guido,  ordinanze  iscritte  ai  nn. 201 e 223 del registro ordinanze
 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18  e
 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  17  giugno  1992  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di sorveglianza di Ancona ha, con due
 ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, entrambe  emesse  il
 27  febbraio  1992  nel  corso  di  procedimenti  aventi  ad  oggetto
 richieste di riduzione di pena per liberazione anticipata -  avanzate
 la prima da Medaglia Francesco, condannato per i reati di concorso in
 sequestro  di  persona  a scopo di estorsione, in rapina aggravata ed
 altro, la seconda  da  Pagano  Guido,  condannato  per  il  reato  di
 partecipazione  ad  associazione  per  delinquere  di  tipo mafioso -
 sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  27,  terzo  comma,  della
 Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 4-bis, primo comma,
 prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art.
 1,  primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito
 dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per la parte in cui  prevede,  in
 relazione alle istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena
 ai  fini della liberazione anticipata presentate dai condannati per i
 delitti  commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o   di   eversione
 dell'ordinamento  costituzionale,  per  delitti  commessi avvalendosi
 delle condizioni previste dall'articolo 416- bis  del  codice  penale
 ovvero  al  fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
 dallo stesso articolo, nonche' per i delitti di cui agli  artt.  416-
 bis  e  630  del  codice  penale e all'articolo 74 del testo unico in
 materia di  disciplina  delle  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,
 repressione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
 tossicodipendenza, approvato con il d.P.R. 9 ottobre  1990,  n.  309,
 che  tali  istanze  possano  trovare accoglimento "solo se sono stati
 acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con
 la criminalita' organizzata o eversiva", previa  richiesta  da  parte
 della magistratura di sorveglianza ai competenti comitati provinciali
 per l'ordine e la sicurezza pubblica;
      che,  in  punto  di rilevanza, il giudice a quo osserva che, nei
 casi di specie, gli elementi ostativi alla riduzione della  pena  per
 liberazione  anticipata  derivano tanto per il Medaglia quanto per il
 Pagano dalle informazioni  acquisite  per  il  tramite  del  comitato
 provinciale  per l'ordine e la sicurezza pubblica di Ascoli Piceno le
 quali asseriscono l'insussistenza di  elementi  idonei  a  comprovare
 l'attualita'  di  collegamenti degli interessati "con la criminalita'
 organizzata (non la  presenza,  si  badi,  di  positivi  elementi  di
 riscontro  atti a comprovare l'assenza di collegamenti attuali ovvero
 l'intervenuta  recisione  di  collegamenti   passati)",   aggiungendo
 ulteriori  emergenze  da  ritenere "apodittiche in quanto sfornite di
 elementi  di  riscontro"  e  che,  considerata  la   presunzione   di
 attualita'  di collegamenti con la criminalita' organizzata, appaiono
 sufficienti "al fine di consustanziare  una  pronuncia  di  reiezione
 dell'istanza",  senza  rendere  necessari ulteriori piu' approfonditi
 accertamenti,  "siccome  sarebbe  viceversa  opportuno   laddove   la
 disciplina legislativa fosse analoga a quella prevista per i soggetti
 individuati  nella  seconda  parte  del primo comma dell'art. 4- bis"
 dell'ordinamento penitenziario, nei  confronti  dei  quali  le  dette
 informazioni  sono  ostative della concessione del beneficio "solo se
 vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di  collegamenti
 con la criminalita' organizzata o eversiva";
      che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata, in
 via principale, inammissibile e, in subordine, non fondata;
    Considerato  che,  stante  l'identita' delle questioni proposte, i
 giudizi devono essere riuniti;
      che la questione di legittimita' dell'art. 4- bis, primo  comma,
 prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art.
 1,  primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito
 dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - una  norma  peraltro  modificata
 dall'art.  15  del  decreto-legge  8  giugno 1992, n. 306, non ancora
 convertito  in  legge  -  e'  stata  gia'  dichiarata  manifestamente
 infondata da questa Corte con ordinanza n. 271 del 1992;
      che  nelle  ordinanze  di  rimessione non sono addotti argomenti
 nuovi o diversi da quelli allora esaminati;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.