ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge
 Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e integrazioni  alle
 leggi  regionali  16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, suc-
 cessive modifiche e integrazioni) che  sostituisce  l'art.  12  della
 legge   regionale   6  aprile  1985,  n.  33  (Norme  per  la  tutela
 dell'ambiente) e dell'art.  20,  primo  comma,  della  legge  Regione
 Veneto   23   aprile   1990,   n.  28  (Nuove  norme  per  la  tutela
 dell'ambiente. Modifiche alla legge  regionale  16  aprile  1985,  n.
 33.Norme  per  la tutela dell'ambiente) che modifica l'art. 42, primo
 comma, della legge regionale 16 aprile 1985,  n.  33  (Norme  per  la
 tutela dell'ambiente), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1991
 dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il Veneto sul ricorso
 proposto dal Comune di Castelfranco Veneto ed altri contro la Regione
 Veneto, iscritta al n. 77 del registro ordinanze  1992  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti  gli atti di costituzione del Comune di Castelfranco Veneto,
 di Bolzon Nazzareno ed altri, della s.n.c. Guidolin Giuseppe e  C.  e
 della Regione Veneto;
    Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
    Uditi  gli  avvocati Alberto Borella per il Comune di Castelfranco
 Veneto e per Bolzon Nazzareno ed altri, Franco Zambelli per la s.n.c.
 Guidolin Giuseppe e C. e Giorgio Berti e Guido Viola per  la  Regione
 Veneto.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale per il Veneto, con
 ordinanza  emessa  l'11  luglio  1991,  ha  sollevato  questione   di
 legittimita'  costituzionale del combinato disposto dell'art. 6 della
 legge Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e integrazioni
 alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985,  n.  33,
 successive  modifiche  e  integrazioni)  e dell'art. 20, primo comma,
 della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per  la
 tutela  dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985,
 n. 33.Norme per la tutela dell'ambiente/), in riferimento agli  artt.
 5 e 117 della Costituzione.
    La  questione  e'  stata  sollevata nel corso di un giudizio volto
 all'annullamento della deliberazione della Giunta regionale  in  data
 13 novembre 1990 di autorizzazione all'esercizio di una discarica nel
 Comune di Castelfranco Veneto.
   Secondo    il    quadro   normativo   ricostruito   dal   Tribunale
 amministrativo,  l'autorita'  competente  ad  approvare  il  progetto
 sarebbe  stata,  a  seguito  della legge regionale n. 28 del 1990, il
 Presidente della Giunta regionale. Il giudice rimettente ritiene  che
 non  ricorra  nel caso l'ipotesi prevista dall'art. 33 di detta legge
 (conversione  di  autorizzazione  gia'  concessa  dalla   Provincia),
 essendo  stato  il  precedente  provvedimento  annullato dallo stesso
 Tribunale amministrativo, e che il nuovo  ed  autonomo  provvedimento
 debba  essere  emanato  dal  Presidente della Giunta regionale, sulla
 base  del  parere  della  Commissione  tecnica   regionale,   sezione
 ambiente,  parere  che  verrebbe  a costituire parte integrante della
 deliberazione, ai sensi dell'art. 3- bis del decreto-legge 31  agosto
 1987,  n. 361, aggiunto in sede di conversione dalla legge 29 ottobre
 1987,   n.   441.   Da   qui   l'illegittimita'   del   provvedimento
 amministrativo   impugnato,   in   quanto  non  adottato  dall'organo
 competente.
    La composizione ed  il  funzionamento  della  Commissione  tecnica
 regionale,  sezione  ambiente,  sono  disciplinati  dall'art. 6 della
 legge regionale n. 11 del 1990 (che sostituisce l'art. 12 della legge
 regionale  16  aprile  1985,  n.  33).  Essa  svolge   le   "funzioni
 dell'apposita conferenza" prevista dall'art. 3- bis del decreto-legge
 n. 361 del 1987.
    Il  giudice  a quo ritiene che la composizione della Commissione e
 la scarza incidenza del voto del Sindaco in sede di deliberazione non
 garantiscano  un'adeguata  considerazione   dei   diversi   interessi
 pubblici  ne'  la ponderata comparazione degli interessi alla sanita'
 dell'ambiente ed all'autonomia comunale in  materia  urbanistica,  di
 cui fa menzione l'art. 3- bis del decreto-legge n. 361 del 1987.
    In  questa  prospettiva  dovrebbe  essere anche valutato l'art. 20
 della legge regionale n. 28 del 1990,  che,  modificando  l'art.  42,
 primo  comma,  della  legge  regionale  n.  33 del 1985, vede il solo
 Presidente della Giunta regionale (o un suo delegato)  competente  ad
 approvare  i  progetti  degli  impianti di prima categoria, rimanendo
 comunque esclusa la Giunta regionale.
    Per il Tribunale amministrativo rimettente la composizione  ed  il
 funzionamento  della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente,
 operante quale conferenza dei servizi ex art.  3-  bis  del  decreto-
 legge n. 361 del 1987, dovrebbero essere tali da garantire l'adeguata
 ponderazione  degli  interessi  connessi  all'autonomia  comunale  in
 materia  urbanistica;  oppure  la  competenza  all'approvazione   dei
 progetti   dovrebbe  essere  attribuita  alla  Giunta,  quale  organo
 collegiale di piu' elevata ponderazione di tali interessi, e  non  al
 Presidente di essa.
    Le  norme  denunciate  violano,  ad  avviso del giudice a quo, gli
 artt. 5 e 117 della Costituzione, in quanto implicano  una  eccessiva
 compressione   dell'autonomia   comunale  in  materia  urbanistica  e
 disciplinano un  procedimento  di  approvazione  dei  progetti  degli
 impianti   di  trattamento  e  di  stoccaggio  dei  rifiuti  in  modo
 contrastante  con  i  principi  fondamentali  stabiliti  in   materia
 dall'art. 3 bis del decreto-legge n. 361 del 1987.
    2.  -  Si e' costituita nel giudizio la Regione Veneto, in persona
 del Presidente  della  Giunta  Regionale,  la  quale  chiede  che  la
 questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
    La Regione osserva che la questione e' da ritenere irrilevante, in
 quanto  il giudice a quo avrebbe gia' potuto decidere la controversia
 dichiarando l'illegittimita' del provvedimento impugnato.
    Inoltre la dedotta illegittimita'  dell'art.  20  deriverebbe  non
 dall'impossibilita'   per   la   legge  regionale  di  sostituire  la
 competenza del Presidente a  quella  della  Giunta,  ma  dal  mancato
 coordinamento  della  competenza  monocratica  del Presidente con una
 disciplina della Commissione tecnica tale da garantire, attraverso un
 adeguato quorum strutturale e funzionale, il bilanciamento  di  tutti
 gli interessi coinvolti in materia urbanistica.
    Nel  merito  la  Regione  ritiene  che  la  questione sia comunque
 infondata.
    Il   Tribunale   amministrativo   rimettente,   infatti,   avrebbe
 sostanzialmente  configurato  una  illegittimita'  costituzionale del
 combinato disposto della norma regionale che contempla la  competenza
 del  Presidente  della Giunta e di quella concernente la struttura ed
 il funzionamento della Commissione tecnica, senza considerare che una
 cosa  e' la Giunta regionale, organo politico sia pure collegiale, ed
 altro e' la Commissione tecnica, nella quale si pongono in evidenza e
 si mettono a confronto interessi  pubblici  di  vario  genere,  colti
 sotto un profilo tecnico-amministrativo.
    3. - Si e' costituito il Comune di Castelfranco Veneto, in persona
 del  Sindaco  pro  tempore, il quale si richiama sostanzialmente alle
 argomentazioni  sviluppate  nell'ordinanza  di  rimessione  e  chiede
 conclusivamente  una  declaratoria  di  illegittimita' costituzionale
 delle norme denunciate.
    Il Comune rileva in particolare che la disciplina della conferenza
 di servizi, prefigurata dall'art. 12 della legge regionale n. 33  del
 1985  (come  novellato dalla legge regionale n. 11 del 1990), e' tale
 da vanificare il ruolo del Comune in ordine alla localizzazione degli
 impianti di smaltimento dei rifiuti, in specie ove  cio'  avvenga  in
 contrasto  con  gli  strumenti  urbanistici comunali, disattendendo i
 principi  posti  al  riguardo  dalla  legge   statale   (segnatamente
 dall'art. 3- bis del decreto-legge n. 361 del 1987).
   4.  -  Si  sono  costituiti  altresi'  Bolzon  Nazzareno  ed altri,
 ricorrenti nel giudizio a quo, i quali, aderendo alle  argomentazioni
 sviluppate   nell'ordinanza   di   rimessione,   insistono   per   la
 declaratoria di illegittimita' costituzionale delle norme censurate.
    5. - Si e' costituita, infine, la s.n.c. Guidolin Giuseppe  e  C.,
 parte  resistente  nel  giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo,
 che  conclude,  conformemente  alle  tesi  sviluppate  dalla  Regione
 Veneto,  per  la  irricevibilita',  la  irrilevanza  o,  comunque, la
 manifesta infondatezza della questione.
    6. - La Regione Veneto, in prossimita' dell'udienza, ha depositato
 una memoria con la quale richiama le argomentazioni e le  conclusioni
 contenute nell'atto di costituzione.
    7.  -  Anche  il  Comune  di Castelfranco Veneto ha depositato una
 memoria, con cui ribadisce le argomentazioni e le conclusioni  formu-
 late nell'atto di costituzione.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Tribunale amministrativo regionale per il Veneto dubita
 della legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art.  6
 della  legge  Regione  Veneto  30  gennaio  1990,  n. 11 (Modifiche e
 integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e  16  aprile
 1985,  n.  33,  successive  modifiche e integrazioni) e dell'art. 20,
 primo comma, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28  (Nuove
 norme  per  la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 6
 aprile 1985, n. 33. "Norme per la tutela dell'ambiente").
    La prima disposizione (art. 6 della  legge  regionale  n.  11  del
 1990)  prevede  la composizione ed il funzionamento della Commissione
 tecnica regionale, sezione ambiente, alla quale partecipano con  voto
 deliberativo  anche  i  sindaci dei Comuni direttamente interessati o
 loro delegati. La Commissione delibera  a  maggioranza  assoluta  dei
 presenti  e svolge le funzioni dell'apposita conferenza, prevista per
 la acquisizione e la valutazione di tutti gli elementi relativi  alla
 compatibilita' dei progetti di nuovi impianti per il trattamento e lo
 stoccaggio   di   rifiuti   urbani   con  le  esigenze  ambientali  e
 territoriali.
    La  seconda  disposizione (art. 20 della legge regionale n. 28 del
 1990), sopprimendo la competenza del Presidente della  Provincia  per
 la   approvazione  del  progetto  degli  impianti  di  trattamento  e
 stoccaggio dei rifiuti, prevista dall'art. 42 della  legge  regionale
 n. 33 del 1985, riserva (residualmente) tale competenza al Presidente
 della Regione.
    Le  norme costituzionali invocate a parametro di valutazione della
 legittimita' delle disposizioni denunciate sono gli  artt.  5  e  117
 della Costituzione.
    2.  -  Il  giudice  a quo ritiene che la questione di legittimita'
 costituzionale  sia  rilevante  o,  meglio,  lo  diventi,  dopo  aver
 valutato che il provvedimento amministrativo, della cui validita' era
 chiamato  a  decidere,  avrebbe  dovuto  essere annullato. Difatti la
 deliberazione  di  autorizzazione  all'esercizio   della   discarica,
 adottata  dalla  Giunta regionale veneta (13 novembre 1990, n. 6113),
 avrebbe dovuto essere emanata dal Presidente della Regione.
    Ma proprio in ordine a tale competenza, ed alla sua  legittimita',
 l'ordinanza  di  rimessione  prospetta  una  duplice  ed  alternativa
 lettura. Sotto un primo profilo  la  rappresentanza  e  la  incidenza
 degli  interessi  locali  nel  procedimento per la individuazione dei
 siti e per la autorizzazione all'esercizio delle discariche avrebbero
 dovuto essere, secondo il  giudice  a  quo,  piu'  consistenti  nella
 Commissione  tecnica  regionale, sezione ambiente (prevista dall'art.
 12 della legge regionale 16  aprile  1985,  n.  33,  come  sostituito
 dall'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11), in modo da
 bilanciare   il   potere   monocratico  di  emanazione  dell'atto  di
 autorizzazione, attribuito al Presidente della Giunta  regionale.  In
 alternativa il giudice rimettente, prospettando una seconda e diversa
 soluzione,  ritiene  che  il  potere  di  adottare  il provvedimento,
 rimanendo invariate la composizione della Commissione  tecnica  e  la
 valutazione   dei  diversi  interessi,  debba  spettare  alla  Giunta
 regionale,  quale  organo  collegiale  di  piu'  ampia  e  bilanciata
 ponderazione anche delle esigenze locali.
    La   questione   di   legittimita'  costituzionale  risulta  cosi'
 delineata  in  modo   perplesso   ed   in   termini   sostanzialmente
 alternativi,  che  non  consentono di identificare con certezza quale
 sia lo specifico e puntuale tema di decisione proposto.
    La questione, assorbito ogni altro  profilo,  deve  essere  dunque
 dichiarata inammissibile.