ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della
 legge  15  luglio  1926,  n. 1263 (Atti esecutivi sopra beni di Stati
 esteri nel Regno), promosso con ordinanza emessa il 15  gennaio  1992
 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto
 da  Bernardo  Franca  contro  il  Ministero  di Grazia e Giustizia ed
 altra, iscritta al n. 159 del registro ordinanze  1992  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  14,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1992.
    Visto l'atto di costituzione di Bernardo Franca nonche' l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Uditi l'avv. Francesco Fabbri per  Bernardo  Franca  e  l'Avvocato
 dello  Stato  Giorgio  D'Amato  per  il  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Franca Bernardo
 per l'annullamento del decreto del Ministro di grazia e  giustizia  7
 giugno  1991,  che  ha  negato l'autorizzazione a promuovere l'azione
 esecutiva su beni della Repubblica dello Sri  Lanka  in  base  a  una
 sentenza  passata  in  cosa  giudicata, con cui il Pretore di Roma ha
 accertato un credito di lavoro della ricorrente verso l'Ambasciata di
 quello Stato in Italia, il T.A.R. del Lazio,  con  ordinanza  del  15
 gennaio  1992,  ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
 dell'articolo unico del r.d.l. 30 agosto 1925,  n.  1621,  convertito
 nella  legge  15  luglio 1926, n. 1263, a norma del quale non si puo'
 procedere ad atti conservativi o esecutivi su beni appartenenti a uno
 Stato  estero  senza  l'autorizzazione  del  Ministro  di  grazia   e
 giustizia, sempre che sia accertata la condizione di reciprocita';
      che,  secondo  il giudice remittente, ammessa la legittimita' di
 limiti alla tutela giurisdizionale dei diritti nei confronti di Stati
 esteri, se giustificati dall'esigenza di salvaguardare gli  interessi
 dello  Stato  nei  rapporti  internazionali,  contrasta pero' con gli
 artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, la mancata  previsione
 di  un  indennizzo  al  creditore  rimasto  insoddisfatto a causa del
 diniego dell'autorizzazione,  atteso  che  la  perdita  del  credito,
 imposta  per  un  interesse della collettivita' generale, deve essere
 equamente ripartita fra tutti i suoi membri;
      che  e'  ravvisata  anche  una  violazione  dell'art.  36  della
 Costituzione,  in quanto nella specie l'effetto ablatorio del diniego
 dell'autorizzazione incide su un credito di lavoro;
      che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si  e'  costituita  la
 ricorrente  aderendo  agli  argomenti  dell'ordinanza di rimessione e
 concludendo per la fondatezza della questione;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 329 del 1992, ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  della  norma  impugnata
 nella  parte  in  cui  subordina  all'autorizzazione  del Ministro di
 grazia e giustizia il compimento di atti conservativi o esecutivi  su
 beni  appartenenti  a uno Stato estero diversi da quelli che, secondo
 le norme del diritto internazionale  generalmente  riconosciute,  non
 sono assoggettabili a misure coercitive;
      che,  pertanto,  rispetto  ai beni di proprieta' dello Sri Lanka
 assoggettabili  a  tali  misure  e'  venuta  meno  la  condizione  di
 procedibilita',  la  cui  mancanza impediva finora l'azione esecutiva
 della ricorrente;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.