LA CORTE DI APPELLO Ha emessa la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 247/1992 del reg. gen. cont. civ. di questa Corte di appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 29 maggio 1992 e promossa in questo grado da Craparo Calogero, rappresentato e difeso dagli avv.ti I. Craparo e A. Timineri, appellante, contro Venezia Giuseppe, rappresentato e difeso dal dott. proc. I. Buttutta, appellato, e nei confronti del comune di Sciacca e del p.m. presso il Tribunale di Sciacca e del procuratore generale. La Corte, vista la sentenza non definitiva di pari data con cui e' stata confermata l'impugnata sentenza del tribunale di Sciacca, nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inammissibilita' della domanda giudiziale proposta dal Venezia Giuseppe. Ritenuto che col secondo motivo d'appello il Craparo deduce che il tribunale avrebbe errato nel ritenere che la norma di cui agli artt. 9, primo comma, n. 8, in relazione agli artt. 10, primo comma, n. 8, e art. 13 della legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31, dispone l'ineleggibilita' e l'incompatibilita' con la carica di consigliere comunale anche dei coordinatori degli uffici di direzione delle unita' sanitarie locali c.d. pluricomunali, com'e' quella che comprende anche il comune di Sciacca, al cui consiglio comunale venne eletto il Craparo. OS S E R V A L'art. 9, primo comma, n. 8, di detta legge include, tra gli ineleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere, "i componenti dell'ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unita' sanitaria locale da cui dipendono". Stando alla locuzione "coincide in tutto o in parte" adoperata dal legislatore, sembra che questi abbia voluto escludere l'eleggibilita' dei coordinatori (che qui soltanto interessano, perche' tale e' il Craparo) delle unita' sanitarie locali il cui territorio coincide con quello del comune (unita' sanitarie c.d. monocomunali) o ne costituisce una parte vuoi perche' quel comune ha piu' unita' sanitarie (nel qual caso l'unita' e' sub comunale), vuoi perche' il comune concorre a costituire l'unita' sanitaria (che in tal caso e' detta pluricomunale). La coincidenza "in parte" del territorio comunale con quello dell'unita' sanitaria da cui i coordinatori dipendono v'e' infatti sia quando il territorio dell'u.s.l. e' parte di quello comunale, sia quando il territorio del comune e' parte di quello dell'unita' sanitaria lo- cale. Ma il significato polivalente che sembra avere la locuzione, stando alla lettera, non coincide con l'intenzione del legislatore perche', quando egli ha inteso riferirisi anche alle unita' sanitarie pluricomunali, lo ha detto esplicitamente, aggiungendo idonee parole. Invero proprio nel successivo n. 9 del primo comma del citato articolo, come rileva l'appellante, e' disposta l'ineleggibilita' dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle strutture convenzionate "per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unita' sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unita' sanitaria locale". E, ancora, all'art. 15 e' stabilita l'incompatibilita' dei dipendenti delle u.s.l. e dei professionisti con esse convenzionati con la carica di "sindaco o assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unita' sanitaria locale dalla quale dipendono o lo ricomprende o con la quale sono convenzionati, nonche' di sindaco o di assessore di comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti che concorre a costituire l'unita' sanitaria locale dalla quale dipendono o con la quale sono convenzionati". E' giocoforza concludere che la locuzione "o in parte" adoperata dal legislatore nel n. 8 del primo comma dell'art. 9 va interpretata restrittivamente, nel senso cioe' che l'ineleggibilita' sussiste quando l'unita' sanitaria in cui presta servizio come coordinatore l'eletto e' subcomunale (e percio' il territorio dell'unita' sanitaria coincide "in parte" con quello del comune) e non anche nel caso che l'unita' sanitaria sia pluricomunale. Del resto, la legge regionale siciliana riproduce sostanzialmente quella statale n. 154/1981, il cui art. 2, n. 8, prevede l'ineleggibilita' dei coordinatori dell'unita' sanitaria lo- cale "per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unita' sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende", cosi' escludendo l'ineleggibilita' per i coordinatori delle unita' sanitarie pluricomunali (nelle quali e' il territorio del comune ad essere "ricompreso" in quello, piu' vasto, dell'unita' sanitaria) - e per tale motivo l'articolo e' stato dichiarato incostituzionale - mentre il n. 9 prevede l'incompatibilita' dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle strutture convenzionate non solo per i consiglio del comune "il cui territorio coincide col territorio dell'unita' sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende" ma anche - come la legge regionale siciliana - per i consigli dei comuni "che concorrono a costituire l'unita' sanitaria locale con cui sono convenzionate"; cosi' come l'art. 8, primo comma, n. 2, prevede l'incompatibilita' dei dipendenti delle unita' sanitarie locali nonche' dei professionisti con esse convenzionati con le cariche di sindsaco o di assessore non solo del comune "il cui territorio coincide col territorio dell'unita' sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende" ma anche - come la legge regionale siciliana - "di sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unita' sanitaria locale da cui dipendono o sono convenzionati". Stabilito, dunque, in base sia alla formulazione del testo normativo quando il legislatore ha inteso riferirsi anche alle unita' sanitarie pluricomunali sia alla diretta derivazione storica della legge regionale da quella statale, che il n. 8 dell'art. 9 non prevede l'ineleggibilita' (e quindi l'incompatibilita', per il combinato disposto dell'art. 10, primo comma, n. 8, e dell'art. 13, in relazione al predetto art. 9, n. 8) dei coordinatori delle u.s.l. pluricomunali, non manifestamente infondata e' la questione di legittimita' costituzionale di detta norma che d'ufficio la Corte ritiene di sollevare. Come si e' sopra accennato, infatti, la Corte costituzionale (con sentenza n. 43 del 17 febbraio 1987) ha dichiarato l'incostituzionalita', in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 2, primo comma, n. 8, della legge statale 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non dispone l'ineleggibilita' dei dipendenti dell'u.s.l. facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli comunali che concorrono a costituire l'unita' sanitaria da cui dipendono (le u.s.l. c.d. pluricomunali), osservando che l'esclusione di tale ineleggibilita' comporta disparita' di trattamento tra i dipendenti delle u.s.l. (quelle monocomunali e subcomunali, per i quali sussiste l'ineleggibilita', e quelle pluricomunali per i quali non sussisteva) posto che la ratio dell'inelegibilita' e' quella di evitare che un candidato possa, grazie alla posizione occupata in una struttura pubblica (e poco rileva che gli elettori siano solo una parte degli assistiti dall'u.s.l., e cioe' che il territorio del comune sia solo in parte di quello dell'u.s.l.) influire sulla libera espressione del voto. Orbene, analoga sanzione di illegittimita' costituzionale sembra meritare la legge regionale siciliana che dispone l'ineleggibilita', e quindi l'incompatibilita', nell'ipotesi di unita' sanitaria monocomunale o sub comunale e non anche se l'unita' sanitaria e' pluricomunale, perche' in entrambi i casi il coordinatore versa in una situazione che gli consente di influire sulla libera espressione del voto oppure, una volta eletto, in una situazione che confligge con il corretto esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva. Ed invero, non risponderebbe a una razionale discriminazione della ipotesi di ineleggibilita' in discorso la esclusione di ineleggibilita' adottata dal legislatore regionale, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di elezione amministrative, giacche', porta la identita' di ratio ricorrente tanto nel caso di u.s.l. monocomunale o subcomunale, quanto nel caso di u.s.l. pluricomunale, l'esclusione stessa comporterebbe la violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione. Deve, pertanto, la Corte disporre la rimessione degli atti alla Corte costituzionale perche' verifichi se sussiste tale illegittimita', ovvio essendo che la decadenza del dott. Craparo dalla carica di consigliere comunale di un comune che concorre a costituire l'unita' sanitaria locale puo' essere pronunciata solo se l'ineleggibilita' e l'incompatibilita' sono previste, o dovevano essere previste, dal legislatore, donde la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, ai fini della decisione della causa.