IL PRETORE
    Sciogliendo  fuori  udienza  la  riserva,  pronuncia  la  seguente
 ordinanza   di  rimessione  alla  Corte  costituzionale  nella  causa
 promossa da Marianna Lettieri con gli avv. Diego  e  Ferletic  contro
 l'I.N.P.S. con gli avv. Dolcher, Formicola e Rando, letti gli atti di
 causa.
                             O S S E R V A
    Con  ricorso  depositato  il  17  aprile 1992 Marianna Lettieri si
 rivolgeva a questo pretore, giudice del lavoro, esponendo  di  essere
 titolare  di  due  pensioni erogate da parte dell'Inps a far tempo da
 epoca  anteriore  al  settembre  1983,  di  aver  ricevuto  da  parte
 dell'ente  cennato, che aveva continuato ad erogare le pensioni nelle
 misure  adottate  ed  in  atto  al  settembre  1983,   richiesta   di
 ripetizione  della  somma  indebitamente erogatale per L. 9.485.350 e
 richiamandosi quindi alla norma di cui all'art.  52  della  legge  n.
 88/1989  nonche' a quella di cui all'art. 13 della legge n. 412/1991,
 la ricorrente chiedeva che questo pretore, accertata l'illegittimita'
 di siffatta richiesta, dichiarasse l'inesistenza di obbligo alcuno di
 restituzione di tali somme da parte sua e l'illegittimita' di ogni  e
 qualsivoglia  iniziativa dell'Inps tesa al recupero degli indebiti in
 questione.
    Chiedeva inoltre  l'attrice,  ex  art.  700  del  c.p.c.,  che  il
 giudicante,  in considerazione del fatto che l'Inps aveva, nelle more
 del procedimento iniziato a recuperare a mezzo di trattenute la somma
 citata e del danno grave ed irreparabile cosi' arrecatole,  intimasse
 al  convenuto di continuare a pagare alla Lettieri l'ammontare intero
 delle somme  dovute  a  titolo  pensionistico  sino  alla  definitiva
 pronuncia di merito.
    Si  costituiva  in giudizio, ritualmente e tempestivamente, l'Inps
 nella fase urgente dello steso che rilevava il fatto  che  l'indebito
 era  venuto  in  essere a seguito dell'applicazione dell'art. 6 della
 legge  n.  638/1983  e  che  in  effetti  si  era  recuperato   parte
 dell'indebito  a mezzo di trattenute mensili operate su una delle due
 pensioni.
    Chiedeva quindi il convenuto la reiezione  delle  domande  attoree
 tutte.
    Dato corso alla discussione in merito all'istanza di provvedimento
 urgente qui avanzata all'udienza del 15 maggio 1992 questo giudice si
 riservava la decisione e provvedeva come da provvedimento qui steso.