IL TRIBUNALE
    Ha emesso la seguente  ordinanza  nella  causa  di  previdenza  n.
 1149/1990  r.  gen.  su  appello  proposto  dall'Inps,  rappresentato
 dall'avv. G. D'Avanzo, giusta procura generale alle liti in atti, nei
 confronti di Cespa Concetta rappresentato e difeso  dall'avv.  Walter
 De  Cesare, giusta procura in atti, avverso la sentenza n. 425 dep. 3
 agosto 1990 del pretore di Chieti, giudice del lavoro.
    Udita la relazione del dott. A. Gennaro all'udienza collegiale del
 21  maggio  1992,  nonche'  la   discussione   orale   dei   predetti
 procuratori;
    Rilevato  che  l'Inps  include  tra  i  motivi  del suo appello la
 violazione da parte del pretore dell'art. 6, settimo comma, del d.-l.
 12 settembre 1983, n. 463 convertito nella legge 11 novembre 1983, n.
 638, il quale, nel caso di  titolarita'  di  due  pensioni  a  carico
 dell'Inps,  consente,  oltre  all'integrazione  al minimo della prima
 pensione,  di  conservare  l'importo   del   trattamento   non   piu'
 integrabile  (cd. "cristallizzazione") fino al suo riassorbimento per
 effetto della perequazione automatica, laddove a dire dell'appellante
 Istituto torna applicabile  il  terzo  comma  del  predetto  art.  6,
 secondo  il  quale  l'integrazione  al  minimo  spetta su di una sola
 pensione;
    Ritenuto che e' attualmente vigente  l'art.  4,  primo  comma  del
 d.-l.  20 maggio 1992, n. 293, secondo cui "l'art. 6, quinto, sesto e
 settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983,  n.  463  convertito  con
 modificazioni  nella legge 11 novembre 1983, n. 638 si interpreta nel
 senso che, nel caso di concorso di due o piu' pensioni  integrate  al
 trattamento,  liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata
 in vigore del predetto  decreto,  l'importo  del  trattamento  minimo
 vigente  a  tale  data e' conservato in una sola delle pensioni, come
 individuata con i criteri  previsti  dal  terzo  comma  dello  stesso
 articolo";
    Ritenuto che il combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del
 d.-l.  n.  463/1983 convertito nella legge n. 638/1983 e dell'art. 4,
 primo comma, 1ยบ del d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14 e' stato  denunciato
 di incostituzionalita' dalla Corte di cassazione per violazione degli
 art. 3 e 38 della Costituzione, con ordinanza n. 127 dell'11 febbraio
 1992  (Gazzetta Ufficiale, serie speciale, Corte costituzionale p. II
 n. 11/1983, pag. 100);
    Constatato che questo tribunale condivide in  ogni  sua  parte  la
 motivazione di detta ordinanza della S.C. e segnatamente:
      1)    laddove    ritiene    sottoponibile    al    giudizio   di
 costituzionalita'  un  decreto  legge  in  pendenza  del  termine  di
 conversione;
      2)  laddove  compie  l'integrazione  tra  norma interpretativa e
 norma interpretata,  ravvisando  in  tale  combinato  il  profilo  di
 incostituzionalita';
      3)  laddove  puntualizza che nel regime vigente fino all'entrata
 in vigore del d.-l. n. 463/1982 (nel quale rientra il caso in  esame,
 in  cui  l'assicurato  ha  conseguito  il diritto all'integrazione al
 minimo della seconda  pensione  per  effetto  della  stessa  sentenza
 impugnata,  che ha applicato la norma siccome emendata dalla sentenza
 della  Corte  costituzionale n. 314/1985) il diritto del lavoratore a
 che siano garantiti mezzi adeguati alle sue esigenze  di  vita  (art.
 38,  secondo  comma  della  Costituzione)  nel  senso precisato dalla
 stessa Corte costituzionale (sentenza n. 173/1986) veniva  assicurato
 soltanto  dal cumulo di piu' integrazioni nel caso di concorso di due
 o piu' pensioni;
      4) laddove precisa che e'  priva  di  qualsiasi  giustificazione
 ragionevole  la negazione della cd. cristallizzazione, che, riducendo
 il trattamento pensionistico complessivo, lo fa scendere al di  sotto
 del  livello  di  sufficienza  e di adeguatezza alle esigenze di vita
 dell'assicurato, cosi' concretandosi la violazione anche dell'art.  3
 della Costituzione;
    Ritenuto  d'altro canto che estremamente significativo e' il fatto
 che la Corte costituzionale con sentenza (interpretativa di rigetto);
 n. 418/1991 dichiaro' infondata  la  questione  di  costituzionalita'
 dell'art. 6, settimo comma, d.-l. n. 463/1983, convertito nella legge
 n.  638/1983,  a  condizione  che  fosse interpretato nel senso della
 cristallizzazione dell'importo gia'  erogato,  e  che  sia  stato  lo
 stesso  Governo, dopo che il Parlamento aveva impedito l'introduzione
 nella legge finanziaria 1991 della norma interpretativa in questione,
 a riproporla con decreto legge a pochi giorni di distanza  (d.-l.  21
 gennaio 1992, n. 14, decaduto e ripresentato con d.-l. 20 marzo 1992,
 n.  237),  rinnovato  a  sua  volta  con d.-l. 20 maggio 1992, n. 293
 (Gazzetta Ufficiale n.  117/1992), ponendosi in aperto contrasto  con
 l'interpretazione  data  dalla Corte delle leggi e dunque consapevole
 di proporre una interpretazione illegittima;
    Ritenuta  per  tutto  quanto  precede   che   la   questione   sia
 ammissibile,   rilevante   per  l'accoglimento  o  meno  dell'appello
 dell'Inps, e non manifestamente  infondata,  solleva  di  ufficio  il
 presente  incidente  e lo sottopone alla Corte costituzionale secondo
 il dispositivo che segue.