IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3520 del 1989 proposto da Santoro Antonio Natalino, rappresentato e difeso dall'avv. Melchiorre Annino ed elettivamente domiciliato con il medesimo presso la segreteria del t.a.r. in Milano, via Conservatorio n. 13; contro il comando della terza legione della guardia di finanza di Milano, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dalla avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Milano, via Freguglia n. 1; per l'annullamento del provvedimento 11 luglio 1989, n. 56036 con cui l'intimato comando della terza legione della guardia di finanza di Milano ebbe a negare al ricorrente il beneficio dell'assegno funzionale di cui all'art. 6 della legge n. 472/1987; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione delle finanze; Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno della propria difesa; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 10 dicembre 1991, il relatore dott. Adriano Leo; Uditi, altresi', l'avv. Lodovico De Palma, in sostituzione dell'avv. Annino, per il ricorrente; l'avv. Caridi per la resistente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Con il ricorso in oggetto, ritualmente proposto, l'istante, maresciallo capo della guardia di finanza in servizio a Milano, ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, con cui il comandante della terza legione della guardia di finanza ebbe a negargli la corresponsione dell'assegno funzionale di cui all'art. 6, secondo comma della legge n. 472/1987 a causa del fatto che egli per il periodo dal 28 agosto 1976 al 6 agosto 1977, in sede di valutazione caratteristica, aveva riportato la qualifica di "inferiore alla media". L'istante ha sostenuto l'illegittimita', sotto piu' profili, dell'atto de quo e ne ha chiesto, con vittoria di spese, l'annullamento. In via subordinata, per l'ipotesi che questo t.a.r. non ritenga accoglibile la domanda principale di ricorso, l'istante ha eccepito che l'art. 6, secondo comma, della legge 20 novembre 1987, n. 472, laddove prevede come servizio idoneo ai fini della attribuzione dell'assegno funzionale di che trattasi, non gia' il servizio comunque prestato secondo quanto stabilito per gli appartenenti alle forze armate dell'art. 1, nono comma, della legge n. 468/1987, ma soltanto quello prestato "senza demerito", sarebbe costituzionalmente illegittimo in relazione all'art. 3 della Costituzione. Si e' costituita in giudizio l'amministrazione delle finanze e, con memoria depositata il 29 novembre 1991 ha sostenuto l'inaccoglibilita' del ricorso e ne ha chiesto la reiezione con favore di spese. Alla pubblica udienza del 10 dicembre 1991, sentiti i patroni delle parti, la causa e' stata assunta in decisione dal Collegio. D I R I T T O I. - Come esposto in narrativa, con il ricorso in oggetto - della cui ammissibilita' non pare possibile dubitare - l'istante, maresciallo capo della guardia di finanza in servizio a Milano, chiede l'annullamento dell'atto in epigrafe specificato con cui il Comandante della terza legione della guardia di finanza ha a lui negato la corresponsione dell'assegno funzionale di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 20 novembre 1987, n. 472 per aver egli riportato la qualifica di "inferiore alla media" in sede di valutazione caratteristica relativamente al periodo 28 agosto 1976/6 agosto 1977. II. - La suindicata domanda del ricorrente non sarebbe accoglibile in ragione del fatto che la citata norma e' indubitabilmente chiara nel senso che la contemplata attribuzione di detto assegno funzionale, nei previsti importi iniziale e succesivo, deve avvenire al compimento di date annualita' (19 ovvero 29) di servizio "prestato senza demerito" e cioe' prestato, per tutto il tempo indicato, con un rendimento non scadente. Pertanto, si appalesa rilevante la sollevata questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 472/1987, nelle parti in cui - ai fini di che trattasi - richiede un pluriennale servizio "prestato senza demerito" ed in relazione all'art. 3 della Costituzione: e', infatti, fuor di dubbio che la predetta domanda del ricorrente potrebbe essere accolta soltanto nell'ipotesi di un'eventuale pronuncia d'incostituzionalita' della menzionata disposizione normativa in parte qua. III. - La questione di illegittimita' costituzionale in discorso sta nei seguenti termini: a) l'art. 6, secondo comma, della legge n. 472/1987 attribuisce, ai sottufficiali del Corpo di Polizia di Stato e delle altre Forze di cui all'art. 16 della legge 1ยบ aprile 1981, n. 121 (Arma dei carabinieri e corpo della guardia di finanza) un assegno funzionale pensionabile al compimento di una certa pluralita' di anni di servizio "prestato senza demerito"; b) l'art. 1, nono comma, della legge 14 novembre 1987, n. 468 attribuisce ai sottufficiali delle forze armate (esercito, marina e aeronautica) un assegno funzionale pensionabile di genere e di entita' uguali rispetto a quelli dell'assegno indicato alla precedente lettera a) ed al compimento degli stessi anni di servizio, ma non richiede che quest'ultimo elemento sia stato prestato "senza demerito"; c) gli appartenenti alle forze della polizia di Stato e gli appartenenti alle forze armate si troverebbero in situazioni fra loro simili, sicche' la previsione dell'attribuzione di un beneficio economico dello stesso tipo legata a condizioni diverse - che sono deteriori per i graduati indicati sopra per primi - determinerebbe una situazione di disparita' di trattamento tra le due categorie di personale in discorso. La formulata questione de qua appare, ad una prima deliberazione, non manifestamente infondata. Ed invero: 1) in primo luogo, non sembra possa dubitarsi che, ai sensi della legge n. 468/1987, l'arma dei carabinieri ed il corpo della guardia di finanza stiano sullo stesso piano delle forze armate: cio' e' dato arguire da diverse disposizioni di tale legge e, in particolare, dell'art. 1, comma 15-bis, nel quale i primi due corpi sono addirittura ricompresi nella categoria delle forze armate; 2) in secondo luogo, non puo' neanche dubitarsi che l'assegno funzionale previsto dall'art. 6, secondo comma, della legge n. 472/1987 e l'assegno funzionale previsto dall'art. 1, nono comma, della legge n. 468/1987 si appalesino ontologicamente uguali. Stante quanto sopra, non si capisce come nel caso degli appartenenti all'esercito, alla marina ed all'aeronautica l'attribuzione del beneficio e' collegata al mero espletamento pluriennale del servizio d'istituto, mentre nel caso degli appartenenti alle forze della polizia di Stato, all'arma dei carabinieri ed al corpo della guardia di finanza l'attribuzione del beneficio e' collegata all'espletamento pluriennale, ma senza demerito, del servizio d'istituto. E', pertanto, evidente - a parere del collegio - che mediante l'art. 6, secondo comma, della legge n. 472/1987, nelle parti in cui si richiede lo svolgimento di un servizio senza demerito per l'attribuzione dell'assegno di che trattasi, viene posta una disparita' di trattamento del personale ivi considerato rispetto al personale che e' contemplato dall'art. 1, nono comma, della legge n. 468/1987 e che al suddetto - come si e' gia' accennato - e' da tale legge equiparato: discriminazione, quella teste' evidenziata, che urta contro il principio di cui all'art. 3 della Costituzione e che appare oltremodo iniqua e, quindi, abbisognevole di un intervento della Corte costituzionale. Cio' stante, apparendo rilevante e non manifestamente infondata, va rimessa all'esame della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione sulla legittimita' dell'art. 6, secondo comma, della legge 20 novembre 1987, n. 472 in relazione all'art. 3 della Costituzione.