IL PRETORE
    Premesso che con sentenza 1ยบ febbraio 1982 di questo  giudice  del
 lavoro, al dott. Cipriano Cipriani, nei confronti dell'INAM, e' stato
 riconosciuto  il  diritto  nella  sua  qualita'  di  titolare  di  un
 laboratorio di analisi mediche e di medico specialista, al  pagamento
 degli  aumenti  o  adeguamenti  sul  corrispettivo  risultante  dalle
 convenzioni stipulate ed applicabili, per L. 623.581.236;
      che la predetta sentenza e' stata  riformata  dal  tribunale  di
 Firenze  e  confermata  dalla  Corte  di  cassazione  con sentenza n.
 2894/1987;
      che in data 9 ottobre 1991 il Ministero del tesoro - Ispettorato
 generale per gli affari e per la gestione del patrimonio  degli  enti
 disciolti,  in  persona  del  consigliere  ministeriale  aggiunto  ha
 richiesto la restituzione della somma percepita, maggiorata;
      che, con ricorso del 19  ottobre  1991,  il  dott.  Cipriani  ha
 convenuto  in  giudizio  il  predetto Ministero chiedendo che venisse
 dichiarata infondata la pretesa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
 6 del d.-l. 25 gennaio 1985, n. 8, convertito nella  legge  27  marzo
 1985, n. 103;
      che, con tale norma e' stata dettata l'interpretazione autentica
 degli  artt.  11,  primo  comma,  della  legge n. 349/1977 e 8, sesto
 comma, del d.-l. n. 264/1974, nel senso  della  non  spettanza  delle
 suddette maggiorazioni per l'adeguamento degli indici ISTAT;
    Rilevato  che  la disposizione finale dell'art. 6 ha stabilito che
 "sono comunque irripetibili le somme gia' corrisposte sulla  base  di
 diverse interpretazioni";
    Considerato che, come gia' affermato da codesta Corte con sentenza
 n. 6 del 19 gennaio 1988, nella specie si e' avuta l'applicazione del
 principio   della   irripetibilita'  delle  somme  comprensive  delle
 maggiorazioni  percepite  in  buona  fede  dagli  interessati,   "per
 iniziativa della pubblica amministrazione o in esecuzione di pronunce
 giudiziarie";
    Accertato  che,  viceversa,  la  predetta norma viene interpretata
 dalla  suprema  Corte  di  cassazione  (sentenze  nn.   8299/1987   e
 1379/1988)   nel   senso  che  "l'irripetibilita'  delle  somme  gia'
 corrisposte sulla base di interpretazioni degli artt. 8, sesto comma,
 del d.-l. 8 luglio 1984, n. 264, convertito con legge n.  386/1984, e
 11, primo  comma,  della  legge  29  giugno  1977,  n.  349,  diverse
 dall'interpretazione  autentica  espressa  dallo  stesso  art.  6, si
 riferisce  solo  alle  somme   spontaneamente   pagate   dagli   Enti
 mutualistici  ai  sanitari  convenzionati  e  non  anche  alle  somme
 corrisposte in esecuzione di decisioni giudiziali";
    Stabilito che, in tal modo, non  solo  si  vanifica  la  finalita'
 della  legge,  individuata nella intenzione di por fine "alle diverse
 interpretazioni delle disposizioni sopra indicate", ma l'applicazione
 che ne deriva e' irragionevole, incongrua ed arbitraria,  dando  vita
 ad  una  non  giustificata  disparita'  di  trattamento di situazioni
 giuridiche identiche da identificarsi nell'avvenuto pagamento  e  non
 certamente nelle modalita' con cui esso e' avvenuto;
      che, pertanto, la norma di cui all'art. 6 della legge n. 103 del
 27  marzo 1985 nella interpretazione che ne viene data, contrasta con
 l'art. 3 della Costituzione nella parte  in  cui  ritiene  che  siano
 irripetibili  solamente  le  somme  spontaneamente pagate e non anche
 quelle che a seguito di  sentenze,  potrebbero  essere  state  pagate
 anch'esse  spontaneamente  e  non  in  conseguenza  di  esecuzione  o
 aliunde;
    Considerato che la predetta norma, nel prendere in  considerazione
 la  irripetibilita'  delle  somme  gia' corrisposte, e' applicabile a
 tutte quelle situazioni nelle quali venga richiesta  la  restituzione
 delle stesse, quindi, anche alla presente causa;
    Considerato   che,  nella  specie,  la  sentenza  della  Corte  di
 cassazione n.  2894/1987  e'  successiva  alla  disposizione  di  cui
 all'art. 6, della legge 27 marzo 1985, n. 103;
      che  tale  pronuncia  non  influisce  sul presente giudizio, che
 prescinde da essa e  riguarda  la  richiesta  di  applicazione  della
 normativa  succitata  a  seguito  di  richiesta di restituzione delle
 somme gia' pagate;
    Ritenuto  che,  quindi,  il  presente  giudizio  non  puo'  essere
 definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
 legittimita'   costituzionale,   che   non   appare,   manifestamente
 infondata,  atteso  che  l'accoglimento  dell'eccezione comporterebbe
 l'accoglimento del ricorso;