ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma  terzo,
 numero  3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per
 il riordinamento della docenza universitaria  e  relativa  fascia  di
 formazione  e  per  la  sperimentazione  organizzativa e didattica) e
 dell'art.  50,  numero  3,  del  d.P.R.  11  luglio  1980,   n.   382
 (Riordinamento   della  docenza  universitaria,  relativa  fascia  di
 formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa   e   didattica),
 promossi  con  due  ordinanze emesse il 15 maggio e il 12 giugno 1991
 dal Tribunale amministrativo regionale  per  il  Lazio,  sui  ricorsi
 proposti  da  Violani  Carlo  ed altri e da Calabi Francesca ed altri
 contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri,  iscritte  ai
 nn.  61 e 153 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  nn.  9  e  13,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1992;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  3  giugno  1992  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ordinanza emessa il 15 maggio-12 giugno 1991 (pervenuta
 alla Corte costituzionale  il  7  febbraio  1992)  nel  corso  di  un
 giudizio promosso da Violani Carlo ed altri contro il Ministero della
 pubblica   istruzione   per   l'annullamento   del  provvedimento  di
 esclusione  dalla  seconda  tornata  dei  giudizi  di  idoneita'  per
 l'inquadramento  nel  ruolo  dei  professori  associati, il Tribunale
 amministrativo regionale  per  il  Lazio,  sezione  I,  ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 5, comma terzo,
 numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo  per
 il  riordinamento  della  docenza  universitaria e relativa fascia di
 formazione e per la  sperimentazione  organizzativa  e  didattica)  e
 dell'art.   50,   numero  3,  del  d.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382
 (Riordinamento  della  docenza  universitaria,  relativa  fascia   di
 formazione  nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), nella
 parte in cui queste disposizioni non contemplano, tra i soggetti  che
 possono  essere  ammessi  ai giudizi di idoneita' per l'inquadramento
 nel  ruolo  dei  professori  associati,  i  titolari  di  assegni  di
 formazione  didattica  e  scientifica (di cui all'art. 6 del decreto-
 legge 1› ottobre 1973, n. 580, convertito  nella  legge  30  novembre
 1973,  n. 766) ed i titolari di borse di studio (di cui agli articoli
 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e 21 della legge  24  febbraio
 1967,  n.  62)  presso  le  facolta' di medicina e chirurgia, i quali
 entro l'anno accademico 1979/1980  abbiano  svolto  per  un  triennio
 attivita'  didattica e scientifica, comprovata da pubblicazioni edite
 e documentata dal preside di facolta' in base ad  atti  risalenti  al
 periodo di svolgimento delle attivita' medesime. Le disposizioni sono
 denunziate   in   riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  per
 disparita' di trattamento rispetto ai  tecnici  laureati,  a  seguito
 della  ammissione  ai  giudizi  di idoneita' dei medici interni e dei
 contrattisti ad essi equiparati, per  effetto  delle  sentenze  della
 Corte costituzionale n. 89 del 1986 e n. 397 del 1989.
    2.  - Identica questione e' stata sollevata dallo stesso giudice a
 quo,  con  ordinanza  emessa  in  pari  data  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  16  marzo  1992), nel procedimento instauratosi a
 seguito del  ricorso  proposto  da  Calabi  Francesca  ed  altri  per
 l'annullamento  dell'esclusione  dalla seconda tornata dei giudizi di
 idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati.
    Il giudice a quo osserva che  i  ricorrenti  non  rientrano  nelle
 puntuali   categorie  individuate  dalla  legge  o  introdotte  dalla
 giurisprudenza costituzionale (sentenza  9  aprile  1986,  n.  89)  e
 ricorda  che  la  ratio  della  estensione  del beneficio legislativo
 previsto per i tecnici laureati (svolgimento di attivita' scientifica
 e  didattica  assistita  da  specifici  requisiti)  ricorre anche nei
 confronti  dei  medici  interni  dei  policlinici  e  delle  cliniche
 universitarie,  i quali abbiano conseguito la qualifica di assistente
 a seguito di pubblico concorso ed abbiano  svolto  per  un  triennio,
 entro  l'anno accademico 1979/1980, attivita' didattica e scientifica
 documentata. Questa impostazione, ad avviso del  giudice  rimettente,
 trova  conferma  nella sentenza della Corte costituzionale n. 397 del
 1989,   con   la   quale   e'   stata   dichiarata   l'illegittimita'
 costituzionale  delle  norme  denunciate,  nella  parte  in  cui  non
 contemplano, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di  idoneita',
 i  titolari  di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia,
 nominati in base a concorso, che hanno svolto attivita' di assistenza
 e cura oltre i limiti d'impegno del contratto  e  che,  entro  l'anno
 accademico  1979/1980,  hanno  prestato  per  un  triennio  attivita'
 didattica  e  scientifica,  documentata  dagli  atti  della  facolta'
 risalenti al periodo di svolgimento dell'attivita' medesima.
    Per  quanto  concerne i titolari di assegni biennali di formazione
 scientifica e didattica previsti dall'art. 6 del decreto-legge n. 580
 del 1973, la asserita disparita' di trattamento rispetto  ai  tecnici
 laureati  sarebbe  irrazionale e lesiva del principio di eguaglianza,
 qualora gli assegnisti abbiano  reso  in  via  di  fatto  prestazioni
 assistenziali in aggiunta alle attivita' didattiche e scientifiche.
    Del  tutto  analoga,  ad avviso del giudice a quo, e' la posizione
 dei borsisti presso le facolta' di medicina e chirurgia che,  assunti
 a  seguito di prova selettiva concorsuale, abbiano svolto prestazioni
 di natura didattica  e  scientifica  per  un  triennio  anteriormente
 all'anno  accademico  1979/1980  e, sia pure in via di fatto, abbiano
 espletato attivita'  di  assistenza  presso  policlinici  e  cliniche
 universitarie.   Anche   per   costoro  ricorrerebbe,  a  parita'  di
 condizioni oggettive (concorso, triennio  di  riferimento,  attivita'
 scientifica  documentata), la stessa ratio che consentiva ai titolari
 di contratto presso le medesime facolta' il passaggio, attraverso  il
 transitorio  sistema  dei giudizi di idoneita', alla figura, di nuova
 istituzione, del professore associato.
    3. - E' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
 chiesto che la questione sia dichiarata  inammissibile  relativamente
 alla  posizione  degli  assegnisti  e,  per  il resto, manifestamente
 infondata.
    L'Avvocatura dello Stato, richiamata la  sentenza  della  Corte  3
 febbraio  1992,  n.  31, osserva che la posizione dei borsisti non e'
 assimilabile ad alcuna delle  puntuali  categorie  individuate  dalla
 legge ovvero introdotte dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze
 n. 397 del 1989 e n. 89 del 1986).
    L'attivita'  didattica  che si assume svolta dagli interessati non
 puo'  ritenersi  istituzionalmente   propria   della   categoria   di
 appartenenza  dei  ricorrenti,  giacche'  il  borsista usufruisce del
 finanziamento esclusivamente in funzione dell'attivita'  di  ricerca,
 la   quale   e'  volta  alla  preparazione  e  all'addestramento  del
 beneficiario della borsa. Ne' sarebbe rilevante  la  circostanza  che
 singoli  borsisti  siano stati di fatto adibiti a mansioni diverse ed
 abbiano  svolto  attivita'  didattica   e   scientifica   in   ambito
 universitario.  Ad  avviso  dell'Avvocatura, le norme denunciate, nel
 determinare l'elenco delle figure ammesse a partecipare ai giudizi di
 idoneita',  prendono  in  esame  tali   categorie   per   come   sono
 normativamente  disciplinate,  restando  estranea ogni valutazione di
 prassi difformi dal modello legislativo.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio,  sezione
 I, dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma terzo,
 numero  3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per
 il riordinamento della docenza universitaria  e  relativa  fascia  di
 formazione  e  per  la  sperimentazione  organizzativa e didattica) e
 dell'art.  50,  numero  3,  del  d.P.R.  11  luglio  1980,   n.   382
 (Riordinamento   della  docenza  universitaria,  relativa  fascia  di
 formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica),  nella
 parte  in cui non prevedono la ammissione ai giudizi di idoneita' per
 l'accesso al ruolo dei professori associati dei titolari  di  assegni
 di  formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto-
 legge 1› ottobre 1973, n. 580, convertito  nella  legge  30  novembre
 1973,  n.  766, ed i titolari di borse di studio di cui agli articoli
 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e 21 della legge  24  febbraio
 1967,  n.  62,  i  quali  abbiano  svolto  per un triennio, presso le
 facolta' di medicina e chirurgia, attivita' didattica e scientifica.
    Viene denunciata, in riferimento all'art.  3  della  Costituzione,
 disparita'  di  trattamento rispetto ai tecnici laureati e, a seguito
 delle sentenze della Corte Costituzionale n. 89 del 1986 e n. 397 del
 1989, rispetto agli aiuti ed agli assistenti dei policlinici e  delle
 cliniche  universitarie,  nominati in base a pubblico concorso, ed ai
 titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia.
    2. - I due giudizi, riferiti alle stesse disposizioni e fondati su
 analoghe motivazioni, sono  evidentemente  connessi,  possono  essere
 quindi riuniti e decisi congiuntamente.
    3. - La questione sottoposta all'esame della Corte si prospetta in
 termini in parte identici e in parte analoghi a quelli gia' esaminati
 e  decisi  con  la  sentenza  n.  31  del 1992, che ha dichiarato non
 fondata, prendendo in esame la posizione dei titolari di  assegni  di
 formazione  scientifica  e didattica (art. 6 del decreto-legge n. 580
 del 1973), la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  5,
 comma  terzo,  numero  3,  della  legge  21  febbraio  1980,  n. 28 e
 dell'art. 50, numero 3,  del  d.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382,  in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione.
    Pertanto,  nella  parte  concernente  i  titolari  di  assegni  di
 formazione scientifica e didattica la questione, nuovamente  proposta
 senza  che  siano stati prospettati profili diversi rispetto a quelli
 gia' valutati, deve essere dichiarata manifestamente infondata.
    Le argomentazioni gia' enunciate  dalla  Corte  per  escludere  la
 esistenza  di  discriminazioni  per  i  titolari  di assegni, valgono
 inoltre a maggior ragione per i  titolari  di  borse  di  studio  per
 giovani  laureati  (di  cui all'art. 32 della legge n. 942 del 1966 e
 all'art. 21 della legge n. 62 del 1967), essendo le borse  di  studio
 evidentemente  destinate all'addestramento scientifico, o didattico e
 scientifico, degli interessati. La loro  mancata  inclusione  tra  le
 categorie ammesse a partecipare ai giudizi di idoneita' per l'accesso
 al  ruolo  dei professori associati non appare dunque irragionevole o
 discriminatoria, tanto piu' se si tiene presente che lo stesso d.P.R.
 n. 382 del 1980, all'art. 58, ha preso in considerazione la posizione
 dei  borsisti  per  l'inquadramento nel diverso ruolo dei ricercatori
 universitari.
    Nella parte concernente i titolari di borsa di  studio,  categoria
 alla  quale  non si riferiva la sentenza n. 31 del 1992, la questione
 deve essere quindi dichiarata infondata.