ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1-sexies,
 aggiunto  al  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312 (Disposizioni
 urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale)
 dalla legge  8  agosto  1985,  n.  431  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  decreto-legge  27  giugno  1985, n. 312, recante
 disposizioni  urgenti  per  la  tutela  delle  zone  di   particolare
 interesse  ambientale),  promosso  con ordinanza emessa il 20 gennaio
 1992 dal Pretore di Udine  -  Sezione  distaccata  di  Palmanova  nel
 procedimento  penale  a carico di Renzo Osso ed altri, iscritta al n.
 132 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 giugno 1992 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che con ordinanza del 20 gennaio 1992 il Pretore di Udine
 - Sezione staccata di Palmanova, ha sollevato,  in  riferimento  agli
 artt.  3  e  9,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto  al  decreto-
 legge  27  giugno  1985,  n.  312 (Disposizioni urgenti per la tutela
 delle zone  di  particolare  interesse  ambientale)  dalla  legge  di
 conversione  8  agosto  1985,  n.  431, nella parte in cui assoggetta
 soltanto a sanzioni amministrative, e non anche a sanzioni penali, la
 violazione dei singoli vincoli posti  su  beni  ambientali  ai  sensi
 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;
    Considerato  che  la  proposta  questione si fonda su una premessa
 interpretativa tutt'altro che consolidata, tant'e' che questa Corte -
 con ordinanza n. 67 del 1992 - si e' trovata a dichiarare non fondata
 altra questione di  legittimita'  costituzionale  dello  stesso  art.
 1-sexies, censurato allora sul presupposto che estendesse le sanzioni
 penali previste dall'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985,
 n.  47,  all'inosservanza  dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
 1497, e quindi all'esecuzione di qualsiasi opera non  autorizzata  in
 area sottoposta a vincolo;
      che   l'ordinanza   di  rimessione  dichiarava  come  prevalente
 l'interpretazione  prospettata,  che  risulta  difforme   da   quella
 ritenuta dal giudice a quo del presente giudizio;
      che  nel  recepire  detta  interpretazione  questa  Corte  aveva
 ritenuto  giustificato  il  rigore  sanzionatorio  della   normativa,
 essendo  quest'ultima  ispirata  alla considerazione che l'integrita'
 ambientale e' un bene unitario, il quale puo'  risultare  compromesso
 anche  da interventi minori e che pertanto va salvaguardato nella sua
 interezza;
      che analoghe valutazioni erano  state  in  precedenza  enunciate
 dalle ordinanze n. 431 del 1991 e n. 377 del 1990;
      che  peraltro,  quale che debba ritenersi l'esatta portata della
 disposizione impugnata, assume rilievo assorbente  il  fatto  che  il
 giudice  a  quo chieda a questa Corte di sottoporre a sanzione penale
 fattispecie che allo stato sarebbero  colpite  soltanto  da  sanzione
 amministrativa;
      che  una  eventuale  pronuncia  di  tale contenuto violerebbe il
 fondamentale  e  inderogabile  principio  di  legalita',   consacrato
 nell'art.  1 cod. pen. e costituzionalizzato dall'art. 25 della legge
 fondamentale;
      che   difatti   questa   Corte    ha    costantemente    escluso
 l'ammissibilita'  di  questioni  additive in materia penale (sent. n.
 456 del 1989; ordd. nn. 249 e 150 del 1988, n. 500 del 1987, nn. 11 e
 2 del 1984; sent. n. 108 del 1981);
      che alla  stregua  delle  esposte  considerazioni  la  questione
 sollevata va ritenuta manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.