Ricorso per regolamento di competenza del Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello
 Stato, presso la quale ha domicilio in Roma, via  dei  Portoghesi  n.
 12,  contro  il  presidente  della  giunta della regione dell'Umbria,
 domiciliato in Perugia, per l'annullamento della nota 20 maggio 1992,
 n.   12226,   della   giunta   regionale   diretta    al    Ministero
 dell'agricolturae  della delibera, in essa richiamata, della medesima
 giunta n. 2604 del 14 aprile 1992, in tema di  controlli  e  sanzioni
 sul  prelievo  di  corresponsabilita'  sui cereali, in relazione agli
 artt. 117 e 118 della Costituzione.
    1. - Per ristabilire nel  settore  dei  cereali  l'equilibrio  fra
 domanda   ed   offerta,   profondamente  turbato  da  un  eccesso  di
 quest'ultima, l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio  n.  2727/75
 (e  succ.  mod.)  ha  instaurato  un prelievo di corresponsabilita' a
 carico dei produttori di cereali, il cui importo  per  tonnellate  di
 prodotto  commercializzato  e'  annualmente fissato dal Consiglio dei
 Ministri delle Comunita' europee su proposta della commissione.
    L'art. 4- ter del regolamento ha previsto il pagamento,  da  parte
 dei  produttori,  di  un  prelievo  supplementare, di pari importo di
 quello normale, che viene restituito, totalmente,  se  la  produzione
 complessiva  comunitaria  non  supera  i  160  milioni di tonn.; solo
 parzialmente se il tetto produttivo  sopra  indicato  viene  superato
 fino  ad  un  massimo di altri 160 milioni di tonn. Il superamento di
 quest'ultimo limite comporta l'acquisizione definitiva  del  prelievo
 supplementare.
    Il  regolamento CEE della commissione n. 1432/1988 e le successive
 modificazioni ed integrazioni recano  le  modalita'  di  applicazione
 della  misura  di  cui  trattasi,  lasciando  ad  ogni  Stato membro,
 nell'ambito dei criteri e degli indirizzi in esso contenuti, un'ampia
 sfera di discrezionalita' per quanto concerne i controlli  intesi  ad
 assicurare il corretto funzionamento della misura comunitaria.
    Per  dare  attuazione  alla  normativa comunitaria e' stato emanto
 apposito regolamento con d.m. (Ministero agricoltura di concerto  con
 Ministero  tesoro)  13  giugno 1989, n. 242 (in Gazzetta Ufficiale n.
 151 del 30 giugno 1989), che prevede in particolare:
      i soggetti obbligati al pagamento del  prelievo  nonche'  quelli
 tenuti  a  percepirlo  e  a  versarlo  in  una  apposita contabilita'
 speciale aperta presso le tesorerie provinciali dello Stato (artt. 1,
 2 e 5);
      le modalita' di acquisizione del prelievo  da  parte  dei  primi
 acquirenti,  siano  essi  persone  fisiche  o  organismi associativi,
 nonche' la trascrizione  delle  operazioni  relative  negli  appositi
 moduli allegati al regolamento (artt. 3 e 4);
      lo  scadenziario  dei versamenti, le relative comunicazioni agli
 organi di controllo designati dalle  regioni  (artt.  5  e  8)  e  le
 modalita'   di  versamento  delle  somme  incassate  dalle  tesorerie
 provinciali su un  conto  infruttifero  acceso  presso  la  tesoreria
 centrale (art. 6);
      gli adempimenti degli organi regionali di controllo (art. 9);
      le procedure, le modalita' e i tempi dell'eventuale rimborso del
 prelievo supplementare (art. 10);
      la  determinazione  dell'importo  del  prelievo da applicare, in
 misura ridotta, sulle vendite di sementi di cereali,  in  conformita'
 delle disposizioni comunitarie (art. 11);
      la  definizione  della  figura  del "piccolo produttore" che, in
 base  al  regolamento  n.  729/1989,  e'  esente  dal   prelievo   di
 corresponsabilita'  nel  limite  massimo  di  25  tonn.,  nonche'  le
 modalita' e gli adempimenti da  osservare  da  parte  dei  produttori
 interessati per acquisire il beneficio (art. 12);
      il  rimborso  del  prelievo  di  corresponsabilita' a favore dei
 coltivatori che partecipano al  programma  di  ritiro  di  seminativi
 dalla  produzione,  di  cui  al  decreto  ministeriale n. 34/1989 (in
 Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1989).
    Sono successivamente intervenuti i decreti ministeriali (Ministero
 agricoltura di concerto con Ministero tesoro) 23 luglio 1990, n.  280
 (in  Gazzetta  Ufficiale  n. 186 del 10 agosto 1990) e 23 maggio 1991
 (in Gazzetta Ufficiale  n.  122  del  maggio  1991),  sostanzialmente
 confermativi del regolamento ministeriale n. 242/1989.
    Con  circolare  n. 9 prot. D/1259 del 31 luglio 1991, il Ministero
 dell'agricoltura - premesso che l'art. 63  della  legge  29  dicembre
 1990,  n.  429 (legge comunitaria per il 1990) ha istituito un regime
 sanzionatorio  per  le  violazioni  relative   al   pagamento,   alla
 percezione  ed  al  versamento del prelievo di corresponsabilita' sui
 cereali; premesso altresi' che l'esplicito rinvio ricettizio  operato
 dallo  stesso  art.  63,  al regolamento ministeriale n. 242/1989 (da
 intendersi  dinamicamente  esteso   anche   ai   successivi   decreti
 ministeriali  sopra  indicati)  induceva  a  ritenere che la relativa
 disciplina  era  ormai  da  considerare   inscindibilmente   attratta
 nell'ambito   della  normativa  primaria  del  predetto  art.  63;  e
 considerato  infine  che  l'anzidetto  art.  63,   facendo   espresso
 riferimento,  nel sesto comma, al disposto dell'art. 4 della legge 23
 dicembre  1986,  n.  898,   recante   la   previsione   di   sanzioni
 amministrative  e  penali  in  materia di aiuti comunitari al settore
 agricolo, delineava il sistema  sanzionatorio  per  il  perseguimento
 degli  illeciti amministrativi dei soggetti obbligati al rispetto del
 regime del prelievo di corresponsabilita', individuando nelle regioni
 gli organi preposti al  controllo  -  richiamava  l'attenzione  delle
 Regioni  medesime  circa  gli  adempimenti  cui  le  stesse  dovevano
 considerarsi tenute.
    Assumeva, in particolare,  la  circolare  che  era  compito  delle
 amministrazioni  regionali  e provinciali determinare l'importo delle
 somme   dovute   dai   trasgressori   e   delle   relative   sanzioni
 amministrative, provvedendo ad emettere le conseguenti ingiunzioni di
 pagamento,  secondo  i  criteri  e  le modalita' di cui alla legge 24
 dicembre 1981, n. 268.
    2. - Contro  tale  circolare  e  contro  gli  atti  presupposti  e
 successivi  (in  particolare il d.m. n. 242/1989) ha proposto ricorso
 al t.a.r. del Lazio la regione Umbria,  con  atto  notificato  il  13
 novembre  1991,  assumendo che rientra nella competenza dello Stato e
 non delle regioni l'irrogazione delle sanzioni  amministrative  rela-
 tive al regime del prelievo di corresponsabilita' dei cereali.
    Il  Ministero dell'agricoltura si e' costituito innanzi al giudice
 amministrativo, rilevando l'inammissibilita' sotto vari  profili  del
 ricorso  (in  particolare  per difetto di giurisdizione, deducendo in
 sostanza la regione un conflitto  negativo  di  attribuzione  con  lo
 Stato,  denunciabile solo dinanzi alla Corte costituzionale) e la sua
 infondatezza.
    Il  t.a.r.  del  Lazio, sezione seconda, con ordinanza 18 dicembre
 1991, n. 1817/1991, ha respinto l'istanza incidentale di  sospensiva.
 Il ricorso e' ancora pendente per la decisione nel merito.
    3.  -  Con  nota  n. 12266 del 20 maggio 1992 la regione Umbria ha
 comunicato al Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste  di  aver
 adottato  la  delibera  n.  2604 del 14 aprile 1992 (non trasmessa al
 Ministero  medesimo),  nella  quale,  in  contrasto   con   l'assetto
 normativo  vigente in materia, come dianzi succintamente ricostruito,
 si ribadisce che rientra nella competenza dello Stato  (e  non  della
 regione)  l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative al re-
 gime del prelievo di corresponsabilita'  sui  cereali.  Nella  stessa
 nota   e'   precisato   che  l'organismo  regionale  competente  alla
 effettuazione dei controlli, una volta accertati gli estremi,  per  i
 quali  corre l'obbligo della notifica delle infrazioni, ai fini della
 irrogazione   delle   relative   sanzioni,   debba   conseguentemente
 trasmettere   il  rapporto  al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
 foreste.
    4. - Con gli atti sopra indicati  la  regione  Umbria,  constatata
 l'inanita'  del  suo  ricorso  al  t.a.r.  e  al  trasparente fine di
 provocare quel conflitto di attribuzioni che non aveva sollevato,  ha
 "determinato"    l'obbligo,   per   i   propri   organismi   preposti
 all'espletamento dei controlli relativi al  regime  del  prelievo  di
 corresponsabilita'  sui  cereali, di notificare l'infrazione, ai fini
 dell'irrogazione  della  relativa  sanzione,  agli   organi   statali
 (Ispettorato  repressione frodi competente per territorio o Ministero
 dell'agricoltura), con cio'  disimpegnandosi  dai  propri  compiti  e
 attribuendo  una competenza allo Stato, attraverso un'interpretazione
 distorta del diritto vivente che  le  competenze  stesse  attribuisce
 alla  regione  in  conformita' ai principi costituzionali di cui agli
 artt. 115, 117 e 118 della Costituzione.
    In  considerazione  di  cio',  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  propone  il  presente  regolamento  di  competenza  per  la
 risoluzione del conflitto di attribuzioni fra lo Stato e  la  regione
 Umbria per le ragioni che seguono.
    L'art.  63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria
 per il 1990), come gia' precisato nella citata circolare ministeriale
 31 luglio 1991, n. 9, fa  espresso  richiamo,  nel  sesto  comma,  al
 disposto dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante la
 previsione  di  sanzioni  amministrative e penali in materia di aiuti
 comunitari al settore agricolo. Sicche', oltre  alla  identificazione
 dei  soggetti  obbligati  al  rispetto  del  regime  del  prelievo di
 corresponsabilita', la legge ha posto in essere il  relativo  sistema
 sanzionatorio.
    Tale sistema risulta cosi' delineato:
      a)  l'amministrazione  competente  determina  le somme dovute ed
 emettere ingiunzione di pagamento delle somme medesime e delle  rela-
 tive sanzioni amministrative pecuniarie (art. 3, secondo comma, della
 legge  23 dicembre 1986, n. 898, espressamente richiamato dall'art. 4
 della stessa legge);
      b) l'ordinanza-ingiunzione  e'  emessa  dal  Ministro  o  da  un
 funzionario  da  lui  delegato  per le materie di competenza statale,
 ovvero dal presidente della giunta regionale o da un  funzionario  da
 lui  delegato nelle materie di competenza delle regioni o delle prov-
 ince autonome (art.  4,  primo  comma,  lettera  c)  della  legge  23
 dicembre 1986, n. 898).
    Al  riguardo  si fa presente che i richiamati decreti del Ministro
 dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n.  242,  23  luglio
 1990,  n.  228  e 23 maggio 1991 hanno attribuito, nel rispetto delle
 competenze  amministrative  regionali,  i  controlli  relativi   alla
 corretta  applicazione  del  regime di corresponsabilita' sui cereali
 agli uffici periferici delle regioni e delle province autonome.
    Spetta  dunque  a  tali  uffici  attivarsi  per  l'esercizio   dei
 controlli   dovuti   e   per  l'accertamento  delle  violazioni  alle
 disposizioni dell'art. 63 della legge n. 428 del 1990 ed  e'  compito
 delle  amministrazioni  regionali e provinciali determinare l'importo
 delle  somme  dovute  dai  trasgressori  e  delle  relative  sanzioni
 amministrative,  provvedendo ad emettere le competenti ingiunzioni di
 pagamento, secondo i criteri e le modalita'  di  cui  alla  legge  24
 novembre 1981, n. 689.
    In  conseguenza,  erronea  e'  la  interpretazione della normativa
 stessa posta  a  base  delle  determinazioni  assunte  dalla  regione
 Umbria,  le  quali,  denegando  la competenza regionale e attribuendo
 allo Stato una competenza  che  esso  non  ha,  vanno  annullate  con
 l'affermazione  che  spetta alla regione e non allo Stato irrogare le
 sanzioni  amministrative  relative  al   regime   del   prelievo   di
 corresponsabilita' sui cereali.